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Visite Mediche Dipendenti

Il medico del lavoro e le visite mediche ai dipendenti: una prospettiva alternativa

Il medico del lavoro ha tra i suoi compiti principali la valutazione del lavoratore tramite le visite mediche aziendali.

visite mediche aziendali

visite mediche aziendali

In questo articolo proponiamo una panoramica dal punto di vista del medico del lavoro in un contesto moderno.

Lo scopo finale delle visite mediche aziendali è fondamentalmente lo stesso del medico del lavoro: tutelare la salute dei dipendenti che sono esposti a rischi specifici nell’ambito del proprio lavoro in azienda. La valutazione viene fatta incrociando i dati di due rilevazioni: le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e le caratteristiche fisiche del lavoratore.

 

Visita del lavoratore da parte del medico

Per il medico del lavoro, la visita aziendale è una visita preventiva che ha come obiettivo valutare se il lavoratore sia fisicamente adatto alla mansione assegnatagli. Con la visita medica ai dipendenti, il medico del lavoro deve quindi valutare eventuali rischi per la salute del soggetto tramite tutti gli esami e accertamenti che il medico del lavoro riterrà necessari. La natura e la quantità di questi esami dipendono certamente dal medico del lavoro ma anche dalla tipologia di mansione e dal contesto lavorativo in cui il lavoratore deve svolgere la propria attività.

Ad esempio, nel caso di lavoratori adibiti a mansioni comportanti particolari rischi per terzi (es. addetti alla guida di muletti o altri mezzi pesanti), il medico del lavoro può includere nella visita medica la ricerca di sostanze stupefacenti. Nel caso di lavoro d’ufficio, solitamente il medico del lavoro si limita a includere uno screening visivo o una valutazione oculistica.

 

Tipologie alternative di visite mediche ai dipendenti

Esistono altre tipologie di visita medica aziendale in cui il medico del lavoro è direttamente coinvolto.

Nelle visite mediche periodiche, il medico del lavoro controlla lo stato di salute del lavoratore e ne monitora l’idoneità alla mansione. Lo stesso medico del lavoro stabilisce la frequenza delle visite sulla base delle indicazioni previste dalla norma o in funzione della valutazione del rischio. Il medico del lavoro può richiedere una visita aziendale anche nel caso che il lavoratore cambi mansione, per verificare l’idoneità dell’individuo alle nuove caratteristiche del lavoro, oppure nel caso di ripresa del lavoro: se il lavoratore manca dal luogo di lavoro per motivi di salute per oltre 60 giorni, il medico del lavoro deve assicurarsi che la persona mantenga le condizioni di salute adeguate.

Capita inoltre che il medico del lavoro debba confrontarsi con una richiesta di visita medica da parte del lavoratore stesso, che potrebbe ritenere che le mansioni assegnategli o le caratteristiche dell’ambiente di lavoro comportino un rischio per la propria salute. Infine, in alcuni casi il medico del lavoro deve eseguire una visita a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.

Risultati della visita medica al dipendente

Ognuna delle visite aziendali sopra elencate ha come conclusione un giudizio da parte del medico del lavoro che può declinarsi nei seguenti modi: idoneità, idoneità parziale (temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni), inidoneità temporanea, inidoneità permanente.

Valutazione stress lavoro correlato

Valutazione stress lavoro correlato: panoramica e aggiornamento su uno dei temi più attuali del settore sanitario.

È possibile per il ​ medico del lavoro ​ valutare lo stress che si subisce sul luogo di lavoro?
Quali rischi per la sicurezza comporta un ambiente lavorativo ad alto livello di stress?
Quali sono le regole e gli step che il ​ medico del lavoro ​ deve seguire?

A questa e altre domande ha cercato di trovare risposta la Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza, che in data 17/10/2010 ha tracciato il percorso metodologico di riferimento per il ​ medico del lavoro.

La Commissione, nello specifico, ha deciso per la creazione di un gruppo di valutazione all’interno del luogo di lavoro in cui confluiscano, oltre al ​ medico del lavoro​ , tutte quelle figure direttamente collegate al mantenimento della sicurezza ed alla prevenzione dei rischi.

