Articoli

Visite Mediche Dipendenti

Il medico del lavoro e le visite mediche ai dipendenti: una prospettiva alternativa

Il medico del lavoro ha tra i suoi compiti principali la valutazione del lavoratore tramite le visite mediche aziendali.

visite mediche aziendali

visite mediche aziendali

In questo articolo proponiamo una panoramica dal punto di vista del medico del lavoro in un contesto moderno.

Lo scopo finale delle visite mediche aziendali è fondamentalmente lo stesso del medico del lavoro: tutelare la salute dei dipendenti che sono esposti a rischi specifici nell’ambito del proprio lavoro in azienda. La valutazione viene fatta incrociando i dati di due rilevazioni: le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e le caratteristiche fisiche del lavoratore.

 

Visita del lavoratore da parte del medico

Per il medico del lavoro, la visita aziendale è una visita preventiva che ha come obiettivo valutare se il lavoratore sia fisicamente adatto alla mansione assegnatagli. Con la visita medica ai dipendenti, il medico del lavoro deve quindi valutare eventuali rischi per la salute del soggetto tramite tutti gli esami e accertamenti che il medico del lavoro riterrà necessari. La natura e la quantità di questi esami dipendono certamente dal medico del lavoro ma anche dalla tipologia di mansione e dal contesto lavorativo in cui il lavoratore deve svolgere la propria attività.

Ad esempio, nel caso di lavoratori adibiti a mansioni comportanti particolari rischi per terzi (es. addetti alla guida di muletti o altri mezzi pesanti), il medico del lavoro può includere nella visita medica la ricerca di sostanze stupefacenti. Nel caso di lavoro d’ufficio, solitamente il medico del lavoro si limita a includere uno screening visivo o una valutazione oculistica.

 

Tipologie alternative di visite mediche ai dipendenti

Esistono altre tipologie di visita medica aziendale in cui il medico del lavoro è direttamente coinvolto.

Nelle visite mediche periodiche, il medico del lavoro controlla lo stato di salute del lavoratore e ne monitora l’idoneità alla mansione. Lo stesso medico del lavoro stabilisce la frequenza delle visite sulla base delle indicazioni previste dalla norma o in funzione della valutazione del rischio. Il medico del lavoro può richiedere una visita aziendale anche nel caso che il lavoratore cambi mansione, per verificare l’idoneità dell’individuo alle nuove caratteristiche del lavoro, oppure nel caso di ripresa del lavoro: se il lavoratore manca dal luogo di lavoro per motivi di salute per oltre 60 giorni, il medico del lavoro deve assicurarsi che la persona mantenga le condizioni di salute adeguate.

Capita inoltre che il medico del lavoro debba confrontarsi con una richiesta di visita medica da parte del lavoratore stesso, che potrebbe ritenere che le mansioni assegnategli o le caratteristiche dell’ambiente di lavoro comportino un rischio per la propria salute. Infine, in alcuni casi il medico del lavoro deve eseguire una visita a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Risultati della visita medica al dipendente

Ognuna delle visite aziendali sopra elencate ha come conclusione un giudizio da parte del medico del lavoro che può declinarsi nei seguenti modi: idoneità, idoneità parziale (temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea, inidoneità permanente.

Visite mediche aziendali: in cosa consistono, ogni quanto si fanno

Le visite mediche aziendali sono una risorsa, una precauzione per garantire la salute psico-fisica dei propri dipendenti.

Più spesso, le visite aziendali sono un obbligo previsto dal legislatore ed inserito all’interno della sorveglianza sanitaria. Ne parliamo qui, fornendo informazioni esaustive sulla natura delle visite, sulle tempistiche e sulla questione dell’obbligatorietà.

Cosa sono le visite mediche aziendali e quando sono obbligatorie

L’espressione visite mediche aziendali, per quanto sia diffusa e ormai di dominio comune, è in realtà gergale. Essa fa riferimento alle visite mediche ai dipendenti dell’azienda. Il medico competente del lavoro, è il professionista che collabora con il datore di lavoro al fine di tutelare la salute psicofisica dei lavoratori come previsto in medicina del lavoro.

Pur essendo sempre consigliata, solo in alcuni casi la presenza del medico del lavoro è obbligatoria. Nello specifico, quando le attività comprendono la movimentazione manuale di carichi, l’uso massiccio degli arti superiori, l’uso di un videoterminale per oltre 20 giorni a settimana, l’esposizione ad agenti pericolosi (polveri, elementi chimici/biologici/cancerogeni etc.).

Sono sottoposte all’obbligo di nomina del medico del lavoro anche le società che richiedono attività notturne, in quota e una postura fissa e/o incongrua.

La normativa di riferimento è l’articolo 41 del Decreto Legislativo n.81 del 2008.

Il compito del medico del lavoro è duplice. Da un lato redige il protocollo di sorveglianza sanitaria, che consiste principalmente nella decisione circa le tipologie di visite mediche da somministrare e la loro cadenza. Dall’altro lato, esegue le visite mediche.

Ma in cosa consistono le visite mediche? Per rispondere a questa domanda, è propedeutico distinguere tra le tipologie di visite mediche che il medico del lavoro esegue.

