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L’uso del del defibrillatore

defibrillatoreLe malattie cardiovascolari sono la causa di oltre il 41% dei decessi registrati ogni anno in Italia.

In particolare le morti cardiache improvvise,causate da aritmie maligne,colpiscono ogni anno 65.000 italiani.

Un inizio precoce delle manovre rianimatorie è una condizione necessaria per salvare una vita ad una persona.

Circa il 60% dei 65.000 italiani deceduti per arresto cardiaco avrebbero potuto essere salvati se rianimati precocemente e se fosse stato applicato il defibrillatore, cioè una corrente elettrica attraverso il miocardio.

 

Ogni minuto che passa dall’inizio dell’arresto cardiaco fa scendere al 10% circa le probabilità di successo della scarica elettrica e dopo 10 minuti i danni subiti a livello cerebrale diventano irreversibili.

Articolo del 2014. Aggiornato il 17/01/2021

Medico del lavoro e medico competente, cosa fa questa figura?

Attraverso il DLGS 81/08, la legge prevede che le aziende che espongono i propri dipendenti e personale lavorativo a rischio sono tenute ad adottare la sorveglianza sanitaria.

Il DLGS 81/08 ha voluto affidare al medico competente una duplice funzione: da un lato una di natura preventiva e dall’altra una di natura collaborativa che consiste nella partecipazione attiva alla valutazione dei rischi in azienda, avendo il legislatore richiesto al datore di lavoro di indicare il nominativo del medico competente nel documento di valutazione dei rischi.

 

Titoli e requisiti del medico competente

Il medico comptetente è un medico specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva de lavoratori ed è iscritto all’albo nazionale dei medici competenti.

I suoi ruoli sono i seguenti:

 

Valutazione e prevenzione dei rischi

Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi ed alla predisposizione delle misure di prevenzione.

Visita gli ambienti di lavoro, partecipa alla predisposizione dei programmi di controllo e dell’esposizione. Partecipa alla riunione di prevenzione e protezione.

Prevenzione e medicina del lavoro

Prevenzione e medicina del lavoro e semplificazione: come il ​ medico del lavoro ​ di ieri può diventare il medico del lavoro ​ di domani attraverso l’ottimizzazione delle attività svolte.

 

La strada per l’efficienza passa per la semplificazione, soprattutto per la medicina del lavoro​ : è quanto sostiene l’Associazione Nazionale Medici d’Azienda e Competenti. Certo, parlando di salute e sicurezza sul lavoro, e di tutte le implicazioni correlate, è difficile parlare di semplicità. Non è un caso che lo stesso Segretario Nazionale dell’ANMA abbia precisato che la semplificazione del mestiere del ​ medico del lavoro ​ non deve assolutamente significare “il venir meno al rispetto dei livelli inderogabili di tutela”.

La professione del ​ medico del lavoro ​ deve quindi conoscere una semplificazione della burocrazia, non un abbassamento della qualità del ​ lavoro.

Il medico​ e la burocrazia non sono mai stati buoni amici, difatti sono state molte le misure adottate dagli organi preposti mirate allo snellimento delle procedure.

La questione “​medico del lavoro ​ vs burocrazia” assume forme e connotazioni ben diverse nei vari paesi dell’Unione Europea. Sempre secondo l’ANMA, le differenze hanno origini anzitutto da un diverso rapporto tra lo Stato e la figura del ​ medico del lavoro​ : il contesto italiano è, come spesso accade, caratterizzato da una legislazione rigida e burocratica al limite dell’opprimente, in cui la regolamentazione viene imposta tramite un esteso sistema di sanzioni e provvedimenti penali.

L’impostazione europea circa la burocrazia del ​ medico del lavoro ​ si connota per una maggiore elasticità, limitandosi a stabilire dei principi di base e degli obiettivi fissi e rimettendosi poi alla competenza ed alla responsabilità del ​ medico del lavoro​ , che può così organizzarsi secondo le proprie necessità e preferenze per giungere al risultato richiesto.

