La movimentazione manuale dei carichi

Movimentazione manuale dei carichi: un’attività ad alto rischio di infortunio

La movimentazione manuale dei carichi è una delle attività più rischiose per un lavoratore. Infatti, può mettere a dura prova le articolazioni e porre in essere un pericolo per la sicurezza individuale, soprattutto in caso di incidenti.

Per questo motivo, e nell’ambito di una sorveglianza sanitaria da parte del medico del lavoro, il legislatore ha posto in essere delle linee guida sulla movimentazione dei carichi.

Nel loro complesso, fungono da punto di riferimento per la definizione del rischio che ciascun lavoratore corre durante questa attività. 

E’ utile, dunque, riassumere la normativa vigente, anche in relazione al percorso che essa stessa ha effettuato nel corso degli anni, e individuarne le implicazioni nel rapporto tra impresa e medico del lavoro.

Le linee guida movimentazione dei carichi: come è evoluta la legislazione

L’evento più importante, tra quello che riguardano la questione della movimentazione carichi, è il passaggio tra il decreto legislativo n. 626 del 1994 e il decreto legislativo n.81 del 2008, Titolo VI. Un passaggio che ha segnato un cambio di paradigma finalizzato da un lato alla standardizzazione rispetto ai valori di riferimento internazionali e, dall’altro, a una maggiore precisione nella elaborazione delle linee guida.

Il decreto legislativo del 1994 presentava linee guide essenziali, operando in contemporanea una semplificazione circa i valori di riferimento, in particolare quelli ponderali (peso dei carichi). 

Il decreto legislativo del 2008 – Titolo VI, di contro, si ispira in modo esplicito alle norme internazionali. In questo contesto, approda a una definizione differenziata dei valori. Il punto di riferimento è, in particolare, la norma ISO 11228. 

Molto interessante è la definizione dei massimi carichi ammissibili in assenza “rischio”. Il grado di differenziazione elevato, ma possiamo riportare anche in questa sede alcuni esempi riconducibili a persone in salute, e in merito a sollevamenti non frequenti.

  • Dai 16 ai 18 anni: uomo max 19 kg, donne max 12 kg
  • Dai 18 ai 20 anni: uomo max 23 kg, donne 15 kg
  • Dai 20 ai 35  anni: uomo max 25 kg, donne max 15 kg
  • Dai 35 ai 50  anni: uomo max 21 kg, donne 13 kg
  • Oltre  anni: uomo max 16 kg, donne max 10 kg

La norma contiene anche un allegato, il n. 12, che elenca le condizioni affinché un’attività di movimentazione manuale dei carichi possa essere giudicata pericolosa per il distretto dorso-lombare. L’invito è a visionare direttamente il testo, ma possiamo presentare qualche esempio.

Vi è un rischio quando

  • Il carico è troppo pesante, difficile da afferrare, compromette la visuale, ha una temperatura molto diversa da quella ambiente, contiene sostanze pericolose;
  • La movimentazione richiede una torsione del tronco o richiede una posizione instabile;
  • Il pavimento ha una pendenza irregolare o presenta elementi di inciampo.
  • L’ambiente di lavoro ha una temperatura non confortevole o è gravato da una circolazione dell’aria inadeguata.
  • La valutazione del rischio della movimentazione manuale dei carichi

La valutazione del rischio nella movimentazione manuale dei carichi

Le linee guide per la movimentazione manuale dei carichi rappresentano un buon punto di riferimento tanto per il lavoratore e l’impresa, quanto per il medico del lavoro. Anzi, potrebbero essere definite come degli strumenti di azione di fondamentale importanza.

Lo scopo del medico del lavoro, infatti, è analizzare il rischio riguardante le mansioni effettuate nell’ambiente di lavoro e in relazione alle specifiche caratteristiche del lavoratore, dell’ambiente stesso e delle condizioni in cui si trova ad operare. La valutazione del rischio, dunque, deve essere più raffinata e personalizzata possibile.