  • Visite mediche di idoneità. Lo scopo di queste visite è verificare il possesso dei requisiti psico-fisici del lavoratore rispetto alle mansioni che deve svolgere. Tale visita viene somministrata in occasione dell’assunzione ma anche a ogni cambio sensibile e significativo di mansione. Viene somministrata anche a seguito di un periodo di malattia più o meno lungo (di norma superiore ai 60 giorni).
  • Visite mediche periodiche. Sono le visite che, a prescindere dalle condizioni dei lavoratori e dai cambiamenti di mansione, il medico somministra nell’ambito della normale sorveglianza sanitaria.
  • Visite mediche a discrezione. Il medico del lavoro può decidere in autonomia di somministrare visite mediche quando ne intravede la necessità o su richiesta del lavoratore.

Che cosa prevede la visita aziendale del medico del lavoro

Non esiste un protocollo unico circa le visite del medico del lavoro, o visite mediche aziendali che dir si voglia. In realtà, esse dipendono dalle mansioni che i lavoratori svolgono e, in generale, dalle attività richieste in azienda.

Per esempio, la visita medica per un addetto alla vigilanza è sempre diversa dalla visita medica per un addetto alla logistica. Nel primo caso, infatti, la mansione richiede soprattutto buone prestazioni uditive-visive. Nel secondo caso, la mansione richiede anche l’assenza di patologie a carico delle articolazioni.

Le analisi più frequenti, però, sono:

  • Esami radiologici,
  • Elettrocardiogramma,
  • Esame audiometrico,
  • Esame oculistico,
  • Analisi del sangue e delle urine.

Ogni quanto tempo il medico del lavoro esegue le visite

La normativa a tal proposito è chiara. Tuttavia, non è stringente, e infatti lascia un sufficiente margine di discrezione al medico del lavoro.

Di base, le visite di idoneità, essendo una tantum, vanno somministrate ogni volte che ve n’è necessità (nuova assunzione, cambio mansione, ritorno da un periodo di malattia).

Le visite periodiche, invece, se si escludono alcune eccezioni, vanno somministrate una volta all’anno. Il medico del lavoro può però derogare a questa regola, se ritiene necessario – per esempio – una cadenza più ravvicinata, che preveda visite mediche ogni sei mesi, ogni nove mesi etc.

L’impegno del dott. Bastianello

Il dott. Augusto Bastianello è un medico del lavoro da trent’anni. Esercita nella Provincia di Milano e nella Provincia di Pordenone, occupandosi di imprese, aziende, società. Vanta una lunga esperienza sia come medico del lavoro di piccole imprese, sia come medico del lavoro di grandi realtà come RCS Media Group e Pelikan.

La sua missione è tutelare i lavoratori da un lato, permettere ai datori di lavoro di agire nel rispetto della normativa (ed evitare così sanzioni molto gravose) dall’altro.

Il dott. Augusto Bastianello non si occupa di consulenze a privati.

La sua attività comprendono solo ed esclusivamente il servizio alle imprese, alle aziende e alle società che hanno necessità di nominare un medico del lavoro

 

Quando l’azienda è tenuta ad avere sorveglianza sanitaria?

Al medico competente spetta la sorveglianza sanitaria, cioè la valutazione periodica medica dei lavoratori esposti a determinati rischi, con l’obiettivo di proteggere la salute e prevenire le malattie correlate al lavoro.

La sorveglianza sanitaria si rende necessaria in presenza dei seguenti fattori di rischio:

  • uso di videoterminale
  • movimentazione manuale di carichi
  • rumore
  • uso di sostanze chimiche o cancerogene
  • vibrazioni
  • campi elettromagnetici
  • radiazioni
  • microclima
  • amianto
  • rischio biologico
  • lavoro notturno
  • silicosi ed asbestosi
  • movimenti ripetuti degli arti superiori
  • uso del carrello elevatore
  • uso dell’auto aziendale

Il medico competente effettua le visite mediche ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione.

Le visite mediche consistono in:

  • Visita Preventiva
  • Visita periodica
  • Visita Straordinaria
  • Visita alla cessazione del rapporto di lavoro
  • Visita al rientro al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia per almeno 60 giorni.

Le visite mediche nel dettaglio..

  • Visita Preventiva
    Ha lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore gli consentono di essere esposto ai rischi presenti nella sua mansione e sul suo luogo di lavoro. La visita preventiva deve essere effettuata prima che il lavoratore inizi a lavorare e può essere fatta in fase preassuntiva, prima che si siano concluse le pratiche burocratiche dell’assunzione.
  • Visita periodica
    La visita periodica è svolta al fine di controllare che l’esposizione a determinati rischi non abbia prodotto dei danni ovvero abbia provocato l’insorgenza di malattia;
    confermare l’idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione.
  • Visita Straordinaria
    La visita straordinaria è richiesta dal lavoratore stesso quando ritiene di avere dei disturbi provocati dal lavoro.