Si è stabilito che tale gruppo sia costituito come segue: un responsabile di Prevenzione e Protezione, un ​ medico del lavoro ​ certificato e autorizzato, un rappresentante dei lavoratori ed eventuali professionisti esterni. Responsabile e coordinatore del gruppo sarà il datore di lavoro.

Il ​ medico del lavoro ​ e le altre figure professionali hanno l’obbligo di interagire e lavorare fianco a fianco, mettendo a disposizione le proprie competenze ed esperienza con l’obiettivo di avvicinarsi al tema dello stress sul luogo di lavoro, eviscerando l’argomento in ogni suo sfumatura.

Una volta stabiliti gli altri membri del gruppo, il ​ medico del lavoro ​ procede con questi alla valutazione vera e propria, che deve proseguire in modo minuzioso e sistematico a toccare ogni aspetto dell’attività lavorativa, coordinando le impressioni e le considerazioni di ogni figura coinvolta. Spetta al ​ medico del lavoro ​ il ruolo di “timoniere”: è quindi il ​ medico del lavoro ​ a dover mantenere un saldo collegamento con la realtà dei fatti e le caratteristiche specifiche del settore analizzato, pur senza dimenticare il contesto organizzativo e sociale di riferimento.

Il ​ medico del lavoro ​ dovrà quindi farsi carico del ruolo di facilitatore e dialogatore tra le varie parti.

Inserito in un gruppo il più possibile eterogeneo per esperienze e competenze, il ​ medico del lavoro ​ ha inoltre la possibilità di portare avanti un’analisi di eventi e/o situazioni rivelatori all’interno del meccanismo aziendale, operando sempre con un visione sistemica.

Tuttavia, un ​ medico del lavoro ​ si trova in queste condizioni solo alla presenza di una dirigenza aziendale predisposta al dialogo interno e attenta alle esigenza dello stesso medico. Il lavoro ​ del gruppo (o talvolta dello sfortunato “singolo” incaricato di sobbarcarsi l’intero impegno) può infatti venir vanificato da scarsa attenzione alle indicazioni dello stesso medico del lavoro ​ o da una mancato impegno collettivo dei vari partecipanti: in questi casi, il ​ medico del lavoro ​ si può trovare a dover gestire un documento di Valutazione del Rischio da Stress Lavoro Correlato superficiale, generico ed in generale privo del minimo approfondimento ​ medico. Un lavoro ​ di tale livello, com’è facile immaginare, verrà facilmente rilevato dagli organi di controllo predisposti alla supervisione.

 

Fonte: Stress lavoro correlato e gli attori della Sicurezza.
L’importanza del Gruppo di Lavoro nel Processo di Valutazione del Rischio da Stress Lavoro correlato

di Massimo dott. Servadio

http://www.anma.it/wp-content/uploads/2014/04/interno-mcj-4_2014.pdf

Rumore in ambiente di lavoro e Trauma Acustico

Traumi acustici sul luogo di ​ lavoro: il medico ​ specializzato e la prevenzione di danni all’udito dovuti all’esposizione a rumori molto forti.

Sordità professionale, o come viene descritta dai ​ medici del lavoro​, ipoacusia. I disturbi dell’udito hanno origini antiche: con l’invenzione del cannone, cominciarono a manifestarsi i primi casi.

In breve ci si accorse che l’esposizione prolungata a suoni intensi poteva causare danni a lungo termine. I problemi non fecero che aggravarsi con la rivoluzione industriale, anche alla luce del fatto che per decenni gli operai non furono tutelati dalla figura del ​medico del lavoro​.

Trauma Acustico: gli studi scentifici

I primi studi approfonditi sui traumi acustici in ambito lavorativo, ancora oggi oggetto di studio dai ​ medici del lavoro​, risalgono agli anni Settanta.

Iin particolare, lo studio di Baughn analizzò oltre seimila audiogrammi, tracciando le basi di quella che sarebbe diventata la valutazione del rischio professionale. Lo studio di Johnson e Harris, di pochi anni successivo, ha dimostrato come il 36% della popolazione lavorativa esposta a un rumore di 95 decibel presentasse una perdita uditiva di oltre 25 decibel alle frequenze critiche per la voce parlata (500, 1000, 2000 Hz) dopo almeno due decenni di esposizione.

