Medicina del Lavoro e formazione

Medicina del Lavoro e formazione, aspetti più importati del lavoro del medico competente

Formazione e aggiornamento sono uno degli aspetti più importati del lavoro del medico competente. In questo articolo proponiamo un’analisi sulla possibilità di esonero del medico del lavoro dipendente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori in materia di salute e sicurezza.

In quale caso, se esiste, il medico del lavoro può esimersi dalla formazione dei lavoratori? È questa la domanda posta dall’INPS alla Commissione Interpelli.
Facciamo un passo indietro: negli ultimi anni la normativa in merito agli adempimenti in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro è cambiata secondo un principio di semplificazione. Lo stesso principio vale per l’Interpello n. 13/2015 del 29 dicembre 2015 con oggetto la “risposta al quesito in merito all’esonero del Medico competente dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori (art. 37 del d.lgs. n. 81/2008 e Accordo Stato Regioni del 21/12/2011)”. Il quesito ha chiesto delucidazioni circa la possibilità di esonerare il medico del lavoro dalla partecipazione al corso obbligatorio per i lavoratori in considerazione del fatto che tale medico – per il ruolo che ricopre – “è già tenuto alla partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM).”

 

La risposta della Commissione Interpelli

La risposta della Commissione parte da alcune premesse:

  • come all’articolo 37, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, “il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente”;
  • di nuovo come all’articolo 37, comma 14-bis: “In tutti i casi di formazione ed aggiornamento, previsti dal presente decreto legislativo per dirigenti, preposti, lavoratori e rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in cui i contenuti dei percorsi formativi si sovrappongano, in tutto o in parte, è riconosciuto il credito formativo per la durata e per i contenuti della formazione e dell’aggiornamento corrispondenti erogati”;
  • come all’articolo 38 (Titoli e requisiti del medico competente), comma 3, del d.lgs. n. 81/2008 “Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina”.

Una volta stabiliti questi punti, la Commissione ha ribadito il ruolo attivo che il medico del lavoro deve avere anche in relazione alle attività di formazione e informazione.
In base all’art.25 del d.lgs. n. 81/2008, il medico del lavoro “collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività  di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro[…]”.

In conclusione
Qualora il dipendente sia effettivamente incaricato di svolgere funzioni per la sua azienda, può essere esonerato dalla partecipazione ai corsi di formazione: si riconosce infatti che le conoscenze necessarie siano già in possesso del medico competente grazie al suo ruolo all’interno dell’azienda e alla formazione specifica.
(Fonte: http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/interpello-il-medico-competente-la-formazione-dei-lavoratori-AR-15516/ )