Un cambiamento del sistema burocratico italiano in questo senso non potrebbe che giovare

alla professione del ​ medico del lavoro​ , con risvolti positivi quali una più rapida e semplice applicabilità delle norme, una maggiore sostenibilità delle stesse e l’aumento della consapevolezza e della responsabilizzazione degli stessi medici del lavoro.

Nel panoramana della semplificazione amministrativa, per la figura del ​ medico del lavoro comincia comunque a muoversi qualcosa. I governi avvicendatisi di recente infatti hanno dovuto prestare orecchio alle critiche provenienti dai vari portatori di interesse, inserendo la figura del ​ medico del lavoro ​ tra quelle interessate dal “pacchetto semplificazioni”, una proposta di legge del 2012 mirata alla semplificazione di adempimenti formali in materia di sicurezza sul lavoro.

Tali misure, come quelle che sono seguite, si sono spesso tuttavia rivelate inadatte a conseguire gli scopi, mancando largamente l’obiettivo e portando anzi ad un acuirsi della pressione burocratica sul ​ medico del lavoro​ , anche a causa dell’imponente impianto sanzionatorio.

Facendosi portavoce del sentire di ogni ​ medico del lavoro​, ANMA ha portato avanti un percorso mirato a a sollecitare una necessaria evoluzione del sistema. Primo passo di tale evoluzione deve vedere il ripensamento dell’impianto sanzionatorio per il ​ medico del lavoro​ , continuando poi con uno snellimento del peso burocratico mirato all’efficienza ed all’elasticità.

FONTE: Rendere più efficace l’attività del medico competente: semplificare per migliorare la prevenzione

di Dott. Ditaranto
Segretario nazionale ANMA

Medico competente obbligatorio: quando la nomina è necessaria

Medico competente obbligatorio: in quali casi l’azienda deve rivolgersi ad un medico del lavoro

Medico competente obbligatorio: quando, come e perché. La nomina del medico competente all’interno di un contesto aziendale è regolata dal Decreto Legislativo 81/08: in sostanza, viene stabilito che il medico competente è obbligatorio in tutte le situazioni in cui i lavoratori operano in condizioni che includono rischi di tipo chimico, a rumori, vibrazioni, a movimentazione manuale carichi, all’esposizione di amianto, piombo e altri agenti pericolosi, eccetera.

Il Decreto Legislativo include tra le situazioni di rischio anche l’utilizzo del videoterminale: è richiesto un medico competente obbligatorio anche quando i lavoratori si trovino a utilizzare la postazione videoterminale per più di venti ore alla settimana o in orari notturni.

 

Medico competente obbligatorio: il ruolo nell’azienda

All’interno di determinate tipologie di azienda il medico competente è obbligatorio in quanto è referente principale della sicurezza: suo è il compito, in collaborazione con il Datore di lavoro e/o con gli altri delegati alla sicurezza con l’obiettivo di rilevare tutti i fattori di rischio e attivare tutte le misure necessarie alla sorveglianza sanitaria, nel rispetto delle normative vigenti.

 

Sempre in accordo delle Leggi, il medico competente, obbligatorio o meno, deve comunque essere in possesso di tutti i requisiti previsti dall’Art. 38 del D.Lgs 81/08. Il Datore di lavoro è inoltre tenuto a mettere a disposizione del medico del lavoro tutte le informazioni relative alla natura dei rischi sul luogo di lavoro, la programmazione e la messa in atto di misure preventive e protettive, la descrizione degli impianti e dei processi produttivi, i dati raccolti relativi agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, e i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza prima dell’arrivo del medico competente. In conclusione, per il medico competente è obbligatorio mettersi al corrente con le caratteristiche del posto di lavoro e le attività svolte dall’azienda,

 

Medico competente obbligatorio: strumenti per la sicurezza

Una volta completata la procedura di nomina da parte del Datore di lavoro, per il medico competente è obbligatorio iniziare e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio per ognuno dei lavoratori dell’azienda che rientrano nel programma di sorveglianza sanitaria. La cartella sanitaria deve riportare i risultati di tutte le varie visite mediche a cui il lavoratore è sottoposto: visite preventive, periodiche, su richiesta del lavoratore, in occasione del cambio della mansione e alla conclusione del rapporto di lavoro.