Trauma Acustico: il compito del medico del lavoro

Il compito del ​ medico del lavoro ​ prevede anzitutto la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro. Il medico ​ deve quindi valutare le condizioni dell’ambiente rilevando le eventuali fonti di rumore e fornendo sistemi di prevenzione sicuri e concreti.

Nel particolare, il ​ medico del lavoro ​ definisce come “rischio” la possibilità di raggiungimento del livello potenziale di danno derivato da elementi nell’ambiente lavorativo.

La valutazione di rischio acustico da parte del ​ medico del lavoro ​ deve necessariamente tenere presente strumenti quali l’audiometria tonale, ossia la misurazione della capacità uditiva mediante toni puri.

L’esame audiometrico eseguito dal ​ medico del lavoro ​ ha come obiettivo la rilevazione della soglia uditiva del paziente: il ​ medico del lavoro ​ riesce così a capire quale sia l’intensità sonora minima che, ad una determinata frequenza di suono, possa suscitare in una sensazione uditiva. Una volta stabilita la soglia di stimolo, il ​ medico del lavoro ​ può procedere ad una valutazione precisa e scientifica dei fattori di rischio.

Traumi acustici: medicina del lavoro e legislazione

Da un punto di vista legislativo, il ​ medico del lavoro ​ deve inoltre saper distinguere tra i concetti di “rischio” e “pericolo”: nel primo caso si parla infatti di una possibilità che l’evento si verifichi, nel secondo caso si parla invece di certezza.

Il ​ medico del lavoro ​ deve inoltre tener conto delle linee guida ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro) secondo cui il rumore in ambito lavorativo non è solo causa di trauma acustico, ma va inquadrato come un agente fisico che può causare un aumento concreto degli altri rischi presenti sul luogo di lavoro, ad esempio rendendo più difficile sentire gli eventuali segnali d’allarme.
Ovviamente, l’attività di prevenzione eseguito dal ​ medico del lavoro ​ protegge il soggetto anche dagli effetti nella vita quotidiana.

Compito del ​ medico del lavoro ​ è quindi prevenire i traumi acustici e le cause di ipoacusia, rilevando i rischi all’interno dell’ambiente lavorativo, facendo uso degli strumenti e dei criteri di valutazione ben definiti.

 

Fonte: Ipoacusia professionale: il contributo dello specialista otorinolaringoiatra.
Spunti teorici e operativi

di Vittorio dott. Emiliani

http://www.anma.it/wp-content/uploads/2013/02/Interno-4-2013.pdf

Incidente stradale: infortunio nel tragitto casa lavoro

Incidente stradale sul lavoro: scioccante, il decreto legislativo 81/08 non riconosce come luogo di lavoro i mezzi di trasporto ai fini dell’applicazione delle disposizioni di sicurezza

Se è chiaro a tutti cosa sia un incidente stradale, non è ancora ben definito che cosa sia una incidente stradale sul lavoro. L’Europa ha definito nella Convenzione di Vienna del 1968 che incidente stradale è detto l’accadimento che si verifica tra veicoli (o animali) e che procura danni a persone. Questo può avvenire in qualsiasi strada o suolo pubblico aperto alla circolazione.

Se invece volessimo definire un incidente stradale sul lavoro troveremmo che ogni paese d’Europa si arrangia un po’ per conto suo. Ad esempio in Spagna sono considerati incidenti stradali sul lavoro anche tutti i sinistri avvenuti nel tragitto casa-lavoro. In Gran Bretagna invece il tragitto per recarsi sul posto di lavoro non rientra in questa categorizzazione. In Finlandia, addirittura, l’incidente viene considerato sul lavoro se accade lungo il tragitto più breve dalla propria abitazione al luogo di lavoro.

Incidente stradale in initinere

Gli incidenti stradali sul lavoro e, in particolare, i cosiddetti incidenti “in itinere”, ovvero durante il tragitto casa-lavoro, rappresentano una percentuale importante dei sinistri registrati sulle strade italiane. Durante la giornata le statistiche ci dicono che esistono 3 fasce orarie nelle quali si concentrano la maggior parte degli incidenti e queste fasce corrispondono esattamente agli orari di inizio e fine servizio dei lavoratori. Tra le ore 8 e le ore 9 del mattino si verifica la prima concentrazione di incidenti stradali. La seconda fascia oraria a rischio è quella tra le 12  e le 13, che corrisponde grossomodo all’orario di pranzo dei lavoratori. Infine, la terza fascia, che è anche quella in cui si registra il picco massimo di incidenti, è quella attorno alle 18.