Il giudizio di idoneità

Come si può facilmente intuire, il giudizio di idoneità, riguarda l’idoneità di un lavoratore a sopportare lo specifico rischio lavorativo, laddove per rischio lavorativo si intende non solo i rischi propri della mansione, ma anche il modo con cui viene svolto il lavoro in quel determinato ambiente.

È necessario verificare la compatibilità tra le condizioni psico-fisiche di un soggetto ed un particolare lavoro comportante esposizione.

Il giudizio di idoneità deve essere consegnato in forma scritta al lavoratore, il quale se non lo condivide può fare ricorso al servizio pubblico di medicina del lavoro della ASL competente entro 30 giorni.

Il datore di lavoro dovrà attenersi a quanto deciso dalla commissione ASL.

 

Tipi di giudizio di idoneità

I tipi di giudizio di idoneità possono essere:

  • Idoneo alla mansione specifica
  • Idoneo con prescrizione o limitazioni
    Idoneo con prescrizioni o limitazioni (il lavoratore può svolgere la sua mansione ma con particolari accorgimenti, come evitare alcune manovre o alcune fasi dell’attività lavorativa o riducendo il ritmo di lavoro o adottare mezzi di protezione individuali).
  • Temporaneamente non idoneo alla mansione specifica
    Questo giudizio indica che le condizioni di salute che non consentono di adibire il lavoratore alla sua mansione sono sollo temporanee cioè è previsto un miglioramento nel tempo.
  • Non idoneo
    Il medico competente ritiene che le condizioni cliniche del lavoratore non gli consentono di svolgere la mansione per la quale è stato assunto. In questo caso il datore di lavoro deve adibire il dipendente ad altra mansione: se non ci sono mansioni alternative, la non idoneità può essere causa di licenziamento.

Sorveglianza sanitaria e visite mediche

Sorveglianza sanitaria in medicina del lavoro: perchè ridurre la sorveglianza sanitaria ad una serie di visite mediche è sbagliato.

Quando si parla di sorveglianza sanitaria in medicina del lavoro, si intendono tutti quegli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e della sicurezza dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria viene messa in atto dal medico competente, tramite la valutazione dell’ambiente di lavoro, delle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa e dei fattori di rischio professionali. Il risultato di questa analisi è un giudizio di idoneità specifica alla mansione.

 

Oggi, la sorveglianza sanitaria è regolata dal D. Lgs. 81/2008 ed è possibile definirla come l’insieme delle visite mediche, degli accertamenti strumentali, delle informazioni sanitarie e dei provvedimenti adottati dal medico competente, per garantire la prevenzione dell’insorgere di malattie professionali e salvaguardare la salute dei lavoratori.

 

Evoluzione della normativa sulla sicurezza sul lavoro

La prima normativa ad occuparsi delle norme generali per l’igiene del lavoro risale agli anni Cinquanta: Decreto Presidente Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (DPR 303/56).

Era rivolto a tutte le attività con lavoratori subordinati, di imprese industriali, commerciali o agricole a gestione esclusivamente familiare e i lavori a bordo di navi mercantili e aeromobili, nonché le attività svolte in miniere, cave e torbiere.

Il DPR 303/56 prevedeva che tutti i lavoratori esposti all’azione di sostanze tossiche e infettanti o i lavoratori ritenuti a rischio da parte dell’Ispettorato del lavoro, venissero sottoposti a visite mediche effettuate da un medico competente (Art. 33).

Si trattava, ai tempi, di semplici visite mediche, non essendo ancora in uso gli esami strumentali e biologici che oggi sono comuni nella pratica medica della medicina del lavoro.

 

Una vera e propria sorveglianza sanitaria è stata attivata con il Decreto Legislativo n. 626 del 1994 (Dlgs 626/94). Questo decreto segna il passaggio da una logica prevalentemente risarcitoria ad un’azione preventiva. L’obiettivo, infatti, diventa quello di identificare ed eliminare i rischi per tutti i lavoratori, sia del settore pubblico che privato, di incorrere in malattie professionali o infortuni.

La figura del medico competente assume quindi un ruolo più ampio: non si limita ad effettuare le visite mediche dei lavoratori, ma effettua la sorveglianza sanitaria preventiva e periodica, redige le cartelle sanitarie di ciascun lavoratore, collabora con il datore di lavoro all’identificazione dei rischi e all’ideazione di un programma di prevenzione e protezione, valuta gli ambienti di lavoro ed esprime giudizi di idoneità alla mansione dei lavoratori.

 

Oggi, alla luce del ex. 626 del 1994 e il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (Dlgs 81/08), intendiamo per sorveglianza sanitaria tutti gli accertamenteti sanitari differenti per ciascuna mansione per poter arrivare a definire l’idoeinità al lavoro.

 

Tutte questi accertamenti sanitari, comprendono esami strumentali, clinici, visita medica, eventuali indagini diagnostiche specifiche e verifiche approfondite in caso di sospetta dipendenza da alcol o da sostanze stupefacenti. Per ciascun dipendente viene redatta una cartella sanitaria privata, contenente tutti i risultati delle visite effettuate. Il medico competente provvede a emettere giudizi di idoneità alla mansione specifica e a comunicarli al datore di lavoro e al lavoratore stesso.