Solo in questo modo, infatti, il medico del lavoro può stilare un efficace protocollo di sorveglianza sanitaria, tale da tutelare effettivamente la salute del lavoratore e consentire all’impresa di permanere entro i confini stabiliti dalla legge. 

Tra l’altro, secondo la normativa vigente, il contributo del medico del lavoro è obbligatorio solo in specifici casi, e tra questi figura proprio la movimentazione manuale dei carichi. 

L’importanza di scegliere un buon medico del lavoro

Scegliere un buon medico del lavoro è essenziale per garantire alla propria impresa il rispetto della normativa da un lato, un sereno svolgimento delle attività dall’altro. 

La normativa, soprattutto per quanto concerne la movimentazione manuale dei carichi, è piuttosto complessa e vi è il concreto pericolo di disattendere gli obblighi morali nei confronti del lavoratori e legali nei confronti delle autorità.

Uno dei primi requisiti da ricercare è l’esperienza

Il dott. Augusto Bastianello esercita la professione di medico del lavoro da circa trent’anni. In buona parte dei casi, ha servito realtà che prevedono, tra le mansioni più abituali, il sollevamento dei carichi manuali e la loro movimentazione. 

L’attività del dott. Augusto Bastianello copre le province di Milano e Pordenone. Il suo impegno è focalizzato nella medicina del lavoro, dunque non offre consulenza private. 

Per richiedere un preventivo cliccare uno dei collegamenti che seguono:

Prevenzione e medicina del lavoro

Prevenzione e medicina del lavoro e semplificazione: come il ​ medico del lavoro ​ di ieri può diventare il medico del lavoro ​ di domani attraverso l’ottimizzazione delle attività svolte.

 

La strada per l’efficienza passa per la semplificazione, soprattutto per la medicina del lavoro​ : è quanto sostiene l’Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti. Certo, parlando di salute e sicurezza sul lavoro, e di tutte le implicazioni correlate, è difficile parlare di semplicità. Non è un caso che lo stesso Segretario Nazionale dell’ANMA abbia precisato che la semplificazione del mestiere del ​ medico del lavoro ​ non deve assolutamente significare “il venir meno al rispetto dei livelli inderogabili di tutela”.

La professione del ​ medico del lavoro ​ deve quindi conoscere una semplificazione della burocrazia, non un abbassamento della qualità del ​ lavoro.

Il medico​ e la burocrazia non sono mai stati buoni amici, difatti sono state molte le misure adottate dagli organi preposti mirate allo snellimento delle procedure.

La questione “​medico del lavoro ​ vs burocrazia” assume forme e connotazioni ben diverse nei vari paesi dell’Unione Europea. Sempre secondo l’ANMA, le differenze hanno origini anzitutto da un diverso rapporto tra lo Stato e la figura del ​ medico del lavoro​ : il contesto italiano è, come spesso accade, caratterizzato da una legislazione rigida e burocratica al limite dell’opprimente, in cui la regolamentazione viene imposta tramite un esteso sistema di sanzioni e provvedimenti penali.

L’impostazione europea circa la burocrazia del ​ medico del lavoro ​ si connota per una maggiore elasticità, limitandosi a stabilire dei principi di base e degli obiettivi fissi e rimettendosi poi alla competenza ed alla responsabilità del ​ medico del lavoro​ , che può così organizzarsi secondo le proprie necessità e preferenze per giungere al risultato richiesto.

Un cambiamento del sistema burocratico italiano in questo senso non potrebbe che giovare

alla professione del ​ medico del lavoro​ , con risvolti positivi quali una più rapida e semplice applicabilità delle norme, una maggiore sostenibilità delle stesse e l’aumento della consapevolezza e della responsabilizzazione degli stessi medici del lavoro.

Nel panoramana della semplificazione amministrativa, per la figura del ​ medico del lavoro comincia comunque a muoversi qualcosa. I governi avvicendatisi di recente infatti hanno dovuto prestare orecchio alle critiche provenienti dai vari portatori di interesse, inserendo la figura del ​ medico del lavoro ​ tra quelle interessate dal “pacchetto semplificazioni”, una proposta di legge del 2012 mirata alla semplificazione di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro.

