Quando l’azienda è tenuta ad avere sorveglianza sanitaria?

Al medico competente spetta la sorveglianza sanitaria, cioè la valutazione periodica medica dei lavoratori esposti a determinati rischi, con l’obiettivo di proteggere la salute e prevenire le malattie correlate al lavoro.

La sorveglianza sanitaria si rende necessaria in presenza dei seguenti fattori di rischio:

  • uso di videoterminale
  • movimentazione manuale di carichi
  • rumore
  • uso di sostanze chimiche o cancerogene
  • vibrazioni
  • campi elettromagnetici
  • radiazioni
  • microclima
  • amianto
  • rischio biologico
  • lavoro notturno
  • silicosi ed asbestosi
  • movimenti ripetuti degli arti superiori
  • uso del carrello elevatore
  • uso dell’auto aziendale

Il medico competente effettua le visite mediche ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione.

Le visite mediche consistono in:

  • Visita Preventiva
  • Visita periodica
  • Visita Straordinaria
  • Visita alla cessazione del rapporto di lavoro
  • Visita al rientro al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia per almeno 60 giorni.

Le visite mediche nel dettaglio..

  • Visita Preventiva
    Ha lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore gli consentono di essere esposto ai rischi presenti nella sua mansione e sul suo luogo di lavoro. La visita preventiva deve essere effettuata prima che il lavoratore inizi a lavorare e può essere fatta in fase preassuntiva, prima che si siano concluse le pratiche burocratiche dell’assunzione.
  • Visita periodica
    La visita periodica è svolta al fine di controllare che l’esposizione a determinati rischi non abbia prodotto dei danni ovvero abbia provocato l’insorgenza di malattia;
    confermare l’idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione.
  • Visita Straordinaria
    La visita straordinaria è richiesta dal lavoratore stesso quando ritiene di avere dei disturbi provocati dal lavoro.

Il giudizio di idoneità

Come si può facilmente intuire, il giudizio di idoneità, riguarda l’idoneità di un lavoratore a sopportare lo specifico rischio lavorativo, laddove per rischio lavorativo si intende non solo i rischi propri della mansione, ma anche il modo con cui viene svolto il lavoro in quel determinato ambiente.

È necessario verificare la compatibilità tra le condizioni psico-fisiche di un soggetto ed un particolare lavoro comportante esposizione.

Il giudizio di idoneità deve essere consegnato in forma scritta al lavoratore, il quale se non lo condivide può fare ricorso al servizio pubblico di medicina del lavoro della ASL competente entro 30 giorni.

Il datore di lavoro dovrà attenersi a quanto deciso dalla commissione ASL.

 

Tipi di giudizio di idoneità

I tipi di giudizio di idoneità possono essere:

  • Idoneo alla mansione specifica
  • Idoneo con prescrizione o limitazioni
    Idoneo con prescrizioni o limitazioni (il lavoratore può svolgere la sua mansione ma con particolari accorgimenti, come evitare alcune manovre o alcune fasi dell’attività lavorativa o riducendo il ritmo di lavoro o adottare mezzi di protezione individuali).
  • Temporaneamente non idoneo alla mansione specifica
    Questo giudizio indica che le condizioni di salute che non consentono di adibire il lavoratore alla sua mansione sono sollo temporanee cioè è previsto un miglioramento nel tempo.
  • Non idoneo
    Il medico competente ritiene che le condizioni cliniche del lavoratore non gli consentono di svolgere la mansione per la quale è stato assunto. In questo caso il datore di lavoro deve adibire il dipendente ad altra mansione: se non ci sono mansioni alternative, la non idoneità può essere causa di licenziamento.

Sorveglianza Sanitaria Coronavirus

Di seguito le disposizioni da attuarsi negli ambienti di lavoro a seguito del protocollo del 14 marzo 2020.

Si faccia inoltre riferimento Obblighi e comportamenti da seguire in azienda per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