Definire la sorveglianza sanitaria come una visita medica è, dunque, obsoleto e non permette di esprimere al meglio il giudizio di idoneità.

 

Sorveglianza sanitaria: valutare i fattori di rischio

Il medico competente è tenuto a valutare i fattori di rischio inerenti la specifica mansione di ciascun lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. È chiaro che ogni mansione presenta diversi fattori di rischio, che dipendono da numerose variabili.

 

Ecco i principali fattori di rischio:

–          Videoterminale

–          Rischio chimico

–          Agenti cancerogeni / mutageni

–          Rumore

–          Vibrazioni

–          Movimentazione manuale dei carichi

–          Rischio biologico

–          Lavoro notturno

–          Radiazioni ionizzanti

–          Radiazioni ottiche artificiali

–          Campi elettromagnetici

–          Sovraccarico bio-meccanico dell’arto superiore

–          Lavoro in altezza

–          Microclima

–          Polveri

–          Postura eretta fissa, postura seduta fissa, postura incongrua

–          Rumore

–          Stress da lavoro correlato

 

Al datore di lavoro spetta il ruolo di attivare la sorveglianza sanitaria, ricordandosi che la violazione degli obblighi in materia di vigilanza sanitaria è punita, con entità diversa a seconda dei singoli obblighi, con la sanzione alternativa dell’ammenda o dell’arresto.

 

Medicina del lavoro: quanto costa e chi deve occuparsene

 

Introduzione
Cos’è la medicina del lavoro
Medicina del lavoro: a chi serve e per chi è obbligatoria
Come nominare un Medico del Lavoro
Sorveglianza sanitaria obbligatoria: compiti del medico competente
Prezzi della medicina del lavoro: quanto costa un medico competente?

Introduzione

La medicina del lavoro si inserisce come strumento di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro ed è un tema tanto importante quanto delicato.

Con questo articolo si cerca di riassumere le informazioni più importanti e ricercate dai datori di lavoro per offrire uno strumento informativo chiaro ed esaustivo.

Dopo le novità introdotte dal Jobs Act che, tra le altre cose, ha aumentano le sanzioni ai datori di lavoro per mancate visite mediche e omessa formazione dei propri dipendenti, la sorveglianza sanitaria obbligatoria è un fattore a cui è necessario dare un’assoluta rilevanza.

Per quanto la medicina del lavoro si occupi principalmente della salute e sicurezza dei dipendenti, i suoi referenti sono però i datori di lavoro e le aziende al cui interno si svolgono lavori soggetti a rischi, indipendentemente dal numero di dipendenti impiegati.

Obiettivo della medicina del lavoro è quello di eliminare tutti i possibili fattori di rischio per il benessere del lavoratore e far sì che in ogni contesto lavorativo esso possa svolgere la propria attività in piena serenità.

È il datore del lavoro quindi, e non il dipendente, a essere obbligato per legge ad adempiere a tutte le norme in ambito di salute e sicurezza e a doversi quindi interfacciare con un Medico del Lavoro specializzato, competente e professionista.

Cos’è la Medicina del Lavoro (storia della medicina del lavoro)

Salta questo paragrafo e vai a Medicina del lavoro: a chi serve e per chi è obbligatoria

La legislazione italiana sull’igiene e sicurezza sul lavoro risale al 1886 con le norme sulla tutela dei fanciulli impiegati in opifici e miniere.

Tali norme contengono già le caratteristiche che contraddistinguono l’approccio italiano alla materia: il principio della massima sicurezza possibile, il carattere penale delle violazioni, l’istituzione di un corpo di polizia con poteri di accesso nei luoghi di lavoro.

Con gli anni ’50 viene introdotto un corpo consistente di norme per la sicurezza e l’igiene del lavoro. La figura del medico è stata introdotta la prima volta già a partire dal “Regolamento Generale dell’Igiene del Lavoro” del 1927, ma trova risalto del DPR 303/56 che stabiliva che “nelle lavorazioni industriali che espongono all’azione di sostanze tossiche o infettanti e che risultano comunque nocive, i lavoratori devono essere visitati da un medico competente, prima della loro ammissione al lavoro per constatare i requisiti di idoneità al lavoro e successivamente per controllare il loro stato di salute”.
Dopo circa un decennio, nel 1965, il DPR 1124 idica l’obbligo della sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti a silice ed amianto da effettuarsi dal medico di fabbrica.

Alla luce della Direttiva 89/391, la Commissione di inchiesta del Senato istituita dopo un grave incidente avvenuto in una fabbrica, formulò alcune proposte nelle quali venivano suggeriti:

  1. L’obbligo del datore di lavoro di individuare preventivamente i rischi connessi al sistema produttivo ed indicare i mezzi per abbatterli;
  2. I requisiti professionali, i compiti e le responsabilità del medico di fabbrica;
  3. La regolazione dei servizi di sicurezza e sanitari aziendali;
  4. Una nuova normativa dei diritti dei lavoratori, il diritto di informazione e formazione, il diritto al rifiuto delle attività a rischio, l’istituzione del delegato alla sicurezza, la riunione periodica di igiene e sicurezza, che verranno recepiti dalle leggi successive.