Italia, 590 incidenti al giorno

Ma per capire pienamente la portata del problema è forse necessario considerare alcuni dati. Soltanto pochi anni fa, nel 2009, l’Istat ha rilevato una media giornaliera in Italia di 590 incidenti al giorno. E ogni giorno la media è di 12 morti e 842 feriti. Un bilancio evidentemente spaventoso che, oltre a falciare la vita di moltissime persone, corrisponde anche ad una perdita del PIL del 25%. Di buono c’è da dire che la tendenza è comunque stata positiva negli ultimi quindici anni. Dal 2001 al 2009 il tasso di mortalità sulle nostre strade è diminuito del 40% e quello dei feriti del 17%. Sono cifre senz’altro buone e incoraggianti ma va anche considerato che tutta l’Europa si sta muovendo in questa direzione e ci sono paesi, come la Spagna ad esempio, che sono arrivati ad avere strade molto più sicure delle nostre.

Tra le bizzarrie italiane possiamo annoverare sicuramente la seguente: il decreto legislativo 81/08 non riconosce come luogo di lavoro i mezzi di trasporto ai fini dell’applicazione delle disposizioni di sicurezza. Questa anomalia ha portato negli anni a trascurare l’importanza della medicina del lavoro anche sui mezzi di trasporto e nel lungo periodo gli effetti si fanno sentire. Negli anni 50, infatti, ogni 100 incidenti mortali sul lavoro se ne avevano 150 sulla strada. Nel 2009 ogni 100 incidenti mortali sul lavoro se ne hanno 450 sulla strada. Questo dato è sicuramente dovuto anche alla trasformazione dei veicoli utilizzati ma il rapporto, mutatis mutandis, sembra oggi davvero squilibrato e ci suggerisce che la sicurezza sul posto di lavoro è nel lungo periodo risultata molto più efficace della sicurezza sulle strade.

(Fonte Medico Competente Journal)

 

Idoneità alla guida: rischi, conseguenze e costi degli incidenti stradali

Come si pone il medico del lavoro nei confronti dei rischi legati alla guida? In questo breve estratto cerchiamo di precisare i limiti esatti del lavoro del medico competente da un punto di vista normativo e statistico.

Cosa si intende per “incidente stradale”? Per il medico del lavoro come per gli altri, l’incidente stradale è “il fatto verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione nel quale risultano coinvolti veicoli (o animali) fermi o in movimento e dal quale siano derivate lesioni a persone”: si tratta della definizione esatta riportata dalla Convenzione di Vienna (1968), da cui sono poi derivate le varie normative nazionali successivamente adottate dai vari paesi.

In Italia, il medico del lavoro può distinguere tra due macro-categorie di incidenti: quello che si verifica in servizio, nel corso delle attività lavorative, e “l’incidente stradale in itinere“, ossia lungo il tragitto dall’abitazione al luogo di lavoro.

Nonostante i notevoli passi avanti compiuti in anni recenti in termini di sicurezza, i margini di miglioramento sono ancora ampi. Secondo dati del 2009, ogni giorno in Italia si verificano in media 600 incidenti stradali. La strada costituisce quindi un ambiente di lavoro dove il medico competente deve necessariamente intervenire con una valutazione dei rischi specifici e con un programma di formazione e prevenzione.

Parlando di prevenzione, il primo aspetto del lavoro del medico competente impegnato “su strada” deve essere la valutazione dell’idoneità alla guida del personale impiegato. Alla base dell’attività del medico del lavoro c’è quindi la verifica delle capacità di performance del conducente. In questi casi, il medico del lavoro non può limitarsi alla semplice tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore: quest’ultimo deve infatti essere in grado di rispettare gli standard di sicurezza anche in caso di mansioni complesse. In altre parole, il medico del lavoro è responsabile anche per le persone che il lavoratore addetto alla guida può mettere a rischio con comportamenti non sicuri.

