sorveglianza sanitaria obbligatoria

Quando l’azienda è tenuta ad avere sorveglianza sanitaria?

Al medico competente spetta la sorveglianza sanitaria, cioè la valutazione periodica medica dei lavoratori esposti a determinati rischi, con l’obiettivo di proteggere la salute e prevenire le malattie correlate al lavoro.

La sorveglianza sanitaria si rende necessaria in presenza dei seguenti fattori di rischio:

  • uso di videoterminale
  • movimentazione manuale di carichi
  • rumore
  • uso di sostanze chimiche o cancerogene
  • vibrazioni
  • campi elettromagnetici
  • radiazioni
  • microclima
  • amianto
  • rischio biologico
  • lavoro notturno
  • silicosi ed asbestosi
  • movimenti ripetuti degli arti superiori
  • uso del carrello elevatore
  • uso dell’auto aziendale

Il medico competente effettua le visite mediche ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione.

Le visite mediche consistono in:

  • Visita Preventiva
  • Visita periodica
  • Visita Straordinaria
  • Visita alla cessazione del rapporto di lavoro
  • Visita al rientro al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia per almeno 60 giorni.

Le visite mediche nel dettaglio..

  • Visita Preventiva
    Ha lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore gli consentono di essere esposto ai rischi presenti nella sua mansione e sul suo luogo di lavoro. La visita preventiva deve essere effettuata prima che il lavoratore inizi a lavorare e può essere fatta in fase preassuntiva, prima che si siano concluse le pratiche burocratiche dell’assunzione.
  • Visita periodica
    La visita periodica è svolta al fine di controllare che l’esposizione a determinati rischi non abbia prodotto dei danni ovvero abbia provocato l’insorgenza di malattia;
    confermare l’idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione.
  • Visita Straordinaria
    La visita straordinaria è richiesta dal lavoratore stesso quando ritiene di avere dei disturbi provocati dal lavoro.

Il giudizio di idoneità

Come si può facilmente intuire, il giudizio di idoneità, riguarda l’idoneità di un lavoratore a sopportare lo specifico rischio lavorativo, laddove per rischio lavorativo si intende non solo i rischi propri della mansione, ma anche il modo con cui viene svolto il lavoro in quel determinato ambiente.

È necessario verificare la compatibilità tra le condizioni psico-fisiche di un soggetto ed un particolare lavoro comportante esposizione.

Il giudizio di idoneità deve essere consegnato in forma scritta al lavoratore, il quale se non lo condivide può fare ricorso al servizio pubblico di medicina del lavoro della ASL competente entro 30 giorni.

Il datore di lavoro dovrà attenersi a quanto deciso dalla commissione ASL.

 

Tipi di giudizio di idoneità

I tipi di giudizio di idoneità possono essere:

  • Idoneo alla mansione specifica
  • Idoneo con prescrizione o limitazioni
    Idoneo con prescrizioni o limitazioni (il lavoratore può svolgere la sua mansione ma con particolari accorgimenti, come evitare alcune manovre o alcune fasi dell’attività lavorativa o riducendo il ritmo di lavoro o adottare mezzi di protezione individuali).
  • Temporaneamente non idoneo alla mansione specifica
    Questo giudizio indica che le condizioni di salute che non consentono di adibire il lavoratore alla sua mansione sono sollo temporanee cioè è previsto un miglioramento nel tempo.
  • Non idoneo
    Il medico competente ritiene che le condizioni cliniche del lavoratore non gli consentono di svolgere la mansione per la quale è stato assunto. In questo caso il datore di lavoro deve adibire il dipendente ad altra mansione: se non ci sono mansioni alternative, la non idoneità può essere causa di licenziamento.