Tali misure, come quelle che sono seguite, si sono spesso tuttavia rivelate inadatte a conseguire gli scopi, mancando largamente l’obiettivo e portando anzi ad un acuirsi della pressione burocratica sul ​ medico del lavoro​ , anche a causa dell’imponente impianto sanzionatorio.

Facendosi portavoce del sentire di ogni ​ medico del lavoro​, ANMA ha portato avanti un percorso mirato a a sollecitare una necessaria evoluzione del sistema. Primo passo di tale evoluzione deve vedere il ripensamento dell’impianto sanzionatorio per il ​ medico del lavoro​ , continuando poi con uno snellimento del peso burocratico mirato all’efficienza ed all’elasticità.

FONTE: Rendere più efficace l’attività del medico competente: semplificare per migliorare la prevenzione

di Dott. Ditaranto
Segretario nazionale ANMA

piano operativo della sicurezza

PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA: modello pronto all’uso

Piano Operativo della Sicurezza: indicazioni e linee guida per il Datore di Lavoro sulla redazione della documentazione richiesta dalla Legge.

Il Piano Operativo della Sicurezza (anche noto come POS) è il documento che il Decreto Legislativo 81/2008 richiede a ogni azienda che stia per entrare in un cantiere edile. Nel Piano Operativo della Sicurezza siano indicate le informazioni relative al cantiere in questione e ai rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa edile coinvolta: lo scopo è quello di ridurre al minimo i rischi per i lavoratori che operano nel cantiere, fornendo una serie di linee guida comportamentali sulla salute sicurezza e sicurezza del lavoro. È importante ricordare che il Piano Operativo della Sicurezza deve essere presentata da ogni singola impresa coinvolta nei lavori e che la documentazione deve sempre essere presente nel cantiere e consultabile dai responsabili della sicurezza. In sostanza, ci deve essere un Piano Operativo della Sicurezza per ogni azienda presente.

 

Piano Operativo della sicurezza: contenuti

L’obiettivo del Piano Operativo della Sicurezza è fornire indicazioni concrete e certificate circa la gestione delle misure di sicurezza e prevenzione all’interno del contesto lavorativo, con riferimenti alle mansioni svolte, alle attrezzature e ai macchinari impiegati, alle procedure operative e alle consuetudini aziendali.

Ogni rischio rilevato sul posto di lavoro viene analizzato nel Piano Operativo della Sicurezza anche in relazione alle caratteristiche peculiari del cantiere.

Il Piano Operativo della Sicurezza deve includere i seguenti dati.

  • Tutti i dati necessari all’identificazione dell’impresa: identità del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere.
  • Attività dell’azienda e singole lavorazioni svolte all’interno del cantiere, con riferimenti ai lavoratori autonomi subaffidatari.
  • Nominativi e riferimenti dei medici competenti coinvolti.
  • Nominativi e riferimenti dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione.
  • Nominativi e riferimenti degli responsabili di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e del RSPP (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
  • Nominativi e riferimenti del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere.
  • Elenco delle mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere.
  • Descrizione dettagliata dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni dei lavoratori.
  • Elenco di strutture fisse quali ponteggi, ponti su ruote a torre, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere (con relativi certificati, dove richiesti).
  • Elenco di sostanze chimiche potenzialmente pericolose utilizzate nel cantiere con relative schede di sicurezza e metodo di stoccaggio.
  • Valutazione del rumore.
  • Elenco dei DPI (dispositivi di protezione individuale) forniti ai lavoratori occupati in cantiere.

 

Sicurezza: aggiornamenti della normativa

In conclusione, il Piano operativo della sicurezza è uno strumento essenziale per il mantenimento degli standard di sicurezza in cantiere: deve essere redatto a partire dalle caratteristiche peculiari del cantiere e deve non può quindi trasformarsi in un documento generico e indefinito.