Uno dei parametri che il medico del lavoro deve tenere necessariamente in considerazione è la capacità del conducente di reagire alle situazioni di pericolo, ovvero i suoi riflessi. In questo senso, il medico del lavoro può fare riferimento alla durata media proposta dalla Direzione Generale per la Motorizzazione, che si pone tra 0,9 e 1,4. Volendo fornire una regola sommaria a cui fare riferimento, potremo dire che il medico del lavoro può iniziare a definire come fonte di rischio ogni elemento che incida su questo intervallo: tutto ciò che altera la concentrazione del conducente contribuisce quindi ad aumentare la possibilità del verificarsi di una situazione di pericolo.

(A tal proposito fare riferimento a medicina del lavoro e i rischi dell’alcol)

Rispetto ad altri luoghi di lavoro, il medico competente deve sempre tenere presente che sulla strada la stragrande maggioranza gli incidenti sono dovuti al mancato rispetto delle regole.

Buona parte dell’attività del medico del lavoro impegnato su strada è quindi mantenere viva nei lavoratori la cultura per la sicurezza: ponendo attenzione al proprio stato psicofisico e promuovendo il pieno rispetto dei regolamenti stradali, il medico del lavoro può ridurre notevolmente il rischio di incidenti.

 

FONTE: http://www.anma.it/wp-content/uploads/2012/12/MCJ_4_2011.pdf  (Umberto Candura,)

 

Pronto soccorso aziendale: Il ruolo del medico del lavoro nella formazione

Il ruolo del medico del lavoro nella formazione al pronto soccorso aziendale

Qual è il ruolo del medico del lavoro nella formazione al pronto soccorso aziendale?

Qual è il grado di efficacia di quest’ultima?

Quali competenze apprendono coloro che frequentano i corsi di formazione gestiti dal medico del lavoro?
In questo articolo vengono analizzate le peculiarità della formazione al pronto soccorso aziendale in Italia, in particolare vista con gli occhi di un medico del lavoro esperto.
Come sanno bene i medici del lavoro, anche una preparazione minima può infatti costituire la differenza tra una reazione all’emergenza caotica e confusa ed una reazione composta e ordinata.

Nella fase di formazione al primo soccorso, il medico del lavoro deve attenersi con scrupolo al programma previsto nel DM 388/03.

Tale programma, tuttavia, viene raramente preso in considerazionenella sua interezza.
Il DM 388/03 prevede che il medico del lavoro incaricato della formazione si concentri praticamente in modo esclusivo sulla parte di rianimazione cardiopolmonare.
Una parte di formazione che il medico del lavoro dovrebbe sempre trattare è quella di defibrillazione e sull’uso dei DAE (Defibrillatore Autonomo Esterno): tale pratica è rimasta fino a poco fa una competenza esclusiva di pochi eletti, e solo oggi alcuni medici del lavoro trattano seriamente questo argomento, “aprendolo” anche ai non addetti ai lavori.

Un altro argomento fondamentale che troppo spesso viene trascurato dal medico del lavoro è la formazione al primo soccorso per interventi di disostruzione delle vie respiratorie.

Nonostante se ne parli poco, il rischio di disostruzione è una delle emergenze con cui il medico del lavoro si trova a confrontarsi più spesso, in particolare quel medico del lavoro che lavora in certi settori (es. scuole).

Il primo soccorso mirato alla disostruzione, in particolare all’apprendimento delle manovre di Heimlich, è inserito nel corso tradizionale di 12 ore e solo raramente viene trattato con dovizia di particolari dal medico del lavoro.

Tuttavia, i dati indicano che, in un campione medio di 4800 frequentanti del corso, ben il 2,5% ha dovuto eseguire una manovra di disostruzione, mentre solo due tra loro si sono trovati di fronte ad un arresto cardiaco.

Ne deriva che, per il medico del lavoro, la formazione alla disostruzione delle vie respiratorie costituisce una scelta da considerare.

Anche qualora il medico del lavoro abbia deciso di soffermarsi sulle tecniche di disostruzione, i margini di miglioramento sono ampi. Ad esempio, la manovra in questione è stata provata solo ed esclusivamente su persone in condizioni fisiche “normali”: non sono state analizzate le manovre di disostruzione su donne gravide, su soggetti obesi, su soggetti disabili (es. busto, sedia a rotelle).

In questi casi, il medico del lavoro ha mancato di considerare le caratteristiche dell’utenza, mantenendo un approccio generalista.