 

Sulla base degli esiti ottenuti, il medico competente può formulare un giudizio sull’idoneità del lavoratore, che può essere idoneo, parzialmente idoneo o inidoneo.

È obbligatorio, per il medico competente, fornire al lavoratore tutte le informazioni circa i risultati di tali visite: l’idoneità del lavoratore viene comunicata durante riunioni periodiche e in forma anonima.

(Fonte: http://www.ilmedicocompetente.com/nomina.html )

Sanzioni per omessa certificazione

Medici del lavoro: sanzioni per omessa certificazione

La sanzione per mancata certificazione

sanzioni per omessa certificazione

sanzioni per omessa certificazione

da parte di un medico del lavoro è stabilita secondo il recente DLgs 151/2015: si parla in particolare della certificazione delle malattie professionali, deontologia e normative.

Fino al 2014, la mancata mancata redazione della certificazione in merito sia all’infortunio sul lavoro che alla malattia professionale non era considerata un obbligo normativo sanzionato ma solo un obbligo deontologico. Il medico del lavoro doveva quindi attenersi all’art. 53 del D.P.R. n.1124/1965, secondo cui la denuncia da trasmettere doveva essere “corredata da certificato medico”.

La normativa riportava inoltre che “il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e dei luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore”. Non vi era quindi alcun obbligo specifico per il medico del lavoro, se non quello deontologico.

La normativa aggiornata sulla mancata certificazione da parte del medico del lavoro

Il sopracitato DLgs 151/2015 interviene completamente su questo aspetto dell’attività del medico del lavoro. In particolare, i comma 8 e 9 del decreto riguardano da vicino la mancata certificazione, scendendo nel dettaglio di compiti, responsabilità ed eventuali sanzionamenti del medico.
Citando il testo: “A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale […] si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell’elenco di cui all’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139….”.

Differenze tra le due certificazioni
È bene ricordare che le due certificazioni (denuncia dell’infortunio e denuncia della malattia) hanno delle differenze importanti. La prima ha fini assicurativi e richiede il consenso informato a procedere da parte del lavoratore; la seconda deve essere fatta anche in caso di mancata certificazione ai fini del riconoscimento, qualora la malattia sia inserita nell’elenco di cui al DM 10 giugno 2014 ma non venga ritenuta collegata alle attività lavorative.

A tutti gli effetti, con l’introduzione della sanzione per omessa certificazione assistiamo ad un obbligo deontologico che è diventato obbligo giuridico sanzionabile.

Conclusioni

Nonostante la cosiddetta semplificazione degli atti amministrativi attraverso l’introduzione dell’informatica, la misura descritta aggiunge un onere al lavoro del medico: un’altra complicazione per l’attività medica alla quale non corrisponde un miglioramento della qualità: in questo caso si avrebbe veramente un miglioramento della sicurezza dei lavoratori ed un maggior grado di tutela dei loro diritti.
(Fonte: http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/sanzioni-ai-medici-per-omessa-certificazione-AR-15363/ )

Gravidanza e Lavoro

Gravidanza e lavoro: problematiche della maternità anticipata

Per gli esperti di medicina del lavoro la gravidanza è un tema delicato: un ambiente di lavoro può infatti presentare situazioni a rischio sia per la madre che per il bambino. Qualora le mansioni assegnate costituiscano un pericolo per la gravidanza, la medicina del lavoro presenta diverse opzioni.

La principale soluzione contemplata dalla medicina del lavoro per gravidanza a rischio è la maternità anticipata, che viene richiesta spesso  nel caso che la donna sia addetta a mansioni pericolose, faticose o insalubri.

Se i limiti generalmente previsti per l’inizio dell’astensione obbligatoria sono settimo o ottavo mese di gravidanza, in medicina del lavoro si possono verificare casi in cui è opportuno interrompere anzitempo l’attività lavorativa.

