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Incidente stradale: infortunio nel tragitto casa lavoro

Incidente stradale sul lavoro: scioccante, il decreto legislativo 81/08 non riconosce come luogo di lavoro i mezzi di trasporto ai fini dell’applicazione delle disposizioni di sicurezza

Se è chiaro a tutti cosa sia un incidente stradale, non è ancora ben definito che cosa sia una incidente stradale sul lavoro. L’Europa ha definito nella Convenzione di Vienna del 1968 che incidente stradale è detto l’accadimento che si verifica tra veicoli (o animali) e che procura danni a persone. Questo può avvenire in qualsiasi strada o suolo pubblico aperto alla circolazione.

Se invece volessimo definire un incidente stradale sul lavoro troveremmo che ogni paese d’Europa si arrangia un po’ per conto suo. Ad esempio in Spagna sono considerati incidenti stradali sul lavoro anche tutti i sinistri avvenuti nel tragitto casa-lavoro. In Gran Bretagna invece il tragitto per recarsi sul posto di lavoro non rientra in questa categorizzazione. In Finlandia, addirittura, l’incidente viene considerato sul lavoro se accade lungo il tragitto più breve dalla propria abitazione al luogo di lavoro.

Incidente stradale in initinere

Gli incidenti stradali sul lavoro e, in particolare, i cosiddetti incidenti “in itinere”, ovvero durante il tragitto casa-lavoro, rappresentano una percentuale importante dei sinistri registrati sulle strade italiane. Durante la giornata le statistiche ci dicono che esistono 3 fasce orarie nelle quali si concentrano la maggior parte degli incidenti e queste fasce corrispondono esattamente agli orari di inizio e fine servizio dei lavoratori. Tra le ore 8 e le ore 9 del mattino si verifica la prima concentrazione di incidenti stradali. La seconda fascia oraria a rischio è quella tra le 12  e le 13, che corrisponde grossomodo all’orario di pranzo dei lavoratori. Infine, la terza fascia, che è anche quella in cui si registra il picco massimo di incidenti, è quella attorno alle 18.

Italia, 590 incidenti al giorno

Ma per capire pienamente la portata del problema è forse necessario considerare alcuni dati. Soltanto pochi anni fa, nel 2009, l’Istat ha rilevato una media giornaliera in Italia di 590 incidenti al giorno. E ogni giorno la media è di 12 morti e 842 feriti. Un bilancio evidentemente spaventoso che, oltre a falciare la vita di moltissime persone, corrisponde anche ad una perdita del PIL del 25%. Di buono c’è da dire che la tendenza è comunque stata positiva negli ultimi quindici anni. Dal 2001 al 2009 il tasso di mortalità sulle nostre strade è diminuito del 40% e quello dei feriti del 17%. Sono cifre senz’altro buone e incoraggianti ma va anche considerato che tutta l’Europa si sta muovendo in questa direzione e ci sono paesi, come la Spagna ad esempio, che sono arrivati ad avere strade molto più sicure delle nostre.

Tra le bizzarrie italiane possiamo annoverare sicuramente la seguente: il decreto legislativo 81/08 non riconosce come luogo di lavoro i mezzi di trasporto ai fini dell’applicazione delle disposizioni di sicurezza. Questa anomalia ha portato negli anni a trascurare l’importanza della medicina del lavoro anche sui mezzi di trasporto e nel lungo periodo gli effetti si fanno sentire. Negli anni 50, infatti, ogni 100 incidenti mortali sul lavoro se ne avevano 150 sulla strada. Nel 2009 ogni 100 incidenti mortali sul lavoro se ne hanno 450 sulla strada. Questo dato è sicuramente dovuto anche alla trasformazione dei veicoli utilizzati ma il rapporto, mutatis mutandis, sembra oggi davvero squilibrato e ci suggerisce che la sicurezza sul posto di lavoro è nel lungo periodo risultata molto più efficace della sicurezza sulle strade.

