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Pronto soccorso aziendale: Il ruolo del medico del lavoro nella formazione

Il ruolo del medico del lavoro nella formazione al pronto soccorso aziendale

Qual è il ruolo del medico del lavoro nella formazione al pronto soccorso aziendale?

Qual è il grado di efficacia di quest’ultima?

Quali competenze apprendono coloro che frequentano i corsi di formazione gestiti dal medico del lavoro?
In questo articolo vengono analizzate le peculiarità della formazione al pronto soccorso aziendale in Italia, in particolare vista con gli occhi di un medico del lavoro esperto.
Come sanno bene i medici del lavoro, anche una preparazione minima può infatti costituire la differenza tra una reazione all’emergenza caotica e confusa ed una reazione composta e ordinata.

Nella fase di formazione al primo soccorso, il medico del lavoro deve attenersi con scrupolo al programma previsto nel DM 388/03.

Tale programma, tuttavia, viene raramente preso in considerazionenella sua interezza.
Il DM 388/03 prevede che il medico del lavoro incaricato della formazione si concentri praticamente in modo esclusivo sulla parte di rianimazione cardiopolmonare.
Una parte di formazione che il medico del lavoro dovrebbe sempre trattare è quella di defibrillazione e sull’uso dei DAE (Defibrillatore Autonomo Esterno): tale pratica è rimasta fino a poco fa una competenza esclusiva di pochi eletti, e solo oggi alcuni medici del lavoro trattano seriamente questo argomento, “aprendolo” anche ai non addetti ai lavori.

Un altro argomento fondamentale che troppo spesso viene trascurato dal medico del lavoro è la formazione al primo soccorso per interventi di disostruzione delle vie respiratorie.

Nonostante se ne parli poco, il rischio di disostruzione è una delle emergenze con cui il medico del lavoro si trova a confrontarsi più spesso, in particolare quel medico del lavoro che lavora in certi settori (es. scuole).

Il primo soccorso mirato alla disostruzione, in particolare all’apprendimento delle manovre di Heimlich, è inserito nel corso tradizionale di 12 ore e solo raramente viene trattato con dovizia di particolari dal medico del lavoro.

Tuttavia, i dati indicano che, in un campione medio di 4800 frequentanti del corso, ben il 2,5% ha dovuto eseguire una manovra di disostruzione, mentre solo due tra loro si sono trovati di fronte ad un arresto cardiaco.

Ne deriva che, per il medico del lavoro, la formazione alla disostruzione delle vie respiratorie costituisce una scelta da considerare.

Anche qualora il medico del lavoro abbia deciso di soffermarsi sulle tecniche di disostruzione, i margini di miglioramento sono ampi. Ad esempio, la manovra in questione è stata provata solo ed esclusivamente su persone in condizioni fisiche “normali”: non sono state analizzate le manovre di disostruzione su donne gravide, su soggetti obesi, su soggetti disabili (es. busto, sedia a rotelle).

In questi casi, il medico del lavoro ha mancato di considerare le caratteristiche dell’utenza, mantenendo un approccio generalista.

In conclusione: il ruolo del medico del lavoro nella formazione al primo soccorso aziendale può e devetenere conto delle necessità specifiche dell’ambiente di riferimento, migliorando e ottimizzando l’intento formativo.

Affinché ciò avvenga sono necessari corsi di aggiornamento teorici e pratici più frequenti per i fruitori finali, come anche corsi di formazione per i medici del lavoro stessi, mirati al miglioramento delle
tecniche di comunicazione.

FONTE: Paolo Losa (http://www.anma.it/wp-content/uploads/2015/06/interno-mcj-1_2015-2.pdf)

Medico del lavoro e medico competente, cosa fa questa figura?

Attraverso il DLGS 81/08, la legge prevede che le aziende che espongono i propri dipendenti e personale lavorativo a rischio sono tenute ad adottare la sorveglianza sanitaria.

Il DLGS 81/08 ha voluto affidare al medico competente una duplice funzione: da un lato una di natura preventiva e dall’altra una di natura collaborativa che consiste nella partecipazione attiva alla valutazione dei rischi in azienda, avendo il legislatore richiesto al datore di lavoro di indicare il nominativo del medico competente nel documento di valutazione dei rischi.