La maternità anticipata può venire concessa dal medico del lavoro per una gravidanza che presenti complicazioni o nel caso di preesistenti forme morbose; in alternativa, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino.

Possono avvalersi dell’interdizione anticipata tutte le lavoratrici dipendenti, incluse lavoratrici agricole e domestiche, le lavoratrici cessate o sospese da meno di 60 giorni oppure le lavoratrici in godimento dell’indennità di disoccupazione, in cassa integrazione o in mobilità.

In caso di condizioni di lavoro che comportino rischi per la gravidanza, la medicina del lavoro deve fare riferimento al Decreto Legge n. 5/2012, secondo cui i provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose adesso saranno rilasciati dalla ASL.

Un altro argomento collegato a medicina del lavoro e gravidanza è il trattamento economico: alla lavoratrice a cui viene concessa l’interdizione anticipata spetta lo stesso trattamento economico e previdenziale previsto per il congedo “normale” di maternità (indennità economica a carico dell’Inps pari all’80% della retribuzione)

Tra le soluzioni contemplate dalla medicina del lavoro per la gravidanza c’è anche il congedo parentale (o “maternità facoltativa”): si tratta di un periodo di astensione facoltativa per genitori dipendenti. La madre può usufruire del congedo parentale a partire dalla fine del congedo obbligatorio di maternità; a partire dalla fine dell’astensione obbligatoria le spettano 6 mesi continuativi o frazionati, fino a otto anni di vita del bambino. Complessivamente i due genitori non possono superare il limite di 11 mesi.

Durante il periodo successivo alla gravidanza, la medicina del lavoro prevede anche una astensione “per allattamento”, che permette alla madre lavoratrice dipendente di astenersi dal lavoro, durante il primo anno di vita del bambino, per due ore al giorno, se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle sei ore, oppure per un’ora, se l’orario contrattuale di lavoro è inferiore alle sei ore.

In conclusione, per le lavoratrici in gravidanza la medicina del lavoro mette a disposizione numerose opzioni allo scopo di preservare la salute di madre e figlio: spetta al medico competente ed al datore di lavoro trovare la soluzione più adatta a soddisfare le richieste di ogni parte in causa.

FONTE: http://www.nostrofiglio.it/gravidanza/maternita-e-lavoro/maternita-anticipata-come-chiederla

Medicina del lavoro e mobbing

Medicina del lavoro e mobbingmobbing e medicina del lavoro: definizione e punti di connessione

Medicina del lavoro e mobbing sono due ambiti che apparentemente hanno poco in comune e vanno quindi tenuti ben distinti.

Tuttavia, medicina del lavoro e mobbing vengono accomunati quando si parla di stress sul posto di lavoro: vale quindi la pena spendere due parole a riguardo.

La definizione di mobbing include una varietà di comportamenti che si verificano nell’ambiente lavorativo e che possono includere abusi, scorrettezze, vessazioni, umiliazioni, emarginazione nei confronti di uno o più lavoratori. Le dinamiche che possono portare al verificarsi di queste situazioni sono numerose.

Per chi si occupa di medicina del lavoro, il mobbing interessa in quanto fonte di stress lavorativo: si tratta di una condizione di disagio psico-fisico che si verifica normalmente a causa di fattori di rischio di carattere fisico (es. pioggia, rumori forti, condizioni climatiche), ma che può avere anche cause psicologiche, come nel caso del mobbing. La medicina del lavoro ha come compito la prevenzione di comportamenti che possono essere causa di stress lavorativo e quindi di incidenti: il mobbing diventa quindi uno dei fattori di rischio all’interno del posto di lavoro.

Per i professionisti di medicina del lavoro il mobbing può essere quindi una causa di stress lavorativo, ma non può accadere il contrario: il mobbing infatti è frutto di un atto volontario, al contrario i fattori di rischio lavorativo sono spesso causati anche da una mancata organizzazione e gestione dei rischi nell’ambiente di lavoro.

