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Gravidanza e Lavoro

Gravidanza e lavoro: problematiche della maternità anticipata

Per gli esperti di medicina del lavoro la gravidanza è un tema delicato: un ambiente di lavoro può infatti presentare situazioni a rischio sia per la madre che per il bambino. Qualora le mansioni assegnate costituiscano un pericolo per la gravidanza, la medicina del lavoro presenta diverse opzioni.

La principale soluzione contemplata dalla medicina del lavoro per gravidanza a rischio è la maternità anticipata, che viene richiesta spesso  nel caso che la donna sia addetta a mansioni pericolose, faticose o insalubri.

Se i limiti generalmente previsti per l’inizio dell’astensione obbligatoria sono settimo o ottavo mese di gravidanza, in medicina del lavoro si possono verificare casi in cui è opportuno interrompere anzitempo l’attività lavorativa.

La maternità anticipata può venire concessa dal medico del lavoro per una gravidanza che presenti complicazioni o nel caso di preesistenti forme morbose; in alternativa, quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino.

Possono avvalersi dell’interdizione anticipata tutte le lavoratrici dipendenti, incluse lavoratrici agricole e domestiche, le lavoratrici cessate o sospese da meno di 60 giorni oppure le lavoratrici in godimento dell’indennità di disoccupazione, in cassa integrazione o in mobilità.

In caso di condizioni di lavoro che comportino rischi per la gravidanza, la medicina del lavoro deve fare riferimento al Decreto Legge n. 5/2012, secondo cui i provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose adesso saranno rilasciati dalla ASL.

Un altro argomento collegato a medicina del lavoro e gravidanza è il trattamento economico: alla lavoratrice a cui viene concessa l’interdizione anticipata spetta lo stesso trattamento economico e previdenziale previsto per il congedo “normale” di maternità (indennità economica a carico dell’Inps pari all’80% della retribuzione)

Tra le soluzioni contemplate dalla medicina del lavoro per la gravidanza c’è anche il congedo parentale (o “maternità facoltativa”): si tratta di un periodo di astensione facoltativa per genitori dipendenti. La madre può usufruire del congedo parentale a partire dalla fine del congedo obbligatorio di maternità; a partire dalla fine dell’astensione obbligatoria le spettano 6 mesi continuativi o frazionati, fino a otto anni di vita del bambino. Complessivamente i due genitori non possono superare il limite di 11 mesi.

Durante il periodo successivo alla gravidanza, la medicina del lavoro prevede anche una astensione “per allattamento”, che permette alla madre lavoratrice dipendente di astenersi dal lavoro, durante il primo anno di vita del bambino, per due ore al giorno, se l’orario contrattuale di lavoro è pari o superiore alle sei ore, oppure per un’ora, se l’orario contrattuale di lavoro è inferiore alle sei ore.

In conclusione, per le lavoratrici in gravidanza la medicina del lavoro mette a disposizione numerose opzioni allo scopo di preservare la salute di madre e figlio: spetta al medico competente ed al datore di lavoro trovare la soluzione più adatta a soddisfare le richieste di ogni parte in causa.

FONTE: http://www.nostrofiglio.it/gravidanza/maternita-e-lavoro/maternita-anticipata-come-chiederla