 

Titoli e requisiti del medico competente

Il medico comptetente è un medico specializzato in medicina del lavoro o in medicina preventiva de lavoratori ed è iscritto all’albo nazionale dei medici competenti.

I suoi ruoli sono i seguenti:

 

Valutazione e prevenzione dei rischi

Il medico competente collabora alla valutazione dei rischi ed alla predisposizione delle misure di prevenzione.

Visita gli ambienti di lavoro, partecipa alla predisposizione dei programmi di controllo e dell’esposizione. Partecipa alla riunione di prevenzione e protezione.

Il medico competente del lavoro e i lavoratori cardiopatici: tra deontologia e normativa

Come si relaziona il medico del lavoro con i rischi derivanti dalle patologie cardiopatiche? Allo scopo di garantire la sicurezza sul posto di lavoro e, nel contempo, permettere alla persona interessata di svolgere il proprio lavoro, il medico deve certamente tenere presente le normative vigenti: ma è sufficiente?

Secondo la legislazione, gli obblighi del medico competente del lavoro consiste principalmente nella sorveglianza sanitaria, secondo un programma che il medico competente del lavoro deve programmare sulla base dei rischi specifici. Inoltre, il medico competente del lavoro deve attivare un programma di sorveglianza specifica per qualora sia previsto dalle direttive europee o dalla commissione consultiva.

Allo stesso modo, il medico competente del lavoro è ritenuto a valutare la presenza di criticità per lavoratori cardiopaticimedico del lavoro cuore nel caso che il lavoratore stesso ne faccia richiesta esplicita.

La sorveglianza sanitaria eseguita dal medico competente del lavoro si declina attraverso una serie di protocolli sanitari ben definiti che devono tener conto dei rischi specifici e, nel contempo, degli indirizzi scientifici più avanzati: secondo alcuni medici del lavoro, tale affermazione permette al medico competente del lavoro di eseguire accertamenti e prendere le necessarie contromisure solo a fronte di un rischi definito e specifico.

Si tratta tuttavia di un’interpretazione quantomeno ardita: la normativa si riferisce infatti alla prescrizione minima. Sta poi al medico competente del lavoro mettere a frutto le proprie competenze ed esperienze in ambito lavorativo, stabilendo, in definitiva, se la mansione assegnata al lavoratore cardiopatico sia in effetti compatibile con lo stato di salute dello stesso.

La sorveglianza sanitaria relativa ai lavoratori cardiopatici che viene richiesta al medico competente del lavoro si compone di varie fasi.

Anzitutto, una visita medica preventiva, in cui il medico competente del lavoro rileva la compatibilità del lavoratore con la mansione assegnata. A questa prima visita, il medico competente del lavoro deve far seguire visite di controllo periodiche mirate a monitorare la salute del lavoratore ed a rilevare eventuali rischi. In questi casi, è responsibilità legale e deontologica del medico competente del lavoro di segnalare la cosa al datore di lavoro.

I rischi legato a patologie cardiopatiche sono numerose e variegati, come dimostrato da vari studi: il medico competente del lavoro può fare riferimento a questi come anche ad un buon numero di sentenze illuminanti.

Ad esempio, nel 2008 il Tribunale di Foggia ha stabilito che una situazione di sotto-dimensionamento dell’organico all’interno di una Pubblica Amministrazione può essere riconosciuta come causa collaterale di un infarto del miocardio, con tutto quello che ne consegue.

Tra le cause che Il medico competente del lavoro può e deve considerare determinanti, ricordiamo:

  • stress ambientali (es. temperature fredde);
  • stress derivanti dal contatto con il pubblico;
  • stress derivante da sottodimensionamento
  • stress dovuto a mansione gravosa (es. spostamento di oggetti pesanti)
  • stress/affaticamento emotivo
  • stress da attività logorante continuata (es. autista)

Per maggiori informazioni invito alla lettura dei seguenti articoli:

 

FONTE: http://www.anma.it/wp-content/uploads/2012/12/MCJ-2_2012.pdf (Dott. Alessandro Puccini)