(Fonte Medico Competente Journal)

 

Sorveglianza sanitaria e visite mediche

Sorveglianza sanitaria in medicina del lavoro: perchè ridurre la sorveglianza sanitaria ad una serie di visite mediche è sbagliato.

Quando si parla di sorveglianza sanitaria in medicina del lavoro, si intendono tutti quegli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria viene messa in atto dal medico competente, tramite la valutazione dell’ambiente di lavoro, delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e dei fattori di rischio professionali. Il risultato di questa analisi è un giudizio di idoneità specifica alla mansione.

 

Oggi, la sorveglianza sanitaria è regolata dal D. Lgs. 81/2008 ed è possibile definirla come l’insieme delle visite mediche, degli accertamenti strumentali, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico competente, per garantire la prevenzione dell’insorgere di malattie professionali e salvaguardare la salute dei lavoratori.

 

Evoluzione della normativa sulla sicurezza sul lavoro

La prima normativa ad occuparsi delle norme generali per l’igiene del lavoro risale agli anni Cinquanta: Decreto Presidente Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (DPR 303/56).

Era rivolto a tutte le attività con lavoratori subordinati, di imprese industriali, commerciali o agricole a gestione esclusivamente familiare e i lavori a bordo di navi mercantili e aeromobili, nonché le attività svolte in miniere, cave e torbiere.

Il DPR 303/56 prevedeva che tutti i lavoratori esposti all’azione di sostanze tossiche e infettanti o i lavoratori ritenuti a rischio da parte dell’Ispettorato del lavoro, venissero sottoposti a visite mediche effettuate da un medico competente (Art. 33).

Si trattava, ai tempi, di semplici visite mediche, non essendo ancora in uso gli esami strumentali e biologici che oggi sono comuni nella pratica medica della medicina del lavoro.

 

Una vera e propria sorveglianza sanitaria è stata attivata con il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 (Dlgs 626/94). Questo decreto segna il passaggio da una logica prevalentemente risarcitoria ad un’azione preventiva. L’obiettivo, infatti, diventa quello di identificare ed eliminare i rischi per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, di incorrere in malattie professionali o infortuni.

La figura del medico competente assume quindi un ruolo più ampio: non si limita ad effettuare le visite mediche dei lavoratori, ma effettua la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, redige le cartelle sanitarie di ciascun lavoratore, collabora con il datore di lavoro all’identificazione dei rischi e all’ideazione di un programma di prevenzione e protezione, valuta gli ambienti di lavoro ed esprime giudizi di idoneità alla mansione dei lavoratori.

 

Oggi, alla luce del ex. 626 del 1994 e il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Dlgs 81/08), intendiamo per sorveglianza sanitaria tutti gli accertamenteti sanitari differenti per ciascuna mansione per poter arrivare a definire l’idoeinità al lavoro.

 

Tutte questi accertamenti sanitari, comprendono esami strumentali, clinici, visita medica, eventuali indagini diagnostiche specifiche e verifiche approfondite in caso di sospetta dipendenza da alcol o da sostanze stupefacenti. Per ciascun dipendente viene redatta una cartella sanitaria privata, contenente tutti i risultati delle visite effettuate. Il medico competente provvede a emettere giudizi di idoneità alla mansione specifica e a comunicarli al datore di lavoro e al lavoratore stesso.

Definire la sorveglianza sanitaria come una visita medica è, dunque, obsoleto e non permette di esprimere al meglio il giudizio di idoneità.

 

Sorveglianza sanitaria: valutare i fattori di rischio

Il medico competente è tenuto a valutare i fattori di rischio inerenti la specifica mansione di ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. È chiaro che ogni mansione presenta diversi fattori di rischio, che dipendono da numerose variabili.

