visite mediche milano

Sorveglianza sanitaria e visite mediche

Sorveglianza sanitaria in medicina del lavoro: perchè ridurre la sorveglianza sanitaria ad una serie di visite mediche è sbagliato.

Quando si parla di sorveglianza sanitaria in medicina del lavoro, si intendono tutti quegli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria viene messa in atto dal medico competente, tramite la valutazione dell’ambiente di lavoro, delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e dei fattori di rischio professionali. Il risultato di questa analisi è un giudizio di idoneità specifica alla mansione.

 

Oggi, la sorveglianza sanitaria è regolata dal D. Lgs. 81/2008 ed è possibile definirla come l’insieme delle visite mediche, degli accertamenti strumentali, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico competente, per garantire la prevenzione dell’insorgere di malattie professionali e salvaguardare la salute dei lavoratori.

 

Evoluzione della normativa sulla sicurezza sul lavoro

La prima normativa ad occuparsi delle norme generali per l’igiene del lavoro risale agli anni Cinquanta: Decreto Presidente Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (DPR 303/56).

Era rivolto a tutte le attività con lavoratori subordinati, di imprese industriali, commerciali o agricole a gestione esclusivamente familiare e i lavori a bordo di navi mercantili e aeromobili, nonché le attività svolte in miniere, cave e torbiere.

Il DPR 303/56 prevedeva che tutti i lavoratori esposti all’azione di sostanze tossiche e infettanti o i lavoratori ritenuti a rischio da parte dell’Ispettorato del lavoro, venissero sottoposti a visite mediche effettuate da un medico competente (Art. 33).

Si trattava, ai tempi, di semplici visite mediche, non essendo ancora in uso gli esami strumentali e biologici che oggi sono comuni nella pratica medica della medicina del lavoro.

 

Una vera e propria sorveglianza sanitaria è stata attivata con il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 (Dlgs 626/94). Questo decreto segna il passaggio da una logica prevalentemente risarcitoria ad un’azione preventiva. L’obiettivo, infatti, diventa quello di identificare ed eliminare i rischi per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, di incorrere in malattie professionali o infortuni.

La figura del medico competente assume quindi un ruolo più ampio: non si limita ad effettuare le visite mediche dei lavoratori, ma effettua la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, redige le cartelle sanitarie di ciascun lavoratore, collabora con il datore di lavoro all’identificazione dei rischi e all’ideazione di un programma di prevenzione e protezione, valuta gli ambienti di lavoro ed esprime giudizi di idoneità alla mansione dei lavoratori.

 

Oggi, alla luce del ex. 626 del 1994 e il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Dlgs 81/08), intendiamo per sorveglianza sanitaria tutti gli accertamenteti sanitari differenti per ciascuna mansione per poter arrivare a definire l’idoeinità al lavoro.

 

Tutte questi accertamenti sanitari, comprendono esami strumentali, clinici, visita medica, eventuali indagini diagnostiche specifiche e verifiche approfondite in caso di sospetta dipendenza da alcol o da sostanze stupefacenti. Per ciascun dipendente viene redatta una cartella sanitaria privata, contenente tutti i risultati delle visite effettuate. Il medico competente provvede a emettere giudizi di idoneità alla mansione specifica e a comunicarli al datore di lavoro e al lavoratore stesso.

Definire la sorveglianza sanitaria come una visita medica è, dunque, obsoleto e non permette di esprimere al meglio il giudizio di idoneità.

 

Sorveglianza sanitaria: valutare i fattori di rischio

Il medico competente è tenuto a valutare i fattori di rischio inerenti la specifica mansione di ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. È chiaro che ogni mansione presenta diversi fattori di rischio, che dipendono da numerose variabili.

 

Ecco i principali fattori di rischio:

–          Videoterminale

–          Rischio chimico

–          Agenti cancerogeni / mutageni

–          Rumore

–          Vibrazioni

–          Movimentazione manuale dei carichi

–          Rischio biologico

–          Lavoro notturno

–          Radiazioni ionizzanti

–          Radiazioni ottiche artificiali

–          Campi elettromagnetici

–          Sovraccarico bio-meccanico dell’arto superiore

–          Lavoro in altezza

–          Microclima

–          Polveri

–          Postura eretta fissa, postura seduta fissa, postura incongrua

–          Rumore

–          Stress da lavoro correlato

 

Al datore di lavoro spetta il ruolo di attivare la sorveglianza sanitaria, ricordandosi che la violazione degli obblighi in materia di vigilanza sanitaria è punita, con entità diversa a seconda dei singoli obblighi, con la sanzione alternativa dell’ammenda o dell’arresto.