  1. La prosecuzione dell’attività produttiva può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
  2. C’è la possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile.
  3. Vengano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.
  4. E’ fondamentale rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento; se ciò non fosse possibile, bisogna adottare strumenti di protezione individuali per i lavoratori.
  5. Devono essere incentivate le operazioni di sanificazione degli ambienti di lavoro.
  6. Limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
  7. Inoltre: obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
  8. Non possono entrare in azienda o permanere in azienda coloro che sono affetti da sintomi di influenza e febbre superiore a 37,5°C
  9. Osservare l’igiene delle mani:l’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
  10. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, POTRA’essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizioni saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso ma dovranno contattare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
  11. Per l’accesso ai fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito ed uscita. Se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessuno motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico/scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro.
  12. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno installare servizi igienici dedicati: non possono utilizzare i servizi del personale dipendente e deve essere garantita una adeguata pulizia giornaliera.
  13. L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
  14. E’ raccomandata la detersione periodica delle mani con acqua e sapone.
  15. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale MINORE di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’USO DELLE MASCHERINE ed altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (guanti, occhiali, tute, etc).
  16. L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali o i refettori, gli spogliatoi E’ CONTINGENTATO, deve essere previsto un tempo ridotto di sosta con il mantenimento della DISTANZA DI 1 METRO tra le persone che li occupano.
  17. E’ necessario sanificare gli spogliatoi, i locali mensa/refettori, delle tastiere di distributori di bevande e snack.
  18. E’possibile assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obbiettivo di diminuire i contatti.
  19. Si devono favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.
  20. Non sono consentite le riunioni aziendali.
  21. Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento: si deve procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti ed i numeri di emergenza.
  22. La sorveglianza sanitaria è ancora oggetto di discussione tra le varie associazioni dei medici competenti presenti sul territorio nazionale.

Sorveglianza sanitaria e visite mediche

Sorveglianza sanitaria in medicina del lavoro: perchè ridurre la sorveglianza sanitaria ad una serie di visite mediche è sbagliato.

Quando si parla di sorveglianza sanitaria in medicina del lavoro, si intendono tutti quegli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria viene messa in atto dal medico competente, tramite la valutazione dell’ambiente di lavoro, delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e dei fattori di rischio professionali. Il risultato di questa analisi è un giudizio di idoneità specifica alla mansione.

 

Oggi, la sorveglianza sanitaria è regolata dal D. Lgs. 81/2008 ed è possibile definirla come l’insieme delle visite mediche, degli accertamenti strumentali, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico competente, per garantire la prevenzione dell’insorgere di malattie professionali e salvaguardare la salute dei lavoratori.

 

Evoluzione della normativa sulla sicurezza sul lavoro

La prima normativa ad occuparsi delle norme generali per l’igiene del lavoro risale agli anni Cinquanta: Decreto Presidente Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (DPR 303/56).

Era rivolto a tutte le attività con lavoratori subordinati, di imprese industriali, commerciali o agricole a gestione esclusivamente familiare e i lavori a bordo di navi mercantili e aeromobili, nonché le attività svolte in miniere, cave e torbiere.

Il DPR 303/56 prevedeva che tutti i lavoratori esposti all’azione di sostanze tossiche e infettanti o i lavoratori ritenuti a rischio da parte dell’Ispettorato del lavoro, venissero sottoposti a visite mediche effettuate da un medico competente (Art. 33).

Si trattava, ai tempi, di semplici visite mediche, non essendo ancora in uso gli esami strumentali e biologici che oggi sono comuni nella pratica medica della medicina del lavoro.

 

Una vera e propria sorveglianza sanitaria è stata attivata con il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 (Dlgs 626/94). Questo decreto segna il passaggio da una logica prevalentemente risarcitoria ad un’azione preventiva. L’obiettivo, infatti, diventa quello di identificare ed eliminare i rischi per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, di incorrere in malattie professionali o infortuni.

La figura del medico competente assume quindi un ruolo più ampio: non si limita ad effettuare le visite mediche dei lavoratori, ma effettua la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, redige le cartelle sanitarie di ciascun lavoratore, collabora con il datore di lavoro all’identificazione dei rischi e all’ideazione di un programma di prevenzione e protezione, valuta gli ambienti di lavoro ed esprime giudizi di idoneità alla mansione dei lavoratori.

 

Oggi, alla luce del ex. 626 del 1994 e il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Dlgs 81/08), intendiamo per sorveglianza sanitaria tutti gli accertamenteti sanitari differenti per ciascuna mansione per poter arrivare a definire l’idoeinità al lavoro.

 

Tutte questi accertamenti sanitari, comprendono esami strumentali, clinici, visita medica, eventuali indagini diagnostiche specifiche e verifiche approfondite in caso di sospetta dipendenza da alcol o da sostanze stupefacenti. Per ciascun dipendente viene redatta una cartella sanitaria privata, contenente tutti i risultati delle visite effettuate. Il medico competente provvede a emettere giudizi di idoneità alla mansione specifica e a comunicarli al datore di lavoro e al lavoratore stesso.

Definire la sorveglianza sanitaria come una visita medica è, dunque, obsoleto e non permette di esprimere al meglio il giudizio di idoneità.

 

Sorveglianza sanitaria: valutare i fattori di rischio

Il medico competente è tenuto a valutare i fattori di rischio inerenti la specifica mansione di ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. È chiaro che ogni mansione presenta diversi fattori di rischio, che dipendono da numerose variabili.

