sanzioni per omessa certificazione

Sanzioni per omessa certificazione

Medici del lavoro: sanzioni per omessa certificazione

La sanzione per mancata certificazione

sanzioni per omessa certificazione

sanzioni per omessa certificazione

da parte di un medico del lavoro è stabilita secondo il recente DLgs 151/2015: si parla in particolare della certificazione delle malattie professionali, deontologia e normative.

Fino al 2014, la mancata mancata redazione della certificazione in merito sia all’infortunio sul lavoro che alla malattia professionale non era considerata un obbligo normativo sanzionato ma solo un obbligo deontologico. Il medico del lavoro doveva quindi attenersi all’art. 53 del D.P.R. n.1124/1965, secondo cui la denuncia da trasmettere doveva essere “corredata da certificato medico”.

La normativa riportava inoltre che “il certificato medico deve contenere, oltre l’indicazione del domicilio dell’ammalato e dei luogo dove questi si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall’ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificatore”. Non vi era quindi alcun obbligo specifico per il medico del lavoro, se non quello deontologico.

La normativa aggiornata sulla mancata certificazione da parte del medico del lavoro

Il sopracitato DLgs 151/2015 interviene completamente su questo aspetto dell’attività del medico del lavoro. In particolare, i comma 8 e 9 del decreto riguardano da vicino la mancata certificazione, scendendo nel dettaglio di compiti, responsabilità ed eventuali sanzionamenti del medico.
Citando il testo: “A decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, con la trasmissione per via telematica del certificato di malattia professionale […] si intende assolto, per le malattie professionali indicate nell’elenco di cui all’articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965, l’obbligo di trasmissione della denuncia di cui al medesimo articolo 139….”.

Differenze tra le due certificazioni
È bene ricordare che le due certificazioni (denuncia dell’infortunio e denuncia della malattia) hanno delle differenze importanti. La prima ha fini assicurativi e richiede il consenso informato a procedere da parte del lavoratore; la seconda deve essere fatta anche in caso di mancata certificazione ai fini del riconoscimento, qualora la malattia sia inserita nell’elenco di cui al DM 10 giugno 2014 ma non venga ritenuta collegata alle attività lavorative.

A tutti gli effetti, con l’introduzione della sanzione per omessa certificazione assistiamo ad un obbligo deontologico che è diventato obbligo giuridico sanzionabile.

Conclusioni

Nonostante la cosiddetta semplificazione degli atti amministrativi attraverso l’introduzione dell’informatica, la misura descritta aggiunge un onere al lavoro del medico: un’altra complicazione per l’attività medica alla quale non corrisponde un miglioramento della qualità: in questo caso si avrebbe veramente un miglioramento della sicurezza dei lavoratori ed un maggior grado di tutela dei loro diritti.
(Fonte: http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/ruoli-figure-C-7/medico-competente-C-77/sanzioni-ai-medici-per-omessa-certificazione-AR-15363/ )