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Medico competente obbligatorio: quando la nomina è necessaria

Medico competente obbligatorio: in quali casi l’azienda deve rivolgersi ad un medico del lavoro

Medico competente obbligatorio: quando, come e perché. La nomina del medico competente all’interno di un contesto aziendale è regolata dal Decreto Legislativo 81/08: in sostanza, viene stabilito che il medico competente è obbligatorio in tutte le situazioni in cui i lavoratori operano in condizioni che includono rischi di tipo chimico, a rumori, vibrazioni, a movimentazione manuale carichi, all’esposizione di amianto, piombo e altri agenti pericolosi, eccetera.

Il Decreto Legislativo include tra le situazioni di rischio anche l’utilizzo del videoterminale: è richiesto un medico competente obbligatorio anche quando i lavoratori si trovino a utilizzare la postazione videoterminale per più di venti ore alla settimana o in orari notturni.

 

Medico competente obbligatorio: il ruolo nell’azienda

All’interno di determinate tipologie di azienda il medico competente è obbligatorio in quanto è referente principale della sicurezza: suo è il compito, in collaborazione con il Datore di lavoro e/o con gli altri delegati alla sicurezza con l’obiettivo di rilevare tutti i fattori di rischio e attivare tutte le misure necessarie alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto delle normative vigenti.

 

Sempre in accordo delle Leggi, il medico competente, obbligatorio o meno, deve comunque essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Art. 38 del D.Lgs 81/08. Il Datore di lavoro è inoltre tenuto a mettere a disposizione del medico del lavoro tutte le informazioni relative alla natura dei rischi sul luogo di lavoro, la programmazione e la messa in atto di misure preventive e protettive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati raccolti relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, e i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza prima dell’arrivo del medico competente. In conclusione, per il medico competente è obbligatorio mettersi al corrente con le caratteristiche del posto di lavoro e le attività svolte dall’azienda,

 

Medico competente obbligatorio: strumenti per la sicurezza

Una volta completata la procedura di nomina da parte del Datore di lavoro, per il medico competente è obbligatorio iniziare e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei lavoratori dell’azienda che rientrano nel programma di sorveglianza sanitaria. La cartella sanitaria deve riportare i risultati di tutte le varie visite mediche a cui il lavoratore è sottoposto: visite preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio della mansione e alla conclusione del rapporto di lavoro.

 

Sulla base degli esiti ottenuti, il medico competente può formulare un giudizio sull’idoneità del lavoratore, che può essere idoneo, parzialmente idoneo o inidoneo.

È obbligatorio, per il medico competente, fornire al lavoratore tutte le informazioni circa i risultati di tali visite: l’idoneità del lavoratore viene comunicata durante riunioni periodiche e in forma anonima.

(Fonte: http://www.ilmedicocompetente.com/nomina.html )

Sanzioni per omessa certificazione

Medici del lavoro: sanzioni per omessa certificazione

La sanzione per mancata certificazione

sanzioni per omessa certificazione

sanzioni per omessa certificazione

da parte di un medico del lavoro è stabilita secondo il recente DLgs 151/2015: si parla in particolare della certificazione delle malattie professionali, deontologia e normative.

Fino al 2014, la mancata mancata redazione della certificazione in merito sia all’infortunio sul lavoro che alla malattia professionale non era considerata un obbligo normativo sanzionato ma solo un obbligo deontologico. Il medico del lavoro doveva quindi attenersi all’art. 53 del D.P.R. n.1124/1965, secondo cui la denuncia da trasmettere doveva essere “corredata da certificato medico”.

La normativa riportava inoltre che “il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e dei luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore”. Non vi era quindi alcun obbligo specifico per il medico del lavoro, se non quello deontologico.

La normativa aggiornata sulla mancata certificazione da parte del medico del lavoro

Il sopracitato DLgs 151/2015 interviene completamente su questo aspetto dell’attività del medico del lavoro. In particolare, i comma 8 e 9 del decreto riguardano da vicino la mancata certificazione, scendendo nel dettaglio di compiti, responsabilità ed eventuali sanzionamenti del medico.
Citando il testo: “A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale […] si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell’elenco di cui all’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139….”.

Differenze tra le due certificazioni
È bene ricordare che le due certificazioni (denuncia dell’infortunio e denuncia della malattia) hanno delle differenze importanti. La prima ha fini assicurativi e richiede il consenso informato a procedere da parte del lavoratore; la seconda deve essere fatta anche in caso di mancata certificazione ai fini del riconoscimento, qualora la malattia sia inserita nell’elenco di cui al DM 10 giugno 2014 ma non venga ritenuta collegata alle attività lavorative.

A tutti gli effetti, con l’introduzione della sanzione per omessa certificazione assistiamo ad un obbligo deontologico che è diventato obbligo giuridico sanzionabile.

Conclusioni

Nonostante la cosiddetta semplificazione degli atti amministrativi attraverso l’introduzione dell’informatica, la misura descritta aggiunge un onere al lavoro del medico: un’altra complicazione per l’attività medica alla quale non corrisponde un miglioramento della qualità: in questo caso si avrebbe veramente un miglioramento della sicurezza dei lavoratori ed un maggior grado di tutela dei loro diritti.
(Fonte: http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/sanzioni-ai-medici-per-omessa-certificazione-AR-15363/ )