Volendo approfondire gli aspetti legislativi della medicina del lavoro, il mobbing ad oggi non viene considerato un reato penale fino a che non venga certificato come causa di danno fisico o psichico al lavoratore. Se la prevenzione dei rischi è il principale obiettivo della medicina del lavoro, il mobbing costituisce quindi un “terreno minato”: pur esistendo precise implicazioni in ambito sindacale non esistono leggi specifiche.

Esistono tuttavia normative regionale in ambito di mobbing a cui gli esperti di medicina del lavoro possono fare riferimento. Regioni come Veneto, Lazio, Abruzzo, Umbria e Friuli – Venezia Giulia hanno stilato una serie di norme volte a limitare tutti quei comportamenti classificabili dalla medicina del lavoro come mobbing.

Tuttavia, la mancanza di una normativa penale in ambito di mobbing e medicina del lavoro ha come conseguenza la pratica definita “sindrome della certificazione”, che vede i lavoratori insistere in comportamenti il cui scopo è ottenere una certificazione di ripercussioni della sfera psichico-fisica (secondo un percorso simile a quello dello stalking).

Il tema del mobbing, per la medicina del lavoro, è quindi molto delicato. Come in altri casi, anche qui il medico del lavoro è obbligato a destreggiarsi con un sistema legislativo ambiguo e arretrato. Si avverte una volta di più la necessità di un impianto giuridico risolutivo che elimini le zone d’ombra tra mobbing e medicina del lavoro, permettendo il medico competente di rilevare e prevenire anche rischi di carattere psicologico.

FONTE: http://www.medicocompetente.blogspot.it/2010/02/stress-lavorativo-e-mobbing-da-non.html

 

Diabete e Lavoro: prognosi lavorativa ed interferenza tra ambiente e lavoro

Diabete e Lavoro: prognosi lavorativa ed interferenza tra ambiente e lavoro

In ambito di medicina del lavoro, il diabete è un tema molto dibattuto. Si tratta infatti di una patologia che solitamente non costituisce inidoneità ma che può presentare delle difficoltà per il medico competente.

La legislazione su diabete e medicina del lavoro è piuttosto esigua. Nello specifico, ad interessare i professionisti della medicina del lavoro è il diabete insulinotrattato. Le eventualità che possono costituire problemi di idoneità sono le seguenti:

  • rilevazione della patologia durante la Visita richiesta dall’azienda prima dell’assunzione di un dipendente (visita che deve essere effettuata dal Servizio Territoriale di Medicina del Lavoro);
  • rilevazione della patologia durante le visite periodiche effettuate dal Medico Competente all’interno del protocollo sanitario stilato sulla base del documento di valutazione del rischio;
  • rilevazione della patologia a seguito di una richiesta di accertamento fatta dal medico curante del lavoratore, dall’azienda o dal Servizio Territoriale di Medicina del Lavoro;
  • rilevazione della patologia a seguito di una visita richiesta dal lavoratore al medico del lavoro.

Da un punto di vista giuridico, la medicina del lavoro inquadra il diabete attraverso la legge 115 del 16 marzo 1987, in cui si specifica la necessità di “agevolare l’inserimento del diabetico nella scuola, nelle attività sportive e nel lavoro”.

In particolare, si stabilisce che risultano ammissibili tutti quei lavori che permettono uno svolgimento costante dell’attività professionale e che non comportano un pericolo per la vita propria e per quella di altre persone affidate al lavoratore diabetico, in conseguenza di una crisi ipoglicemica improvvisa.

Parlando di diabete e medicina del lavoro è difficile parlare di inidoneità del lavoratore.

È difatti necessario tutelare gli interessi dell’azienda, che dovrebbe ottenere dal dipendente gli stessi standard di qualità e quantità del lavoro concordati al momento dell’assunzione; l’azienda, ed in particolare il datore di lavoro, è tuttavia tenuto a garantire la “integrità fisica” del dipendente, evitando di assegnargli mansioni nocive. La medicina del lavoro vede nel diabete una condizione fisica particolare che, in determinate condizioni, permettere al lavoratore di rifiutare lo svolgimento di mansioni che possano pregiudicare la sua salute.