Il barometro delle prevenzioni si sposta all’interno dell’azienda.
La sicurezza non è più un obbligo da rispettare per evitare le sanzioni penali in caso di controlli, ma un importante elemento di qualità dell’impresa.

Con l’introduzione del Testo Unico della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro (DLgs 81/08) si hanno reali cambiamenti in positivo.

Con l’introduzione del concetto di valutazione del rischio, le norme di sicurezza si fondano non più sulla presunzione del rischio ma sulla verifica della sua effettiva nocività e pericolosità.

L’impianto normativo si fonda sull’obbligo generale del datore di lavoro di programmare e gestire la produzione in modo rispondente alle esigenze di sicurezza.

Le figure cardine del sistema prevenzionistico sono:

  1. Il datore di lavoro;
  2. Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
  3. Il medico competente;
  4. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La valutazione del rischio rappresenta il presupposto necessario a definire le misure di prevenzione ed il loro piano di attuazione.

L’eliminazione o la riduzione al minimo del rischio rappresenta il fine a cui deve essere diretta la valutazione ed il circuito permanente deve comprendere:

  • Progettazione di nuovi posti di lavoro e loro adeguamento alle n orme dell’Europa;
  • Controllo sanitario dei lavoratori;
  • Informazione e formazione dei lavoratori;
  • Procedure di emergenza (antincendio, evacuazione, primo soccorso);
  • Consultazione e partecipazione dei lavoratori.

Per quanto riguarda il ruolo ed i compiti del medico competente, questi sono descritti nel DLgs 81/08 art. 25.

Negli aspetti generali, potremmo dire che la sorveglianza sanitaria in azienda ha un duplice scopo:

  1. Prevenzione delle malattie legate al lavoro;
  2. Promozione della salute secondo tematiche legate agli stili di vita perché non vi può essere sicurezza e prevenzione sul lavoro se non all’interno di una sicurezza globale e della prevenzione di tutti i fattori di rischio, lavorativi ed extralavorativi.

Medicina del lavoro: a chi serve e per chi è obbligatoria

Un professionista o un titolare di un’azienda non deve obbligatoriamente nominare un medico competente.

Il Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i stabilisce infatti che nominare il Medico competente rientra tra gli obblighi del Datore di lavoro solo quando i propri dipendenti svolgono delle attività lavorative sottoposte a rischi.

Vediamo come valutare questi rischi.

Come al solito le leggi italiane sono spesso interpretabili e mai chiare al cento per cento.
Qui di seguito lasciamo un elenco il più completo possibile dei possibili fattori di rischio, in ogni caso in caso di incertezza non è bene rischiare di incorrere in sanzioni che potrebbero rivelarsi anche pesanti.

La scelta migliore è rivolgersi subito a un Medico Competente e valutare con lui la propria situazione.

È possibile richiedere un primo contatto senza impegno con il Dott. Bastianello con il pulsante qui sotto.

 

Veniamo ora ai fattori di rischio stabiliti dalla legge:

• Movimentazione manuale di carichi
• Movimenti ripetuti degli arti superiori
• Mansioni di ufficio con attività a videoterminale per almeno 20 ore a settimana
• Esposizione ad agenti fisici quali: rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche
• Rischio cancerogeno per esposizione e manipolazione di sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti quali amianto, polveri di legno duro, sostanze chimiche, ecc.
• Esposizione al piombo
• Esposizione ad agenti biologici
• Lavori notturni
• Lavori in quota
• Sostanze d’abuso
• Stress correlato al lavoro
• Microclima
• Polveri
• Radiazioni
• Vibrazioni
• Postura eretta fissa
• Postura seduta fissa
• Posture incongrue

Se il lavoro all’interno di una azienda rientra in uno dei casi appena elencati, subentra l’obbligo di legge a nominare un Medico competente.

L’esperto lavorerà al fianco dell’imprenditore per valutare e prescrivere al lavoratore un insieme di indagini ed esami clinici per accertare il suo stato di salute.

Ma come procedere per avere tutte le carte in regola?

Come nominare un Medico del Lavoro

Come per ogni attività, anche in questo caso non si parte alla cieca.

Un Medico del lavoro è un professionista e come tale prima di iniziare qualsiasi tipo di collaborazione, presenta una precisa previsione dei costi.

Il Dott. Bastianello offre per esempio una prima consulenza gratuita dalla quale trarrà tutte le informazioni necessarie per stilare un preventivo esatto delle attività da svolgere per adeguare anche la tua azienda alle norme di legge.

Per maggiori informazioni sui servizi di medicina del lavoro erogati dal dottor Bastianello vedi:

Le informazioni necessarie per poter valutare le attività sono fondamentalmente tre:

  1. Il numero di dipendenti;
  2. Le tipologie delle mansioni dei dipendenti e le attività lavorative in esse incluse;
  3. Il Documento di Valutazione dei Rischi – in mancanza del quale contatta il dottor Bastianello per conoscere i suoi partner accreditati;

Come probabilmente già saprai, visto che è obbligatorio per tutte le aziende con almeno un dipendente, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il prospetto che racchiude rischi e misure di prevenzione per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.