 

Ecco i principali fattori di rischio:

–          Videoterminale

–          Rischio chimico

–          Agenti cancerogeni / mutageni

–          Rumore

–          Vibrazioni

–          Movimentazione manuale dei carichi

–          Rischio biologico

–          Lavoro notturno

–          Radiazioni ionizzanti

–          Radiazioni ottiche artificiali

–          Campi elettromagnetici

–          Sovraccarico bio-meccanico dell’arto superiore

–          Lavoro in altezza

–          Microclima

–          Polveri

–          Postura eretta fissa, postura seduta fissa, postura incongrua

–          Rumore

–          Stress da lavoro correlato

 

Al datore di lavoro spetta il ruolo di attivare la sorveglianza sanitaria, ricordandosi che la violazione degli obblighi in materia di vigilanza sanitaria è punita, con entità diversa a seconda dei singoli obblighi, con la sanzione alternativa dell’ammenda o dell’arresto.

 

Medico competente obbligatorio: quando la nomina è necessaria

Medico competente obbligatorio: in quali casi l’azienda deve rivolgersi ad un medico del lavoro

Medico competente obbligatorio: quando, come e perché. La nomina del medico competente all’interno di un contesto aziendale è regolata dal Decreto Legislativo 81/08: in sostanza, viene stabilito che il medico competente è obbligatorio in tutte le situazioni in cui i lavoratori operano in condizioni che includono rischi di tipo chimico, a rumori, vibrazioni, a movimentazione manuale carichi, all’esposizione di amianto, piombo e altri agenti pericolosi, eccetera.

Il Decreto Legislativo include tra le situazioni di rischio anche l’utilizzo del videoterminale: è richiesto un medico competente obbligatorio anche quando i lavoratori si trovino a utilizzare la postazione videoterminale per più di venti ore alla settimana o in orari notturni.

 

Medico competente obbligatorio: il ruolo nell’azienda

All’interno di determinate tipologie di azienda il medico competente è obbligatorio in quanto è referente principale della sicurezza: suo è il compito, in collaborazione con il Datore di lavoro e/o con gli altri delegati alla sicurezza con l’obiettivo di rilevare tutti i fattori di rischio e attivare tutte le misure necessarie alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto delle normative vigenti.

 

Sempre in accordo delle Leggi, il medico competente, obbligatorio o meno, deve comunque essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Art. 38 del D.Lgs 81/08. Il Datore di lavoro è inoltre tenuto a mettere a disposizione del medico del lavoro tutte le informazioni relative alla natura dei rischi sul luogo di lavoro, la programmazione e la messa in atto di misure preventive e protettive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati raccolti relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, e i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza prima dell’arrivo del medico competente. In conclusione, per il medico competente è obbligatorio mettersi al corrente con le caratteristiche del posto di lavoro e le attività svolte dall’azienda,

 

Medico competente obbligatorio: strumenti per la sicurezza

Una volta completata la procedura di nomina da parte del Datore di lavoro, per il medico competente è obbligatorio iniziare e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei lavoratori dell’azienda che rientrano nel programma di sorveglianza sanitaria. La cartella sanitaria deve riportare i risultati di tutte le varie visite mediche a cui il lavoratore è sottoposto: visite preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio della mansione e alla conclusione del rapporto di lavoro.

 

Sulla base degli esiti ottenuti, il medico competente può formulare un giudizio sull’idoneità del lavoratore, che può essere idoneo, parzialmente idoneo o inidoneo.

È obbligatorio, per il medico competente, fornire al lavoratore tutte le informazioni circa i risultati di tali visite: l’idoneità del lavoratore viene comunicata durante riunioni periodiche e in forma anonima.

(Fonte: http://www.ilmedicocompetente.com/nomina.html )

Sanzioni per omessa certificazione

Medici del lavoro: sanzioni per omessa certificazione

La sanzione per mancata certificazione

sanzioni per omessa certificazione

sanzioni per omessa certificazione

da parte di un medico del lavoro è stabilita secondo il recente DLgs 151/2015: si parla in particolare della certificazione delle malattie professionali, deontologia e normative.