Negli utimi due anni il Piano operativo della sicurezza ha subito numerose modifiche, in particolari riguardanti la sua struttura, che è stata notevolmente semplificata attraverso il decreto interministeriale 9 settembre 2014.

(Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/cos%C3%A8-il-pos-piano-operativo-di-sicurezza-davide-boni)

Salute e sicurezza sul lavoro

Settimana Europea per la sicurezza e la salute sul lavoro

Partirà il 19 ottobre la Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro, tra i principali appuntamenti del settore per i medici competenti.

 

La Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro è uno degli eventi annuali più importanti nel contesto della campagna Ambienti di lavoro sani e sicuri. L’evento si compone di conferenze, esposizioni, proiezioni, eventi sui social network, concorsi e sessioni di formazione con lo scopo di sensibilizzare in merito all’importanza della salute e sicurezza del lavoro.

La Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro è organizzata da EU-OSHA (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro), organizzazione nata con l’obiettivo di stimolare e coordinare il dibattito riguardante i temi della sicurezza sul lavoro e di evidenziare i rischi fisici e psicologici degli ambienti lavorativi.

Risulta interessante, i questo senso, lo studio ESENER-2, secondo il quale  il 76 % delle imprese nell’UE-28 porta avanti una politica di monitoraggio regolare e periodico dei rischi:  di queste il 90 % considera la valutazione del rischio un modo utile di gestire la sicurezza e la salute.

Lo studio rileva inoltre come un elevato livello di partecipazione da parte dei lavoratori è un forte indicatore di buona qualità del lavoro, compresa la qualità della gestione della SSL in generale e della gestione dei rischi psicosociali in particolare.

 

Salute e sicurezza sul lavoro: la campagna 2016-2017

Nei vari eventi che costituiscono Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro sono numerose le tematiche trattate: si va dal rischio psicosociale in relazione alle ore ai nuovi protocolli in materia di bullismo e molestie, dalla valutazione dei rischi nelle piccole imprese ai rapporti tra i vari attori che si occupano di sicurezza e salute sul lavoro (SSL).

Di queste tematiche si occupa anche la campagna “Ambienti di lavoro sani e sicuri 2016-2017”, che ha come obiettivi principali la promozione di lavoro sostenibile e l’invecchiamento in buona salute di tutti i lavoratori, la prevenzione di problemi di salute nel corso dell’intera vita lavorativa, lo sviluppo di sistemi più efficienti per gestire la sicurezza e la salute sul lavoro e, in generale, lo scambio di informazioni tra enti e aziende coinvolte.

 

Sicurezza sul lavoro: necessità del cambiamento

L’edizione di quest’anno della Settimana Europea per la Sicurezza a Salute sul Lavoro mette in evidenza un punto importante: per tutta una serie di ragioni l’età media dei lavoratori europei si sta alzando e l’età pensionabile sta crescendo.

Una buona gestione della sicurezza e salute sul lavoro si rende quindi necessaria e può contribuire concretamente a incrementare la produttività e l’efficienza. Il cambiamento demografico è sicuramente un’evoluzione importante e come tale può causare problemi, ma garantire una vita professionale sostenibile aiuta a far fronte a queste sfide.

(Fonte: https://osha.europa.eu/it/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress )

Responsabile della sicurezza sul lavoro

RSPP: il responsabile della sicurezza sul posto di lavoro

Sorveglianza sanitaria e aziende: chi è il

responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro

responsabile sicurezza luogo di lavoro

Responsabile della sicurezza sul luogo di lavoro?

Quali sono le sue funzioni? In questo articolo forniamo una breve guida al ruolo dell’RSPP e alle normative vigenti.

Uno dei principali protagonisti della sorveglianza sanitaria in ambito aziendale è la figura dell’RSPP, ovvero il “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione”.