 

Ecco i principali fattori di rischio:

–          Videoterminale

–          Rischio chimico

–          Agenti cancerogeni / mutageni

–          Rumore

–          Vibrazioni

–          Movimentazione manuale dei carichi

–          Rischio biologico

–          Lavoro notturno

–          Radiazioni ionizzanti

–          Radiazioni ottiche artificiali

–          Campi elettromagnetici

–          Sovraccarico bio-meccanico dell’arto superiore

–          Lavoro in altezza

–          Microclima

–          Polveri

–          Postura eretta fissa, postura seduta fissa, postura incongrua

–          Rumore

–          Stress da lavoro correlato

 

Al datore di lavoro spetta il ruolo di attivare la sorveglianza sanitaria, ricordandosi che la violazione degli obblighi in materia di vigilanza sanitaria è punita, con entità diversa a seconda dei singoli obblighi, con la sanzione alternativa dell’ammenda o dell’arresto.

 

Sorveglianza sanitaria obbligatoria: Testo Unico Sicurezza

Sorveglianza Sanitaria: quando è obbligatoria? Approfondimento del Testo Unico Sicurezza

 

Sorveglianza sanitaria obbligatoria e medici del lavoro: indicazioni per il medico competente circa la normativa vigente.

Quando si parla di sorveglianza sanitaria obbligatoria? Come si relazione il medico del lavoro con la normativa vigente? Soprattutto, quali sono le conseguenze della mancata attivazione della sorveglianza sanitaria?

In questo articolo vogliamo fornire una guida generale ai casi di sorveglianza sanitaria obbligatoria, con indicazioni concrete per medici competenti e Datori di lavoro.

La sorveglianza sanitaria obbligatoria è ad oggi un argomento ambiguo per molti Datori di lavoro: nonostante abbiano portato a termina la procedura di valutazione dei rischi, spesso non sanno con precisione se per la loro azienda la sorveglianza sanitaria sia obbligatoria o meno.

 

Sorveglianza Sanitaria: sanzioni

La mancata nomina ove necessaria è sanzionata a carico del datore di lavoro e dirigente con l’arresto da 2 a 4 mesi e ammenda da 1500 a 6000 €.

Tornando al dubbio sollevato nel primo paragrafo, appare evidente che la sorveglianza sanitaria è un obbligo che non può essere ignorato dal datore di lavoro che ha effettuato una valutazione dei rischi nella quale sono presenti i suddetti rischi. Qualora vi fosse il dubbio, diventa necessario riprendere in mano il proprio documento di valutazione dei rischi e rivedere in collaborazione con il RSPP l’individuazione e l’analisi dei rischi.

 

Sorveglianza sanitaria obbligatoria: in quali casi è prevista?

La nomina di un medico competente preposto alla sorveglianza sanitaria è regolata dal Decreto Legislativo 81/08 ed è obbligatoria in tutti i casi che seguono:

  • nei casi in cui il lavoratore faccia espressa richiesta di sorveglianza sanitaria e il medico competente ritenga la richiesta lecita e collegata a rischi lavorativi
  • nei casi in cui la valutazione dei rischi rilevi la necessità di sorveglianza sanitaria
  • in tutti i casi previsti dalla normativa vigente.

Per quanto riguarda l’ultimo punto, la Legge prevede la sorveglianza sanitaria obbligatoria qualora nel posto di lavoro si presentino i seguenti rischi:

  • agenti chimici, cancerogeni e mutageni
  • rischi biologici di varia natura
  • rischi correlati alla movimentazione manuale di carichi
  • attività al videoterminale per un tempo complessivo di almeno 20 ore settimanali (al netto di pause e interruzioni)
  • rischi correlati ad agenti fisici quali rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, radiazioni ottiche artificiali
  • rischi da microclima
  • rischi correlati al settore sanitario
  • presenza di impianti elettrici ad alta tensione
  • attività lavorative in orario notturno
  • Presenza di lavoratori impiegati in mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute propria e di terzi.

 

Lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria

I lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria obbligatoria vengono devono ricevere accesso alla propria cartella sanitaria in forma di copia. L’originale viene conservato dal Datore di lavoro in un luogo interno all’azienda concordato con il medico competente. Durante la sorveglianza sanitaria obbligatoria, la responsabilità della gestione dei documenti spetta al medico competente. I lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria devono inoltre essere valutati tramite visita medica periodica con cadenza annuale, o con frequenza maggiore qualora la normativa lo preveda o il medico competente lo ritenga necessario. I risultati della visita medica periodica vanno riportati nel documento di valutazione dei rischi e vengono utilizzati ai fini della pianificazione delle misure di prevenzione individuali.
Fonte: http://www.quidsicurezza.it/legislazione/sorveglianza-sanitaria-nominare-medico-competente/#.V2RrjB8zrCI