Fino al 2014, la mancata mancata redazione della certificazione in merito sia all’infortunio sul lavoro che alla malattia professionale non era considerata un obbligo normativo sanzionato ma solo un obbligo deontologico. Il medico del lavoro doveva quindi attenersi all’art. 53 del D.P.R. n.1124/1965, secondo cui la denuncia da trasmettere doveva essere “corredata da certificato medico”.

La normativa riportava inoltre che “il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e dei luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore”. Non vi era quindi alcun obbligo specifico per il medico del lavoro, se non quello deontologico.

La normativa aggiornata sulla mancata certificazione da parte del medico del lavoro

Il sopracitato DLgs 151/2015 interviene completamente su questo aspetto dell’attività del medico del lavoro. In particolare, i comma 8 e 9 del decreto riguardano da vicino la mancata certificazione, scendendo nel dettaglio di compiti, responsabilità ed eventuali sanzionamenti del medico.
Citando il testo: “A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale […] si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell’elenco di cui all’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139….”.

Differenze tra le due certificazioni
È bene ricordare che le due certificazioni (denuncia dell’infortunio e denuncia della malattia) hanno delle differenze importanti. La prima ha fini assicurativi e richiede il consenso informato a procedere da parte del lavoratore; la seconda deve essere fatta anche in caso di mancata certificazione ai fini del riconoscimento, qualora la malattia sia inserita nell’elenco di cui al DM 10 giugno 2014 ma non venga ritenuta collegata alle attività lavorative.

A tutti gli effetti, con l’introduzione della sanzione per omessa certificazione assistiamo ad un obbligo deontologico che è diventato obbligo giuridico sanzionabile.

Conclusioni

Nonostante la cosiddetta semplificazione degli atti amministrativi attraverso l’introduzione dell’informatica, la misura descritta aggiunge un onere al lavoro del medico: un’altra complicazione per l’attività medica alla quale non corrisponde un miglioramento della qualità: in questo caso si avrebbe veramente un miglioramento della sicurezza dei lavoratori ed un maggior grado di tutela dei loro diritti.
(Fonte: http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/sanzioni-ai-medici-per-omessa-certificazione-AR-15363/ )

Medico del lavoro quando è obbligatorio

Il D.lgs 81/2008 all’articolo 41 definisce quando si rende necessario attivare la sorveglianza sanitaria e nominare un medico competente specialista in medicina del lavoro.

In particolare il D.lgs 81/2008, modificato dal D.lgs 106/09, impone al medico di indicare i rischi delle attività lavorative nella cartelle sanitarie e di rischio e il giudizio di idoneità alla mansione specifica per un dato lavoratore.

Attraverso questo Decreto, il legislatore ha volutamente individuare i casi in cui è fatto d’obbligo attuare la sorveglianza sanitaria e nominare un medico del lavoro.

  • movimentazione manuale di carichi
  • attività a videoterminale
  • esposizione ad agenti fisici
  • sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti
  • agenti biologici
  • attività in quota

e inoltre

  • attività a lavoro notturno
  • attività a esposizione di radiazioni ionizzanti
  • lavoro nei cassoni ad aria compressa
  • lavoro in ambiente confinato
  • lavori su impianti elettrici ad alta tensione

Il legislatore indica anche il medico del lavoro per la

  • verifica dei requisiti psico-fisici a cura del medico competente del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico
  • esclusione dell’assunzione di sostanze stupefacenti nelle categorie previste dall’Intesa Stato Regione del  30 ottobre 2007
  • addetti settore sanità esposti a rischio infortunistico ferite da taglio e da punta

Ci possono essere poi casi in cui norme a carattere regionale danno opportune indicazioni in merito.

Per maggiori informazioni sui servizi di medicina del lavoro erogati dal dottor Bastianello vedi:

 

Ruolo del Medico del Lavoro

Il ruolo del medico del lavoro ruolo medico del lavoronel pronto soccorso aziendale: un caso di studio

Pronto soccorso sul posto di lavoro e medico competente: considerazioni e analisi di un caso di studio.