Secondo quanto riportato all’articolo 2 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08), l’RSPP è la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali […] designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”

In altre parole, l’RSPP è l’incaricato della sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro, a cui spetta il compito di evidenziare eventuali fattori di rischio e progettare le relative misure di sicurezza (preventive e non).

RSPP sta per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” ed è una delle figure chiave nell’ambito della sicurezza sul lavoro: all’articolo 2 del Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D. Lgs. 81/08), l’RSPP viene definito come la “persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali […] designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.”

 

Responsabile della sicurezza nelle aziende

Il ruolo e i compiti del responsabile della sorveglianza sanitaria cambiano a seconda della tipologia e della dimensione dell’azienda in questione.

Ad esempio, nelle imprese di dimensioni ridotte è normale che la responsabilità della sorveglianza sanitaria ricada sullo stesso datore di lavoro. Nello specifico, ricadono in questa regola:

  • Industrie e imprese artigiane con meno di 30 dipendenti;
  • aziende agricole e/o zootecniche con meno di 10 dipendenti;
  • imprese ittiche con meno di 20 impiegati;
  • aziende di altre tipologie che abbiano in organico fino a un massimo di 20 dipendenti.

Per tutte le imprese non contemplate nella lista, la sorveglianza sanitaria ricade su uno dei dipendenti dell’azienda, a meno che il datore di lavoro non stabilisca di affidare il compito ad un consulente esterno.

 

Formazione per sorveglianza sanitaria

Sia che il ruolo dell’RSPP sia coperto dal datore di lavoro sia che spetti ad un dipendente, è necessario che l’incaricato soddisfi dei requisiti di competenza stabilita dalla normativa. In particolare, è obbligatorio aver frequentato uno specifico corso di formazione della durata di 16-48 ore (a seconda della tipologia di azienda) in cui si analizzano gli standard di sicurezza sui luoghi di lavoro.

In conclusione, il responsabile della sorveglianza sanitaria deve conoscere a fondo l’azienda in cui opera e le attività che vi vengono svolte. Altrettanto importanti sono formazione e aggiornamento: l’RSPP deve infatti essere sempre informato circa le normative in vigore e la sua preparazione deve essere certificata.

Medicina del Lavoro e formazione

Medicina del Lavoro e formazione, aspetti più importati del lavoro del medico competente

Formazione e aggiornamento sono uno degli aspetti più importati del lavoro del medico competente. In questo articolo proponiamo un’analisi sulla possibilità di esonero del medico del lavoro dipendente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori in materia di salute e sicurezza.

In quale caso, se esiste, il medico del lavoro può esimersi dalla formazione dei lavoratori? È questa la domanda posta dall’INPS alla Commissione Interpelli.
Facciamo un passo indietro: negli ultimi anni la normativa in merito agli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è cambiata secondo un principio di semplificazione. Lo stesso principio vale per l’Interpello n. 13/2015 del 29 dicembre 2015 con oggetto la “risposta al quesito in merito all’esonero del Medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori (art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)”. Il quesito ha chiesto delucidazioni circa la possibilità di esonerare il medico del lavoro dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori in considerazione del fatto che tale medico – per il ruolo che ricopre – “è già tenuto alla partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM).”

 

La risposta della Commissione Interpelli

La risposta della Commissione parte da alcune premesse:

  • come all’articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente”;
  • di nuovo come all’articolo 37, comma 14-bis: “In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”;
  • come all’articolo 38 (Titoli e requisiti del medico competente), comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 “Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina”.

Una volta stabiliti questi punti, la Commissione ha ribadito il ruolo attivo che il medico del lavoro deve avere anche in relazione alle attività di formazione e informazione.
In base all’art.25 del d.lgs. n. 81/2008, il medico del lavoro “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività  di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro[…]”.