In conclusione: il ruolo del medico del lavoro nella formazione al primo soccorso aziendale può e devetenere conto delle necessità specifiche dell’ambiente di riferimento, migliorando e ottimizzando l’intento formativo.

Affinché ciò avvenga sono necessari corsi di aggiornamento teorici e pratici più frequenti per i fruitori finali, come anche corsi di formazione per i medici del lavoro stessi, mirati al miglioramento delle
tecniche di comunicazione.

FONTE: Paolo Losa (http://www.anma.it/wp-content/uploads/2015/06/interno-mcj-1_2015-2.pdf)

Corsi di sicurezza sul lavoro e Medicina del lavoro

Corsi di sicurezza sul lavoro: come il medico competente può utilizzare al meglio la formazione dei lavoratori

I corsi di sicurezza sul lavoro

corsi di sicurezza sul lavoro

corsi di sicurezza sul lavoro

sono uno degli strumenti più efficaci del medico competente.

La formazione dei lavoratori permette infatti di fornire nozioni teoriche e pratiche sui comportamenti da adottare sul luogo di lavoro, al fine da prevenire il verificarsi di incidenti.

Secondo la normativa vigente, il medico competente deve collaborare “con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione all’attività di formazione e informazione”.

Affinché i corsi di sicurezza sul lavoro si rivelino realmente utili, è tuttavia necessario mettere in chiaro i compiti e le responsabilità del medico competente coinvolto.

Se è vero che il Decreto Legislativo 388/03 fornisce delle indicazioni circa la formazione dei lavoratori, è altrettanto vero che, così come altri aspetti della normativa, accusa una certa arretratezza.

 

Corsi di sicurezza sul lavoro: la rianimazione cardiopolmonare

Tra i vari argomenti che potrebbero essere trattati da un corso di sicurezza sul lavoro,  il DM 388/03 pone la maggiore attenzione sulla rianimazione cardiopolmonare (BLS). Spesso, nei contesti aziendali più “generici”, il medico competente concentra la maggior parte delle ore dedicate ai corsi di sicurezza sul lavoro a tecniche di rianimazione come massaggio cardiaco e respirazione artificiale.

Pur trattandosi sicuramente di conoscenze utili, il medico competente dovrebbe valutare la possibilità di estendere la formazione alla sicurezza ad altri argomenti.

Ad esempio, sono sempre di più i medici che scelgono di inserire nei corsi di sicurezza sul lavoro la formazione all’uso del defibrillatore, particolare del Defibrillatore Autonomo Esterno (DAE). Si tratta infatti di una pratica che fino a pochi anni fa era padroneggiata solo da pochi eletti, mentre oggi il DAE è un’attrezzatura obbligatoria in sempre più contesti, sia aziendali che non.

 

Corsi di sicurezza sul lavoro: disostruzione delle vie respiratorie

Tra gli argomenti “minori” che il medico competente può decidere di includere nei corsi di sicurezza sul lavoro c’è la formazione al primo soccorso per interventi di disostruzione delle vie respiratorie. Sebbene non venga quasi mai trattato, il rischio derivante dall’ostruzione delle vie respiratorie è molto frequente, anche più del rischio derivante da arresto cardiaco, in particolare in settori come scuole a ambienti utilizzati dai più piccoli.

Secondo uno studio fatto sui partecipanti ai corsi di sicurezza sul lavoro, le emergenze relative all’ostruzione delle vie respiratorie sarebbero molto più numerose di quelle che richiedono rianimazione cardiopolmonare: su circa 5000 allievi ben il 2,5% ha dovuto eseguire una manovra di disostruzione, mentre solo due tra loro si sono trovati di fronte ad un arresto cardiaco.

In questo senso si rivela quindi utile in particolare la tecnica nota come manovra di Heimlich, che prevede la pressione di determinate zone dell’addome allo scopo di espellere corpi estranei dalle vie respiratorie.

Corsi di sicurezza sul lavoro: conclusioni

Il medico competente impegnato nell’organizzazione di corsi di sicurezza del lavoro deve, oltre a fare riferimento alla normativa vigente, tenere presente le peculiarità dei lavoratori e del contesto aziendale in cui si trova ad operare, adattando la formazione alle necessità concrete dei partecipanti.