Per quanto riguarda la formazione agli addetti al primo soccorso aziendale, il medico del lavoro deve fare riferimento al D.M. 388/2003: la procedura di formazione deve quindi essere ripetuta ogni 3 anni.

Data la varietà delle situazioni in cui il medico del lavoro si trova a dover operare, è consigliabile ricordare alcuni punti fermi. Anzitutto, l’addetto al Primo Soccorso Aziendale è un elemento fondamentale dell’organico dell’azienda, che deve essere formato dal medico del lavoro all’attivazione dei soccorsi e, successivamente, ad intervenire con sicurezza anche nei grandi infortuni.

È importante ricordare che il medico del lavoro non è obbligato a formare un singolo addetto al Primo Soccorso. Anzi, sono pochi i luoghi di lavoro dove un medico competente può non aver bisogno di almeno due addetti al Primo Soccorso: nel caso che un addetto al primo soccorso sia infortunato, è fondamentale che vi sia un secondo lavoratore che il medico del lavoro abbia propriamente formato. Inoltre, nel caso si renda necessario effettuare una rianimazione cardio-polmonare, la probabilità di successo è notevolmente aumentata qualora il soccorso venga prestato da almeno due soccorritori.

Infine, il medico del lavoro dovrebbe assicurarsi che ogni addetto abbia sempre a disposizione un mezzo di comunicazione che gli permetta di attivare i soccorsi senza allontanarsi dal paziente (es. telefono cellulare con “viva voce”).

In una delle aziende prese in esame, il medico del lavoro ha promosso la presenza di presidi per la rianimazione cardiopolmonare, anche alla luce del fatto che il principale parametro che determina la possibilità di salvezza di chi viene colpito da malore cardiaco è il tempo che trascorre tra l’evento e l’inizio della rianimazione cardiopolmonare.

Il medico del lavoro ha quindi fornito le cassette di primo soccorso di un pallone ambu munito di reservoir e di una bombola di ossigeno. L’adozione di attrezzature “insolite” ha spinto il medico del lavoro a  tenere il corso di primo soccorso con cadenza annuale annuale con specifica formazione nell’utilizzo dei nuovi presidi.

Nel 2010, l’attività del medico del lavoro dell’azienda sopracitata è stata messa alla prova. Un lavoratore è stato accompagnato in infermeria con dolori dietro allo sterno, entrando poco dopo in arresto cardiaco. Immediatamente sono state eseguite le manovre rianimatorie e veniva chiamato del 118.

Si è quindi comunicato all’operatore del 118 la presenza di D.A.E. (Defibrillatore semiAutomatico Esterno) e di personale preparato per l’evenienza. Come da programma, gli addetti al Pronto Soccorso hanno seguito le indicazioni telefoniche del 118, riuscendo a riavviare il battito cardiaco dell’infartuato.

Nell’ottica del medico del lavoro, questo caso è quantomeno esplicativo: per rendere più sicuro il luogo di lavoro, il medico competente deve poter essere libero di svolgere la propria funzione oltre ai limiti minimi disposti dalla legge. La libertà operativa del medico del lavoro dipende tuttavia, oltre che dalla propria iniziativa, dalla disponibilità dei dirigenti dell’azienda.

FONTE: http://www.anma.it/wp-content/uploads/2012/12/MCJ_4_2011.pdf  (Gino Barral)

Il medico del lavoro e l’attività in quota: indicazioni operative, rischi e certificati di idoneità

Medici del lavoro e la legislazione circa le attività in quota: anche in questo settore, la normativa a cui il medico del lavoro dovrebbe fare affidamento è ambigua e fumosa.

Pur avendo subito una drastica riduzione, gli infortuni dovuti all’attività lavorativa in quota restano ai primi posti nella graduatoria di tutti gli infortuni, in particolare nel settore delle Costruzioni. Com’è facile immaginare, in molti dei casi (molti di più rispetto ad altre tipologie di infortunio) gli incidenti sono mortali: circa un quinto del totale degli infortuni è un caso mortale ed un caso su sei riguarda i lavoratori stranieri del settore.