Nel caso la tua sia un’azienda sul nascere e non hai ancora un consulente per la sicurezza che ti possa stipulare questo fondamentale documento, scrivi pure al Dott. Bastianello: lui ti potrà suggerire senza impegno professionisti competenti che da anni collaborano con lui e con i suoi clienti.

 

Una volta ricevute queste informazioni, sarà possibile stilare un preventivo che comprenderà due diverse voci di spesa:

  1. Le competenze di legge (costi fissi)
  2. Le competenze variabili correlate al numero di dipendenti e ai fattori di rischio.

Le competenze di legge:

  • Nomina del medico
  • Piano sanitario degli accertamenti preventivi e periodici (ovvero fatti in assunzione e in periodicità di quelli che lavorano)
  • Sopralluogo annuale all’ambiente di lavoro (art. 25 del decreto 81)
  • Attività di consulenza che comprende: collaborazione alla stesura del VDR, riunione periodica annuale (al di sopra dei 15 dipendenti), altre eventuali attività come per esempio gli incontri con l’organo di vigilanza.

Voci legate ai fattori di rischio:

  • Visite mediche (variano a seconda della tipologia della mansione)
  • Accertamenti strumentali
  • Accertamenti ematochimici

A questo punto starà a te accettare o meno il preventivo e procedere con la regolarizzazione della tua posizione verso la legge.

Sorveglianza sanitaria obbligatoria: compiti del medico competente

A preventivo confermato il Medico Competente elabora il protocollo o piano sanitario indicando gli esami clinici e/o strumentali più idonei cui sottoporre il lavoratore.

Esistono delle linee guida proposte dalla legislazione per la prescrizione del protocollo sanitario. A seconda dei casi il medico è libero di apportare a queste ultime delle modifiche integrando ulteriori esami clinici, biologici e diagnostici e variando la periodicità delle visite e degli accertamenti.

Un secondo passo sarà il sopralluogo degli ambienti di lavoro per valutare eventuali zone/procedure a rischio e per definire bene i compiti che il lavoratore può svolgere o meno.

Il sopralluogo negli ambienti di lavoro è uno dei 3 pilastri fondamentali su cui si basa l’operato del medico competente, assieme allo studio del documento di valutazione dei rischi ed all’esecuzione della sorveglianza sanitaria.

Nel sopralluogo è opportuno che si ripercorra lo sviluppo logico del ciclo produttivo (dalla materia prima al prodotto finito, dall’inizio di una procedura al suo termine) e si ponga attenzione per ogni reparto/mansione:
a) Caratteristiche dei locali;
b) Sistemi di ricambio d’aria o condizionamento;
c) Principi di funzionamento di macchine utilizzate;
d) Tipo di sostanze eventualmente impiegate;
e) Dispositivi di protezione in uso;
f) Presidi di primo soccorso in uso;
g) Adeguatezza delle postazioni di lavoro.

Questa visita verrà ripetuta periodicamente, solitamente una volta l’anno, in accordo con il datore di lavoro.

Infine verrà redatta una cartella sanitaria e di rischio per ciascun dipendente esposto a sorveglianza sanitaria e verranno programmate ed effettuate le relative visite mediche.

Il documento sarà custodito con la garanzia del segreto professionale, consegnato al datore di lavoro e deposto presso un luogo di controllo che verrà deciso con il datore di lavoro al momento della stipulazione della collaborazione stessa.

Se le visite mediche andranno a buon fine verrà dichiarata formalmente l’idoneità del lavoratore con la realizzazione di un Certificato di idoneità contenente, oltre ai dati relativi al lavoratore e all’azienda, un giudizio medico di idoneità dettagliato.

Nel giudizio di idoneità devono essere riportati i rischi a cui il lavoratore è esposto e per i quali viene attivata la sorveglianza sanitaria.

Il giudizio di idoneità può essere espresso solo con 5 diciture:

  • Idoneità all’attività lavorativa;
  • Idoneità con limitazioni;
  • Idoneità con prescrizioni;
  • Inidoneità temporanea alla mansione specifica;
  • Inidoneità permanente alla mansione specifica;

Nessuna altra dicitura è consentita, quindi nel caso in cui il lavoratore debba eseguire esami integrativi, si rilascerà il giudizio solo al termine di questi ultimi.

Verrà quindi indicata al dipendente e al datore di lavoro e registrata con timbro e firma del medico competente, la data per il prossimo controllo.

(Leggi anche Compiti del medico competente)

Prezzi della medicina del lavoro: quanto costa un medico competente?

Come abbiamo detto le stime per un intervento di sorveglianza sanitario obbligatorio in azienda variano da caso a caso a seconda di alcune variabili quali per esempio il numero dei dipendenti o le mansioni da essi svolte.

Non è quindi possibile sapere con certezza l’ammontare totale dell’investimento economico senza rivolgersi a un medico competente per una prima consulenza.

Ci sono però dei costi di spesa fissi e obbligatori per legge che possono essere resi pubblici senza rischio di errore.