La possibilità di rifiutare lo svolgimento di certe mansioni è tuttavia un diritto che il lavoratore deve esercitare con prudenza, anche in caso di un lavoratore affetto da diabete. Il datore di lavoro deve essere informato in modo esteso (per scritto e conservando prova della comunicazione) delle condizioni di salute ed il lavoratore deve certificare la propria condizione tramite una visita presso uno specialista di medicina del lavoro.

Il diabete presenta inoltre alcune difficoltà di gestione: può infatti capitare che la dichiarazione del medico sia di idoneità solo parziale con prescrizioni particolari. Non è raro, in questi casi, che una prescrizione troppo generica non venga rispettata, con grave danno per la salute del dipendente.

FONTE: http://www.diabetescore.it/psicologia/diabete-e-il-lavoro.html

Ruolo del Medico del Lavoro

Il ruolo del medico del lavoro ruolo medico del lavoronel pronto soccorso aziendale: un caso di studio

Pronto soccorso sul posto di lavoro e medico competente: considerazioni e analisi di un caso di studio.

Per quanto riguarda la formazione agli addetti al primo soccorso aziendale, il medico del lavoro deve fare riferimento al D.M. 388/2003: la procedura di formazione deve quindi essere ripetuta ogni 3 anni.

Data la varietà delle situazioni in cui il medico del lavoro si trova a dover operare, è consigliabile ricordare alcuni punti fermi. Anzitutto, l’addetto al Primo Soccorso Aziendale è un elemento fondamentale dell’organico dell’azienda, che deve essere formato dal medico del lavoro all’attivazione dei soccorsi e, successivamente, ad intervenire con sicurezza anche nei grandi infortuni.

È importante ricordare che il medico del lavoro non è obbligato a formare un singolo addetto al Primo Soccorso. Anzi, sono pochi i luoghi di lavoro dove un medico competente può non aver bisogno di almeno due addetti al Primo Soccorso: nel caso che un addetto al primo soccorso sia infortunato, è fondamentale che vi sia un secondo lavoratore che il medico del lavoro abbia propriamente formato. Inoltre, nel caso si renda necessario effettuare una rianimazione cardio-polmonare, la probabilità di successo è notevolmente aumentata qualora il soccorso venga prestato da almeno due soccorritori.

Infine, il medico del lavoro dovrebbe assicurarsi che ogni addetto abbia sempre a disposizione un mezzo di comunicazione che gli permetta di attivare i soccorsi senza allontanarsi dal paziente (es. telefono cellulare con “viva voce”).

In una delle aziende prese in esame, il medico del lavoro ha promosso la presenza di presidi per la rianimazione cardiopolmonare, anche alla luce del fatto che il principale parametro che determina la possibilità di salvezza di chi viene colpito da malore cardiaco è il tempo che trascorre tra l’evento e l’inizio della rianimazione cardiopolmonare.

Il medico del lavoro ha quindi fornito le cassette di primo soccorso di un pallone ambu munito di reservoir e di una bombola di ossigeno. L’adozione di attrezzature “insolite” ha spinto il medico del lavoro a  tenere il corso di primo soccorso con cadenza annuale annuale con specifica formazione nell’utilizzo dei nuovi presidi.

Nel 2010, l’attività del medico del lavoro dell’azienda sopracitata è stata messa alla prova. Un lavoratore è stato accompagnato in infermeria con dolori dietro allo sterno, entrando poco dopo in arresto cardiaco. Immediatamente sono state eseguite le manovre rianimatorie e veniva chiamato del 118.

Si è quindi comunicato all’operatore del 118 la presenza di D.A.E. (Defibrillatore semiAutomatico Esterno) e di personale preparato per l’evenienza. Come da programma, gli addetti al Pronto Soccorso hanno seguito le indicazioni telefoniche del 118, riuscendo a riavviare il battito cardiaco dell’infartuato.

Nell’ottica del medico del lavoro, questo caso è quantomeno esplicativo: per rendere più sicuro il luogo di lavoro, il medico competente deve poter essere libero di svolgere la propria funzione oltre ai limiti minimi disposti dalla legge. La libertà operativa del medico del lavoro dipende tuttavia, oltre che dalla propria iniziativa, dalla disponibilità dei dirigenti dell’azienda.