Secondo le statistiche, le vittime degli infortuni in quota sono per la stragrande maggioranza di sesso maschile, di età compresa tra 35 e 49 anni e occupati nel Nord d’Italia.

Quali sono le cause più frequenti degli infortuni ad alta quota? O meglio, quali sono i rischi con cui il medico del lavoro si deve misurare? Una della cause più frequenti è sicuramente la perdita di controllo del mezzo (parziale o totale) e/o dell’attrezzatura di movimentazione, seguita da vicino dalla caduta per scivolamento o inciampo; le cadute dall’alto sono causa del 9% degli infortuni.

 

Cosa si intende, per quanto concerne il medico, con “lavoro in quota”?

Nello specifico, il medico del lavoroMedico del Lavoro alta quota si trova a relazionarsi con lavoratori impegnati in interventi su pali, tralicci, scale, tetti, piattaforme mobili, impalcature. In queste condizioni, il percorso di vigilanza e di prevenzione portato avanti dal medico del lavoro si deve certamente focalizzare sull’utilizzo corretto delle attrezzature di sicurezza, dei D.P.I. specifici, dei dispositivi di trattenuta. Più ancora, il medico del lavoro ha il compito di formare i lavoratori.

 

Un’altra parte importante del medico del lavoro coinvolto nella prevenzioni di infortuni in quota è lo sviluppo, in collaborazione con altri esperti, di misure di prevenzione primaria e secondaria: dalla scelta dei dispositivi di protezione individuali progettati in base alle esigenze del lavoratore alla consulenza generale per migliorare le fasi di organizzazione del lavoro.

I problemi per il medico del lavoro affiorano quando si inizia a parlare di sorveglianza sanitaria: sebbene alcune patologie o disturbi diffusi nei lavoratori possano rendere  particolarmente pericoloso il lavoro in quota, non esiste una legislazione che permetta al medico del lavoro di esprimere un giudizio preventivo sulle condizioni dell’individuo, aprendo la strada a potenziali pericoli.

La proposta di ANMA, ente di riferimento per i medici del lavoro in Italia, e l’identificazione di un percorso clinico-anamnestico che permetta di esprimere un giudizio di idoneità già nel corso delle visite mediche previste dal Decreto Legislativo 81/08, facendo uso di strumenti di base quali anamnesi e la visita medica. Se tali strumenti dovessero risultare nella presenza di patologie, menomazioni o difficoltà di carattere fisico, il medico del lavoro deve poter procedere ad ulteriori analisi, garantendo così di ridurre al minimo il rischio di incidenti per l’individuo stesso e per i suoi colleghi.

 

FONTE: http://www.anma.it/wp-content/uploads/2014/04/interno-mcj-1_2014.pdf (D. Bontadi; T. Cassina; P. Patanè; M. Saettone; P. Torri; E. Valentino; MG. Astolf)

Alcol e Lavoro: normative, fattori di rischio e conseguenze dell’abuso

Il medico del lavoro e la legislazione in materia di abuso di alcolici: si tratta di un problema annoso che è stato affrontato in più occasioni. Ad oggi, tuttavia, il medico del lavoro non ha linee guida definite e chiare che gli permettano di distinguere tra i vari casi.

Com’è facile immaginare, in quelle attività lavorative in cui il rischio di infortuni risulta più elevato (per i lavoratori stessi o per terzi), la legge proibisce drasticamente l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche. In questi contesti, il medico competente sugli aspetti di medicina del lavoro e alcolmedicina del lavoro in azienda ha quindi anche l’incarico di eseguire controlli alcolimetrici direttamente negli ambienti di lavoro, ricoprendo quindi vere e proprie funzioni di vigilanza.

