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Sorveglianza Sanitaria Coronavirus

Di seguito le disposizioni da attuarsi negli ambienti di lavoro a seguito del protocollo del 14 marzo 2020.

Si faccia inoltre riferimento Obblighi e comportamenti da seguire in azienda per fronteggiare l’emergenza coronavirus.

  1. La prosecuzione dell’attività produttiva può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione.
  2. C’è la possibilità per l’azienda di ricorrere al lavoro agile.
  3. Vengano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.
  4. E’ fondamentale rispettare la distanza interpersonale di 1 metro come principale misura di contenimento; se ciò non fosse possibile, bisogna adottare strumenti di protezione individuali per i lavoratori.
  5. Devono essere incentivate le operazioni di sanificazione degli ambienti di lavoro.
  6. Limitare al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni.
  7. Inoltre: obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e chiamare il proprio medico di famiglia e l’autorità sanitaria.
  8. Non possono entrare in azienda o permanere in azienda coloro che sono affetti da sintomi di influenza e febbre superiore a 37,5°C
  9. Osservare l’igiene delle mani:l’azienda deve mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani.
  10. Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, POTRA’essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37.5°C, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizioni saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso ma dovranno contattare il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.
  11. Per l’accesso ai fornitori esterni devono essere individuate procedure di ingresso, transito ed uscita. Se possibile gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l’accesso agli uffici per nessuno motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico/scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di 1 metro.
  12. Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno installare servizi igienici dedicati: non possono utilizzare i servizi del personale dipendente e deve essere garantita una adeguata pulizia giornaliera.
  13. L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
  14. E’ raccomandata la detersione periodica delle mani con acqua e sapone.
  15. Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale MINORE di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è necessario l’USO DELLE MASCHERINE ed altri dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie (guanti, occhiali, tute, etc).
  16. L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali o i refettori, gli spogliatoi E’ CONTINGENTATO, deve essere previsto un tempo ridotto di sosta con il mantenimento della DISTANZA DI 1 METRO tra le persone che li occupano.
  17. E’ necessario sanificare gli spogliatoi, i locali mensa/refettori, delle tastiere di distributori di bevande e snack.
  18. E’possibile assicurare un piano di turnazione dei dipendenti dedicati alla produzione con l’obbiettivo di diminuire i contatti.
  19. Si devono favorire orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni.
  20. Non sono consentite le riunioni aziendali.
  21. Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e tosse, lo deve dichiarare immediatamente all’ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento: si deve procedere immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti ed i numeri di emergenza.
  22. La sorveglianza sanitaria è ancora oggetto di discussione tra le varie associazioni dei medici competenti presenti sul territorio nazionale.

Coronavirus a lavoro: cosa dice il medico del lavoro

Le aziende sono obbligate per legge a proteggere la salute dei loro dipendenti e quindi ad adottare di propria iniziativa tutte le misure igieniche necessarie, tecnicamente fattibili, ragionevoli e adeguate alle condizioni dell’impresa in conformità con le leggi sul lavoro.

In situazioni come quelle che stiamo vivendo sono inoltre obbligate ad attuare misure speciali relative ai luoghi di lavoro come quelle emanate in questi giorni dalla Presidenza del Consiglio.

Il datore di lavoro deve valutare tutti i pericoli legati alla nuova epidemia, prendere atto dei provvedimenti comunicati dall’amministrazione del paese e adottare le misure cautelative che ritiene più opportune per contrastare il rischio biologico portato dal Coronavirus.

Vediamo insieme in questo articolo quali sono.

 

Comportamenti da seguire

Iniziamo con l’elencare elencare le norme comportamentali indicate da Ministero della Salute e dall’Istituto Superiore di Sanità.