In conclusione
Qualora il dipendente sia effettivamente incaricato di svolgere funzioni per la sua azienda, può essere esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione: si riconosce infatti che le conoscenze necessarie siano già in possesso del medico competente grazie al suo ruolo all’interno dell’azienda e alla formazione specifica.
(Fonte: http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/interpello-il-medico-competente-la-formazione-dei-lavoratori-AR-15516/ )

Prevenzione Incendi

Medicina del Lavoro e il nuovo codice di prevenzione incendi

 

prevenzione-incendiIl Codice di prevenzione incendi è stato rinnovato: come cambia il lavoro del medico competente? Come cambiano i corsi di primo soccorso? In questo articolo analizziamo le indicazioni relative al sistema di esodo.

Nell’ambito di competenza del medico del lavoro, con “esodo” si intende un sistema il cui scopo è “assicurare che gli occupanti dell’attività possano raggiungere o permanere in un luogo sicuro, a prescindere dall’intervento dei Vigili del fuoco” (Decreto del Ministero dell’Interno del 3 agosto 2015). L’aggiornamento del Codice di prevenzioni Incendi ha riportato indicazioni precise circa segnaletica e orientamento, procedure consentite, le vie di esodo, luoghi sicuri, illuminazione di sicurezza.

Procedure ammesse per l’esodo
Uno dei principali cambiamenti della normativa riguarda le procedure a cui il medico del lavoro deve fare riferimento. Le procedure ammesse sono riassumibili come segue:
ESODO SIMULTANEO:  “modalità di esodo che prevede lo spostamento contemporaneo degli occupanti fino a luogo sicuro” (“l’attivazione della procedura di esodo segue immediatamente la rivelazione dell’incendio oppure è differita dopo verifica da parte degli occupanti dell’effettivo innesco dell’incendio”).
ESODO PER FASI: “modalità di esodo di una struttura organizzata con più compartimenti, in cui l’evacuazione degli occupanti fino a luogo sicuro avviene in successione dopo l’evacuazione del compartimento di primo innesco. Si attua con l’ausilio di misure antincendio di protezione attiva, passiva e gestionali”. Questa modalità viene viene consigliata a medici del lavoro attivi in edifici di grande altezza come ospedali e centri commerciali.
ESODO ORIZZONTALE PROGRESSIVO: “modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti dal compartimento di primo innesco in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l’incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione verso luogo sicuro”. Questa modalità viene viene consigliata a medici del lavoro attivi in strutture ospedaliere.
PROTEZIONE SUL POSTO: “modalità di esodo che prevede la protezione degli occupanti nel compartimento in cui si trovano.”

Luogo sicuro
Il nuovo Codice di prevenzione incendi cambia anche le normative riguardanti il luogo sicuro, ossia quel luogo posto all’esterno dell’edificio in cui non esista pericolo per gli occupanti e che presenti le condizioni adeguate per gli occupanti. Il medico del lavoro deve assicurarsi che il luogo sicuro si trovi in una strada pubblica o sia uno spazio scoperto esterno all’edificio collegato alla strada pubblica e che non sia investito dai prodotti della combustione.

In conclusione
L’aggiornamento del Codice di prevenzione incendi non apporta cambiamenti sostanziali all’attività del medico del lavoro né al sistema di primo soccorso in generale, se non quella di definire meglio i parametri di sicurezza da rispettare.
(FONTE: http://www.puntosicuro.it/incendio-emergenza-primo-soccorso-C-79/gestione-emergenza-ed-evacuazione-C-84/il-nuovo-codice-prevenzione-incendi-il-sistema-di-esodo-AR-15409/)

Premio Inail oscillazione per prevenzione

Prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: l’Inail premia con uno sconto

L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Chi può beneficiare del premio Inail oscillazione per prevenzione?

Possono beneficiarne tutte le aziende che:

  • sono in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro
  • abbiano effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Attraverso questo “sconto” si riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail.

In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell’articolo 24 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

lavoratori-anno         riduzione

fino a 10                          30%
da 11 a 50                       23%
da 51 a 100                     18%
da 101 a 200                   15%
da 201 a 500                   12%
oltre 500                           7%

Leggi il testo completo sul sito dell’INAIL