Per i lavoratori che presentano patologie correlate all’alcol, il medico del lavoro può ricorrere all’art. 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, alla contravvenzione del quale il medico del lavoro può far corrispondere una sanzione amministrativa.

In questo caso, tuttavia, il medico del lavoro si scontra con un inghippo legislativo. Da più di un decennio i medici del lavoro si trovano a dover far coesistere da un lato la verifica del rispetto del divieto di assunzione con la verifica di assenza di condizioni di dipendenza da alcol. Come spesso accade, la legislazione a cui i medici del lavoro dovrebbero fare riferimento risulta poco strutturata e “interpretabile” fin troppo facilmente. Il medico del lavoro deve quindi stare in costante equilibrio: da un lato, un mancato controllo potrebbe avere conseguenze nefaste sul buon corso dell’attività lavorativa, dall’altro un eccesso di rigore potrebbe compromettere allo stesso modo lo svolgersi delle attività.

A complicare lo scenario, il medico del lavoro operante in alcune Regioni deve tener conto dei documenti, da queste stilati, in cui le normative relative ai rischi dell’alcol in ambito lavorativo vengono, nuovamente, interpretate in modo non uniforme. Quei medici del lavoro che devono seguire più cantieri o attività sono quindi obbligati ad adattare le proprie rilevazioni ed, in definitiva, la propria professionalità ai singoli e diversi protocolli regionali.

Per facilitare l’attività del medico del lavoro nelle suddette zone è possibile tuttavia trovare dei punti in comune.

Tutte le legislazioni hanno infatti come obiettivo la verifica di di condizioni di alcol dipendenza. Le rilevazioni devono inoltre essere eseguite datore di lavoro e medico competente, i quali devono valutare il rischio a cui i lavoratori sono esposti in base alla documentazione relativa. Il datore di lavoro ed il medico devono inoltre organizzare e gestire il programma di formazione e informazione dei lavoratori nell’argomento in questione: per questo resta sempre valido il codice ICOCH, ossia l’esecuzione di test alcolimetrici tramite metodi non invasivi attraverso la determinazione dell’etanolo nell’aria espirata.

In occasione del 27° Congresso Nazionale di Roma, ANMA ha proposto una revisione delle normative attualmente in vigore: tale modifica prevede il medico del lavoro non più semplice esecutore dei testi alcolimetrici ma figura centrale nella rilevazione e risoluzione del problema. Il medico del lavoro dovrebbe quindi essere inserito in un network della prevenzione alcologica, trovando un ruolo ufficiale nel meccanismo di conferma diagnostica, trattamento e recupero.

 

FONTE: http://www.anma.it/wp-content/uploads/2014/04/Interno_MCJ2-SD.pdf (Marco Saettone, Consigliere nazionale)

Premio Inail oscillazione per prevenzione

Prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: l’Inail premia con uno sconto

L’Inail premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” (OT/24), le aziende, operative da almeno un biennio, che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli minimi previsti dalla normativa in materia (decreto legislativo 81/2008 e successive modifiche e integrazioni).

Chi può beneficiare del premio Inail oscillazione per prevenzione?

Possono beneficiarne tutte le aziende che:

  • sono in possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva ed assicurativa ed in regola con le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro
  • abbiano effettuato, nell’anno precedente a quello in cui chiede la riduzione, interventi di miglioramento nel campo della prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro.

Attraverso questo “sconto” si riduce il tasso di premio applicabile all’azienda, determinando un risparmio sul premio dovuto all’Inail.

In base al decreto ministeriale 3 dicembre 2010, che ha riscritto il testo dell’articolo 24 del decreto ministeriale del 12 dicembre 2000, la riduzione di tasso è riconosciuta in misura fissa, in relazione al numero dei lavoratori-anno del periodo, come segue:

lavoratori-anno         riduzione

fino a 10                          30%
da 11 a 50                       23%
da 51 a 100                     18%
da 101 a 200                   15%
da 201 a 500                   12%
oltre 500                           7%

Leggi il testo completo sul sito dell’INAIL