medicina del lavoro e alcol

Alcol e Lavoro: normative, fattori di rischio e conseguenze dell’abuso

Il medico del lavoro e la legislazione in materia di abuso di alcolici: si tratta di un problema annoso che è stato affrontato in più occasioni. Ad oggi, tuttavia, il medico del lavoro non ha linee guida definite e chiare che gli permettano di distinguere tra i vari casi.

Com’è facile immaginare, in quelle attività lavorative in cui il rischio di infortuni risulta più elevato (per i lavoratori stessi o per terzi), la legge proibisce drasticamente l’assunzione e la somministrazione di bevande alcoliche o superalcoliche. In questi contesti, il medico competente sugli aspetti di medicina del lavoro e alcolmedicina del lavoro in azienda ha quindi anche l’incarico di eseguire controlli alcolimetrici direttamente negli ambienti di lavoro, ricoprendo quindi vere e proprie funzioni di vigilanza.

Per i lavoratori che presentano patologie correlate all’alcol, il medico del lavoro può ricorrere all’art. 124 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, alla contravvenzione del quale il medico del lavoro può far corrispondere una sanzione amministrativa.

In questo caso, tuttavia, il medico del lavoro si scontra con un inghippo legislativo. Da più di un decennio i medici del lavoro si trovano a dover far coesistere da un lato la verifica del rispetto del divieto di assunzione con la verifica di assenza di condizioni di dipendenza da alcol. Come spesso accade, la legislazione a cui i medici del lavoro dovrebbero fare riferimento risulta poco strutturata e “interpretabile” fin troppo facilmente. Il medico del lavoro deve quindi stare in costante equilibrio: da un lato, un mancato controllo potrebbe avere conseguenze nefaste sul buon corso dell’attività lavorativa, dall’altro un eccesso di rigore potrebbe compromettere allo stesso modo lo svolgersi delle attività.

A complicare lo scenario, il medico del lavoro operante in alcune Regioni deve tener conto dei documenti, da queste stilati, in cui le normative relative ai rischi dell’alcol in ambito lavorativo vengono, nuovamente, interpretate in modo non uniforme. Quei medici del lavoro che devono seguire più cantieri o attività sono quindi obbligati ad adattare le proprie rilevazioni ed, in definitiva, la propria professionalità ai singoli e diversi protocolli regionali.

Per facilitare l’attività del medico del lavoro nelle suddette zone è possibile tuttavia trovare dei punti in comune.

Tutte le legislazioni hanno infatti come obiettivo la verifica di di condizioni di alcol dipendenza. Le rilevazioni devono inoltre essere eseguite datore di lavoro e medico competente, i quali devono valutare il rischio a cui i lavoratori sono esposti in base alla documentazione relativa. Il datore di lavoro ed il medico devono inoltre organizzare e gestire il programma di formazione e informazione dei lavoratori nell’argomento in questione: per questo resta sempre valido il codice ICOCH, ossia l’esecuzione di test alcolimetrici tramite metodi non invasivi attraverso la determinazione dell’etanolo nell’aria espirata.

In occasione del 27° Congresso Nazionale di Roma, ANMA ha proposto una revisione delle normative attualmente in vigore: tale modifica prevede il medico del lavoro non più semplice esecutore dei testi alcolimetrici ma figura centrale nella rilevazione e risoluzione del problema. Il medico del lavoro dovrebbe quindi essere inserito in un network della prevenzione alcologica, trovando un ruolo ufficiale nel meccanismo di conferma diagnostica, trattamento e recupero.

 

FONTE: http://www.anma.it/wp-content/uploads/2014/04/Interno_MCJ2-SD.pdf (Marco Saettone, Consigliere nazionale)