Quando l’azienda è tenuta ad avere sorveglianza sanitaria?

Al medico competente spetta la sorveglianza sanitaria, cioè la valutazione periodica medica dei lavoratori esposti a determinati rischi, con l’obiettivo di proteggere la salute e prevenire le malattie correlate al lavoro.

La sorveglianza sanitaria si rende necessaria in presenza dei seguenti fattori di rischio:

  • uso di videoterminale
  • movimentazione manuale di carichi
  • rumore
  • uso di sostanze chimiche o cancerogene
  • vibrazioni
  • campi elettromagnetici
  • radiazioni
  • microclima
  • amianto
  • rischio biologico
  • lavoro notturno
  • silicosi ed asbestosi
  • movimenti ripetuti degli arti superiori
  • uso del carrello elevatore
  • uso dell’auto aziendale

Il medico competente effettua le visite mediche ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione.

Le visite mediche consistono in:

  • Visita Preventiva
  • Visita periodica
  • Visita Straordinaria
  • Visita alla cessazione del rapporto di lavoro
  • Visita al rientro al lavoro dopo un periodo di assenza per malattia per almeno 60 giorni.

Le visite mediche nel dettaglio..

  • Visita Preventiva
    Ha lo scopo di stabilire se le condizioni di salute del lavoratore gli consentono di essere esposto ai rischi presenti nella sua mansione e sul suo luogo di lavoro. La visita preventiva deve essere effettuata prima che il lavoratore inizi a lavorare e può essere fatta in fase preassuntiva, prima che si siano concluse le pratiche burocratiche dell’assunzione.
  • Visita periodica
    La visita periodica è svolta al fine di controllare che l’esposizione a determinati rischi non abbia prodotto dei danni ovvero abbia provocato l’insorgenza di malattia;
    confermare l’idoneità del lavoratore a svolgere la sua mansione.
  • Visita Straordinaria
    La visita straordinaria è richiesta dal lavoratore stesso quando ritiene di avere dei disturbi provocati dal lavoro.

Il giudizio di idoneità

Come si può facilmente intuire, il giudizio di idoneità, riguarda l’idoneità di un lavoratore a sopportare lo specifico rischio lavorativo, laddove per rischio lavorativo si intende non solo i rischi propri della mansione, ma anche il modo con cui viene svolto il lavoro in quel determinato ambiente.

È necessario verificare la compatibilità tra le condizioni psico-fisiche di un soggetto ed un particolare lavoro comportante esposizione.

Il giudizio di idoneità deve essere consegnato in forma scritta al lavoratore, il quale se non lo condivide può fare ricorso al servizio pubblico di medicina del lavoro della ASL competente entro 30 giorni.

Il datore di lavoro dovrà attenersi a quanto deciso dalla commissione ASL.

 

Tipi di giudizio di idoneità

I tipi di giudizio di idoneità possono essere:

  • Idoneo alla mansione specifica
  • Idoneo con prescrizione o limitazioni
    Idoneo con prescrizioni o limitazioni (il lavoratore può svolgere la sua mansione ma con particolari accorgimenti, come evitare alcune manovre o alcune fasi dell’attività lavorativa o riducendo il ritmo di lavoro o adottare mezzi di protezione individuali).
  • Temporaneamente non idoneo alla mansione specifica
    Questo giudizio indica che le condizioni di salute che non consentono di adibire il lavoratore alla sua mansione sono sollo temporanee cioè è previsto un miglioramento nel tempo.
  • Non idoneo
    Il medico competente ritiene che le condizioni cliniche del lavoratore non gli consentono di svolgere la mansione per la quale è stato assunto. In questo caso il datore di lavoro deve adibire il dipendente ad altra mansione: se non ci sono mansioni alternative, la non idoneità può essere causa di licenziamento.

Medico del lavoro e medico competente, cosa fa questa figura?

Attraverso il DLGS 81/08, la legge prevede che le aziende che espongono i propri dipendenti e personale lavorativo a rischio sono tenute ad adottare la sorveglianza sanitaria.

Il DLGS 81/08 ha voluto affidare al medico competente una duplice funzione: da un lato una di natura preventiva e dall’altra una di natura collaborativa che consiste nella partecipazione attiva alla valutazione dei rischi in azienda, avendo il legislatore richiesto al datore di lavoro di indicare il nominativo del medico competente nel documento di valutazione dei rischi.