FONTE: http://www.anma.it/wp-content/uploads/2012/12/MCJ_4_2011.pdf  (Gino Barral)

Medico del lavoro e disabilita’. Il ruolo del medico del lavoro nel collocamento del personale invalido: consigli e osservazioni

La collocazione di personale invalido è uno dei compiti più delicati che il medico competente del lavoro si trova ad affrontare. In questo articolo proviamo ad analizzare le criticità, le questioni etiche e le necessità di sicurezza sul lavoro che il medico competente deve risolvere.

 

medico del lavoro e disabilitàCome si comporta un’azienda nei confronti di un lavoratore invalido? Quali sono i protocolli stabiliti dalla legge? Soprattutto, quali sono i compiti del medico competente del lavoro e in che modo può costui facilitare la vita della persona invalida?

Sono questioni complesse, la cui risposta è direttamente collegata alle diverse caratteristiche di ogni ambiente lavorativo. Più ancora la risposta dipende dagli svariati  protocolli seguiti dai vari enti di volta in volta coinvolti: ASL, Ufficio del Lavoro, Aziende, fino al medico del lavoro stesso.

 

Anche qualora ogni ente segua da vicino le normative previste, le differenze intrinseche tra queste hanno come conseguenza un’ulteriore complicazione del lavoro del medico. È necessario quindi stabilire un modello operativo univoco mirato alla comunicazione ed alla gestione dei diversi casi, fornendo al medico competente strumenti efficaci e concreti.

 

Il primo compito del medico competente del lavoro è fornire il necessario supporto alla dirigenza dell’azienda durante la fase di assegnazione di compiti e mansioni, avendo cura nel frattempo di proteggere la salute e la privacy dei lavoratori coinvolti.

L’intervento del medico competente del lavoro nel caso di un paziente invalido si declina in due fasi: primo, deve verificare che l’attività lavorativa non comporti conseguenze negative per il lavoratore; secondo, deve rilevare eventuali difficoltà e limiti da parte del lavoratore nell’esecuzione dell’attività assegnatagli.

Solo successivamente il medico competente del lavoro può approvare l’assegnazione del lavoratore invalido. Si presenta qui la prima contraddizione: il medico competente del lavoro può eseguire la visita medica solo dopo che il lavoro è stato assegnato alla persona, senza che si conoscano quindi le condizioni di salute di quest’ultima.

Non è insolito, infatti, che il medico del lavoro si ritrovi nella condizione di dover operare “a cose fatte”: ovvero, dopo che il lavoratore affetto da invalidità sia già stato assegnato definitivamente ad una posizione lavorativa.

 

In questo senso, si sono per fortuna compiuti dei passi avanti. I medici del lavoro possono infatti contare sulle indicazioni (per quanto generiche e limitate) fornite dalle certificazioni di invalidità in merito alle attività che il lavoratore è in grado o meno di fare.

Allo stesso modo, la situazione risulta più facile per il medico competente qualora si faccia uso della convenzione tra l’azienda interessate e gli Uffici del Lavoro: lo scambio di informazioni è in questi casi più efficace e proficuo e permette un inserimento più oculato della risorsa all’interno dell’organico aziendale.

 

In conclusione, per il medico competente del lavoro si rende necessario un sistema integrato mirato allo scambio di informazioni che porti ogni soggetto coinvolto nelle varie fasi di collocazione lavorativa dell’invalido. Solo in questo modo il medico competente del lavoro può garantire che all’individuo siano affidati compiti che è in grado di svolgere e che tali compiti non comportino un rischio per la sua salute.

Per maggiori informazioni sui miei servizi di Medicina del Lavoro a Milano chiami il numero 3331313382. 

Opero come medico del lavoro anche a Pordenone. Visitate il sito medico del lavoro Pordenone per maggiori informazioni.

 

FONTE: http://www.anma.it/wp-content/uploads/2012/12/MCJ-2_2012.pdf (Gilberto Boschiroli)