Si tratta di accorgimenti da seguire in ogni caso indipendentemente da dove ci si trova (luogo di lavoro oppure no)

 

  1. Lavarsi spesso le mani
  2. Evita il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute
  3. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani
  4. Coprirsi bocca e naso quando si starnutisce o tossisce
  5. Non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico
  6. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol
  7. Usare la mascherina solo se sospetti di essere malati o si assistono persone malate
  8. Contattare il numero verde 1500 se ha febbre o tosse e si è tornati dalla Cina da meno di 14 giorni

Va inoltre ricordato che né i prodotti MADE IN CHINA o i pacchi ricevuti dalla Cina, né gli animali domestici sono canali di diffusione del nuovo coronavirus.

 

Misure preventive nei luoghi di lavoro

È innanzitutto consigliabile indicare e comunicare il problema a tutto il personale esponendo il decalogo delle buone norme sopra esposto.

Anche nei luoghi di lavoro vanno limitati il più possibile i contatti tra le persone, riducendo le occasioni di aggregazione.

Ove possibile bisognerebbe favorire la modalità del lavoro a distanza.

Sono comunque da evitare riunioni, congressi o convegni in ambienti chiusi: preferire a questi soluzioni di comunicazione a distanza con modalità di collegamento da remoto attraverso la rete.

Vanno regolati gli accessi anche agli spazi destinati alla ristorazione e allo svago (zona caffè e aree fumatori), programmando e monitorando sia il numero di accessi contemporanei che il rispetto della distanza di almeno un metro tra le persone.

Comportamenti di fronte a ipotetici contagiati

La situazione è delicata e sicuramente la confusione e l’incertezza attuali non aiutano.

È chiaro che qualora un dipendente dovesse presentarsi sul luogo di lavoro con febbre o altri sintomi influenzali anche lievi, deve essere lui fornita e fatta obbligatoriamente indossare una mascherina, assicurandosi comunque che il soggetto rimanga il più possibile lontano e isolato dagli altri dipendenti.

La mascherina infatti aiuta a limitare la diffusione del virus, ma da sola non è efficace. Deve essere adottata in aggiunta ad altre misure quali l’isolamento e il lavaggio accurato delle mani per almeno 20 secondi.

Non è assolutamente utile, come si è visto fare, indossare più mascherine sovrapposte.

Inoltre se la persona dovesse starnutire, deve farlo in un fazzoletto di carta che verrà immediatamente chiuso in un sacchetto e portato via dai sanitari in qualità di rifiuto speciale.

Il soggetto deve essere quindi mandato immediatamente a casa, con la raccomandazione di limitare al minimo i contatti stretti, di osservare le precauzioni igieniche sopra citate e di contattare tempestivamente il 1500, il 112 o il numero regionale messo a disposizione per questa emergenza.

Il datore di lavoro stesso, per tutelare le persone entrate in contatto con la persona malata, dovrebbe chiamare il 1500 e spiegare la situazione. Infatti le strutture preposte (Dipartimento di Prevenzione dell’azienda sanitaria territorialmente competente) hanno il compito di raccogliere informazioni relative alle persone che hanno soggiornato nei medesimi locali e sono entrate in contatto con il lavoratore che presenta sintomi influenzali.

Non vi è alcun procedura obbligata ma, ricordando che il datore di lavoro è il primo responsabile della sicurezza sul luogo del lavoro, questa prassi diventa necessaria al fine di tutelare la salute dei lavoratori.

 

Norme igieniche degli ambienti di lavoro

Per quanto riguarda le norme igieniche il Datore di Lavoro, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente, deve individuare misure rafforzative delle ordinarie norme di comportamento e la corretta prassi igienica.

I locali e le postazioni di lavoro devono essere adeguatamente igienizzate attraverso i prodotti e detergenti specifici. Di seguito elenco alcuni detergenti che possono essere utilizzati per sconfiggere il virus. La candeggina, il cloro al 1%, l’etanolo al 75%, l’acido peracetico e il cloroformio.

Ovviamente hanno tutti una modalità di utilizzo specifica: in alcuni casi il detergente va usato puro, in altri casi va diluito. Per maggiori informazioni si faccia riferimento alle applicazioni d’uso riportate sull’etichetta del prodotto.Sarebbe opportuno che ambienti pubblici come scuole, palestre, pub, ecc. siano sanificati prima della riapertura al pubblico.