 

Titoli e requisiti del medico competente

Il medico comptetente è un medico specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva de lavoratori ed è iscritto all’albo nazionale dei medici competenti.

I suoi ruoli sono i seguenti:

 

Valutazione e prevenzione dei rischi

Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi ed alla predisposizione delle misure di prevenzione.

Visita gli ambienti di lavoro, partecipa alla predisposizione dei programmi di controllo e dell’esposizione. Partecipa alla riunione di prevenzione e protezione.

piano operativo della sicurezza

PIANO OPERATIVO DELLA SICUREZZA: modello pronto all’uso

Piano Operativo della Sicurezza: indicazioni e linee guida per il Datore di Lavoro sulla redazione della documentazione richiesta dalla Legge.

Il Piano Operativo della Sicurezza (anche noto come POS) è il documento che il Decreto Legislativo 81/2008 richiede a ogni azienda che stia per entrare in un cantiere edile. Nel Piano Operativo della Sicurezza siano indicate le informazioni relative al cantiere in questione e ai rischi a cui sono sottoposti i lavoratori dell’impresa edile coinvolta: lo scopo è quello di ridurre al minimo i rischi per i lavoratori che operano nel cantiere, fornendo una serie di linee guida comportamentali sulla salute sicurezza e sicurezza del lavoro. È importante ricordare che il Piano Operativo della Sicurezza deve essere presentata da ogni singola impresa coinvolta nei lavori e che la documentazione deve sempre essere presente nel cantiere e consultabile dai responsabili della sicurezza. In sostanza, ci deve essere un Piano Operativo della Sicurezza per ogni azienda presente.

 

Piano Operativo della sicurezza: contenuti

L’obiettivo del Piano Operativo della Sicurezza è fornire indicazioni concrete e certificate circa la gestione delle misure di sicurezza e prevenzione all’interno del contesto lavorativo, con riferimenti alle mansioni svolte, alle attrezzature e ai macchinari impiegati, alle procedure operative e alle consuetudini aziendali.

Ogni rischio rilevato sul posto di lavoro viene analizzato nel Piano Operativo della Sicurezza anche in relazione alle caratteristiche peculiari del cantiere.

Il Piano Operativo della Sicurezza deve includere i seguenti dati.

  • Tutti i dati necessari all’identificazione dell’impresa: identità del datore di lavoro, indirizzi e riferimenti telefonici della sede legale e degli uffici di cantiere.
  • Attività dell’azienda e singole lavorazioni svolte all’interno del cantiere, con riferimenti ai lavoratori autonomi subaffidatari.
  • Nominativi e riferimenti dei medici competenti coinvolti.
  • Nominativi e riferimenti dei responsabili del servizio di prevenzione e protezione.
  • Nominativi e riferimenti degli responsabili di pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e del RSPP (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).
  • Nominativi e riferimenti del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere.
  • Elenco delle mansioni inerenti la sicurezza svolte in cantiere.
  • Descrizione dettagliata dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni dei lavoratori.
  • Elenco di strutture fisse quali ponteggi, ponti su ruote a torre, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere (con relativi certificati, dove richiesti).
  • Elenco di sostanze chimiche potenzialmente pericolose utilizzate nel cantiere con relative schede di sicurezza e metodo di stoccaggio.
  • Valutazione del rumore.
  • Elenco dei DPI (dispositivi di protezione individuale) forniti ai lavoratori occupati in cantiere.

 

Sicurezza: aggiornamenti della normativa

In conclusione, il Piano operativo della sicurezza è uno strumento essenziale per il mantenimento degli standard di sicurezza in cantiere: deve essere redatto a partire dalle caratteristiche peculiari del cantiere e deve non può quindi trasformarsi in un documento generico e indefinito.

Negli utimi due anni il Piano operativo della sicurezza ha subito numerose modifiche, in particolari riguardanti la sua struttura, che è stata notevolmente semplificata attraverso il decreto interministeriale 9 settembre 2014.

(Fonte: https://www.linkedin.com/pulse/cos%C3%A8-il-pos-piano-operativo-di-sicurezza-davide-boni)