Si consideri quindi che per un’azienda di 10 dipendenti il costo della medicina del lavoro, si aggira tra i 500 e i 600 euro comprendente di:

• Nomina del medico competente
• Piano sanitario degli accertamenti sanitari preventivi e periodici
• Visita ambienti di lavoro annuale

• Visita medica preventiva o periodica ai dipendenti
• Prova di funzionalità respiratoria
• Esame audiometrico al dipendente
• Esame degli occhi e della vista al dipendente
• Esame clinico-funzionale del rachide
• AUDIT C
• Ecg

Medico competente obbligatorio: quando la nomina è necessaria

Medico competente obbligatorio: in quali casi l’azienda deve rivolgersi ad un medico del lavoro

Medico competente obbligatorio: quando, come e perché. La nomina del medico competente all’interno di un contesto aziendale è regolata dal Decreto Legislativo 81/08: in sostanza, viene stabilito che il medico competente è obbligatorio in tutte le situazioni in cui i lavoratori operano in condizioni che includono rischi di tipo chimico, a rumori, vibrazioni, a movimentazione manuale carichi, all’esposizione di amianto, piombo e altri agenti pericolosi, eccetera.

Il Decreto Legislativo include tra le situazioni di rischio anche l’utilizzo del videoterminale: è richiesto un medico competente obbligatorio anche quando i lavoratori si trovino a utilizzare la postazione videoterminale per più di venti ore alla settimana o in orari notturni.

 

Medico competente obbligatorio: il ruolo nell’azienda

All’interno di determinate tipologie di azienda il medico competente è obbligatorio in quanto è referente principale della sicurezza: suo è il compito, in collaborazione con il Datore di lavoro e/o con gli altri delegati alla sicurezza con l’obiettivo di rilevare tutti i fattori di rischio e attivare tutte le misure necessarie alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto delle normative vigenti.

 

Sempre in accordo delle Leggi, il medico competente, obbligatorio o meno, deve comunque essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Art. 38 del D.Lgs 81/08. Il Datore di lavoro è inoltre tenuto a mettere a disposizione del medico del lavoro tutte le informazioni relative alla natura dei rischi sul luogo di lavoro, la programmazione e la messa in atto di misure preventive e protettive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati raccolti relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, e i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza prima dell’arrivo del medico competente. In conclusione, per il medico competente è obbligatorio mettersi al corrente con le caratteristiche del posto di lavoro e le attività svolte dall’azienda,

 

Medico competente obbligatorio: strumenti per la sicurezza

Una volta completata la procedura di nomina da parte del Datore di lavoro, per il medico competente è obbligatorio iniziare e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei lavoratori dell’azienda che rientrano nel programma di sorveglianza sanitaria. La cartella sanitaria deve riportare i risultati di tutte le varie visite mediche a cui il lavoratore è sottoposto: visite preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio della mansione e alla conclusione del rapporto di lavoro.

 

Sulla base degli esiti ottenuti, il medico competente può formulare un giudizio sull’idoneità del lavoratore, che può essere idoneo, parzialmente idoneo o inidoneo.

È obbligatorio, per il medico competente, fornire al lavoratore tutte le informazioni circa i risultati di tali visite: l’idoneità del lavoratore viene comunicata durante riunioni periodiche e in forma anonima.

(Fonte: http://www.ilmedicocompetente.com/nomina.html )

Compiti del medico competente

Compiti del medico competente: ruoli e obblighi nell’azienda
I compiti del medico competente: linee guida

 

compiti del medico del lavoro

compiti del medico del lavoro

Quali sono i compiti del medico competente?

Qual è il suo ruolo all’interno dell’ambiente di lavoro?

Come si deve rapportare con i dirigenti e il personale dell’azienda?

In questo articolo cerchiamo di dare una risposta a queste domande e fornire delle importanti indicazioni su come si declina oggi il lavoro del medico competente.

 

Quello della sicurezza sul posto di lavoro è un argomento che, in anni recenti, ha ricevuto molta attenzione: da ciò sono nate diverse figure con diverse responsabilità all’interno dell’azienda. L’obiettivo finale rimane uno solo: il mantenimento della sicurezza sul luogo di lavoro e la prevenzione dei rischi. Tra le figure più importanti c’è quella del medico competente, i cui compiti sono determinati in primis dalla normativa vigente.

 

I compiti del medico competente: cosa prevede la normativa vigente

Solo in tempi recenti si è iniziato a parlare di medico competente: prima esisteva il “medico di Fabbrica”, mentre poco tempo fa si parlava di “medico del lavoro” (espressione ancora molto diffusa). La differenza ben più importante riguarda i compiti del medico competente: se prima il suo ruolo era limitato alla valutazione sanitaria del lavoratore, oggi è una delle figure chiavi dell’intero sistema di sicurezza aziendale.

Il ruolo e le responsabilità del medico competente all’interno dell’azienda sono regolamentato dal decreto legislativo 81/2008. Tale decreto impone anzitutto che il medico competente non possa essere dipendente di strutture pubbliche: deve trattarsi di un professionista specializzato, cono conoscenza teoriche e tecniche peculiari. Il decreto fornisce inoltre indicazioni precise circa i contesti aziendali in cui è obbligatorio nominare un medico competente.