Consiglio inoltre di richiedere la certificazione di avvenuta sanitificazione all’azienda preposta a tale attività.

 

CONCLUSIONE

La situazione che stiamo vivendo è di assoluta emergenza e comporta un notevole cambiamento delle nostre modalità di vita e di lavoro.

Oggi più che mai c’è bisogno di responsabilità, senso civico e della collaborazione di tutti per fare in modo che l’emergenza rientri il prima possibile.

È quindi assolutamente necessario attenersi alle regole e alle misure sopra esposte per far sì che la salute di tutti sia tutelata.

Medico Competente e malattia professionale

Medico del lavoro: sorveglianza sanitaria e malattie professionali

sorveglianza-sanitariaIl medico del lavoro tra infortuni lavorativi e malattie professionali: proponiamo un riepilogo dei cambiamenti dell’ultimo ventennio nella normativa in materia di salute e sicurezza, con qualche interessante spunto per il futuro.

Uno degli aspetti più importanti (e difficili) nel lavoro del medico competente è l’aggiornamento. Nel caso della sorveglianza sanitaria, l’aggiornamento è reso più arduo da una normativa che in due decenni è stata sottoposta a ben tre cambiamenti; nel 1994, nel 1996 e nel 2008. L’ottobre scorso si è tenuto a Milano il convegno “A 20 anni dalla 626/1994: quali risultati possiamo valutare?”: tra gli argomenti trattati ci sono state le trasformazioni subite dalla legge che regola la responsabilità delle imprese e, più in generale, il sistema che regola la prevenzione dei rischi lavorativi.

Le tendenze degli ultimi 20 anni
Il convegno di Milano, introdotto da un intervento di Claudio Calabresi, ha messo in evidenza alcuni punti che interessano professionisti della sicurezza e medici del lavoro in generale: negli ultimi anni l’andamento degli infortuni è diminuito, mentre il tasso di malattie professionali è aumentato, in particolare le patologie osteo-artro-muscolo-tendinee.

Al convegno è stato poi posto l’accento sull’importanza di non limitarsi a considerare infortuni e malattie. La sorveglianza sanitaria del medico del lavoro deve considerare anche patologie e situazioni psico-fisiche che pur non essendo tipicamente di origine lavorativa possono avere effetti sulla qualità della vita dei lavoratori.

Previsioni per il futuro
La normativa che regola sorveglianza sanitaria e malattie professionali è, come detto, fluida e in continua evoluzione. Già in questi anni si stanno mettendo in modo cambiamenti che avranno importanti conseguenze in ambito sanitario. Parliamo della crescita della terziarizzazione e della progressiva diminuzione delle attività manifatturiere, della crescente frequenza con cui un gran numero di lavoratori cambiano attività e mansioni. Fenomeni sociali come precarizzazione, non-lavoro, disoccupazione alternata a lavori instabili sono destinati a cambiare profondamente il lavoro del medico competente e l’intero sistema della sorveglianza sanitaria sul luogo di lavoro.

Questi cambiamenti riguarderanno distribuzione e tipologia degli infortuni e, soprattutto, le patologie professionali: il medico del lavoro dovrà far fronte ad una progressiva scomparsa degli schemi tradizionali.

In conclusione
Il convegno ha cercato di arrivare ad alcuni punti fermi.
Per affrontare al meglio le malattie professionali, il medico del lavoro deve guardare oltre il nesso individuale di causalità e valutare il “disease burden”, l’impatto di un problema di salute sul lavoratore che può essere determinato da vari fattori.
Nell’attesa che anche la normativa si aggiorni in questo senso il medico del lavoro deve comunque “far buon uso degli strumenti basati sul computo dei casi di malattie per le quali sia stata individuata una causa lavorativa e che sono ormai disponibili per la programmazione e la valutazione del lavoro di prevenzione”.
(FONTE: http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-contenuto-C-6/sorveglianza-sanitaria-malattie-professionali-C-60/le-conseguenze-della-normativa-sulle-malattie-professionali-AR-15393/)