Documento di Valutazione dei Rischi

Medicina del lavoro e aziende: il documento di valutazione dei rischi

In medicina del lavoro, il documento di valutazione dei rischi

documento di valutazione dei rischi

documento di valutazione dei rischi

(o DVR) è uno dei punti di riferimento essenziali per valutare il grado di sicurezza di un’azienda. In questo articolo forniamo una breve guida per i professionisti della medicina del lavoro che devono aiutare l’imprenditore a redigere il DVR.

Il documento di valutazione dei rischi ha la funzione di fornire informazioni di base circa le condizioni di lavoro e diventa quindi il punto di partenza per ogni valutazione in ambito di medicina del lavoro. Al suo interno vengono individuati e registrati tutti i rischi per la salute presenti sul luogo di lavoro e le modalità adeguate per eliminarli o gestirli; il DVR fornisce inoltre a tutti i lavoratori i mezzi, gli strumenti e la preparazione adeguati e necessari per garantire gli standard di sicurezza e igiene durante l’attività lavorativa.

 

Chi deve redigere il documento di valutazione dei rischi?

La redazione del documento di valutazione dei rischi è obbligatoria per ogni azienda e dovrebbe essere curata dall’imprenditore. Per farlo, quest’ultimo può tuttavia servirsi della consulenza di un esperto di medicina del lavoro. Esistono tuttavia alcune regole da tenere sempre presenti.

La redazione del DVR può essere delegata ad un consulente di medicina del lavoro solo se nell’azienda sono impiegati meno di 10 dipendenti.

 

Nel caso che sia possibile rivolgersi al consulente di medicina del lavoro, questi deve comunque interfacciarsi e lavorare a stretto contatto con il datore del lavoro (o con un suo delegato), raccogliendo informazioni sull’organizzazione della sicurezza e sulle misure di contrazione del rischio e di prevenzione.

 

Contenuti essenziali del Documento di Valutazione dei Rischi

Tra i contenuti del documento non devono mancare le sezioni concernenti l’individuazione delle aree di lavoro, delle mansioni dei lavoratori, di macchine/impianti/lavorazioni oggetto della valutazione. L’esperto di medicina del lavoro dovrà inoltre riportare nel dettaglio tutti le strumentazioni utilizzate (specificando se si tratta di materiali a rischio), i modelli di riferimento ammessi e i metodi seguiti per l’assunzione delle scelte.

 

Altra sezione importante è quella in cui si riportano i risultati oggetto della previsione e l’elenco dei fattori di rischio per i quali la valutazione si risolva con l’assenza di rischio o comunque con la non necessità di prevedere ulteriori misure di prevenzione. La competenza in medicina del lavoro risulta qui essenziale a compiere una rilevazione oggettiva.

Lo stesso vale nella sezione successiva, in cui il consulente di medicina del lavoro deve elencare l’insieme delle misure di salvaguardia e di soccorso stabilito in conseguenza della valutazione e le eventuali attrezzature di protezione impiegate. Si passa poi ad illustrare il programma di esecuzione di aggiuntive misure previste per perfezionare nel tempo i livelli di protezione.

 

In conclusione

Una volta completato e rivisto con il datore del lavoro (o con il responsabile della sicurezza delegato), il consulente di medicina del lavoro deve esporre il documento di valutazione dei rischi all’interno dei locali dell’azienda, dove deve essere sempre consultabile dall’organo di vigilanza.