 

I compiti del medico competente: responsabilità e mansioni

Di seguito proponiamo un breve compendio ai compiti del medico competente.

  • Valutazione dei rischi. In collaborazione con il datore di lavoro, il medico competente deve redigere uno studio dettagliato dei rischi per la salute dei lavoratori. Il documento di valutazione dei rischi è fondamentale: su di esso si basano infatti tutte le misure di prevenzione e la formazione per la sicurezza ai lavoratori.
  • Cartella sanitaria del lavoratore. Tra i compiti del medico competente c’è la redazione e l’aggiornamento della cartella sanitaria e di rischio di ogni singolo lavoratore presente nell’azienda. Tale cartelle è coperta da segreto professionale e viene custodita in un luogo concordato con il medico competente.
  • Formazione alla sicurezza. Il medico competente deve fornire ai lavoratori informazioni sulle ragioni della sorveglianza sanitaria, sull’eventuale necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari. Deve inoltre coordinarsi con i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
  • Sopralluoghi sul posto di lavoro. Nei compiti del medico competente rientrano le visite degli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno (o con frequenza maggiore, a seconda di quanto stabilità dal documento di valutazione dei rischi).
  • Sorveglianza sanitaria. Il medico competente deve effettuare la sorveglianza sanitaria nel rispetto dei rischi evidenziato dal documento di valutazione e della normativa vigente. La sorveglianza sanitaria include le visite mediche preventive e quelle periodiche, per verificare lo stato del salute del lavoratore e rilevare eventuali ostacoli allo svolgimento delle mansioni assegnate.

Il medico del lavoro e l’attività in quota: indicazioni operative, rischi e certificati di idoneità

Medici del lavoro e la legislazione circa le attività in quota: anche in questo settore, la normativa a cui il medico del lavoro dovrebbe fare affidamento è ambigua e fumosa.

Pur avendo subito una drastica riduzione, gli infortuni dovuti all’attività lavorativa in quota restano ai primi posti nella graduatoria di tutti gli infortuni, in particolare nel settore delle Costruzioni. Com’è facile immaginare, in molti dei casi (molti di più rispetto ad altre tipologie di infortunio) gli incidenti sono mortali: circa un quinto del totale degli infortuni è un caso mortale ed un caso su sei riguarda i lavoratori stranieri del settore.

Secondo le statistiche, le vittime degli infortuni in quota sono per la stragrande maggioranza di sesso maschile, di età compresa tra 35 e 49 anni e occupati nel Nord d’Italia.

Quali sono le cause più frequenti degli infortuni ad alta quota? O meglio, quali sono i rischi con cui il medico del lavoro si deve misurare? Una della cause più frequenti è sicuramente la perdita di controllo del mezzo (parziale o totale) e/o dell’attrezzatura di movimentazione, seguita da vicino dalla caduta per scivolamento o inciampo; le cadute dall’alto sono causa del 9% degli infortuni.

 

Cosa si intende, per quanto concerne il medico, con “lavoro in quota”?

Nello specifico, il medico del lavoroMedico del Lavoro alta quota si trova a relazionarsi con lavoratori impegnati in interventi su pali, tralicci, scale, tetti, piattaforme mobili, impalcature. In queste condizioni, il percorso di vigilanza e di prevenzione portato avanti dal medico del lavoro si deve certamente focalizzare sull’utilizzo corretto delle attrezzature di sicurezza, dei D.P.I. specifici, dei dispositivi di trattenuta. Più ancora, il medico del lavoro ha il compito di formare i lavoratori.

 

Un’altra parte importante del medico del lavoro coinvolto nella prevenzioni di infortuni in quota è lo sviluppo, in collaborazione con altri esperti, di misure di prevenzione primaria e secondaria: dalla scelta dei dispositivi di protezione individuali progettati in base alle esigenze del lavoratore alla consulenza generale per migliorare le fasi di organizzazione del lavoro.

I problemi per il medico del lavoro affiorano quando si inizia a parlare di sorveglianza sanitaria: sebbene alcune patologie o disturbi diffusi nei lavoratori possano rendere  particolarmente pericoloso il lavoro in quota, non esiste una legislazione che permetta al medico del lavoro di esprimere un giudizio preventivo sulle condizioni dell’individuo, aprendo la strada a potenziali pericoli.

La proposta di ANMA, ente di riferimento per i medici del lavoro in Italia, e l’identificazione di un percorso clinico-anamnestico che permetta di esprimere un giudizio di idoneità già nel corso delle visite mediche previste dal Decreto Legislativo 81/08, facendo uso di strumenti di base quali anamnesi e la visita medica. Se tali strumenti dovessero risultare nella presenza di patologie, menomazioni o difficoltà di carattere fisico, il medico del lavoro deve poter procedere ad ulteriori analisi, garantendo così di ridurre al minimo il rischio di incidenti per l’individuo stesso e per i suoi colleghi.

 

FONTE: http://www.anma.it/wp-content/uploads/2014/04/interno-mcj-1_2014.pdf (D. Bontadi; T. Cassina; P. Patanè; M. Saettone; P. Torri; E. Valentino; MG. Astolf)